Testo del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (in Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 74 del 29 marzo 1997), coordinato con la legge
di conversione 28 maggio 1997, n. 140 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale), recante: "Misure urgenti per il riequilibrio della
finanza pubblica".
Art. 6.
Rapporto di lavoro a tempo parziale e orario di
lavoro
1. Nei confronti dei soggetti pubblici e privati
che non abbiano ottemperato alla disposizione dell'articolo 58,
comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, o che comunque si avvalgano di prestazioni di lavoro
autonomo o subordinato rese dai dipendenti pubblici in violazione
dell'articolo 1, commi 56, 58, 60 e 61, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, ovvero senza autorizzazione dell'amministrazione di
appartenenza, oltre alle sanzioni per le eventuali violazioni tributarie
o contributive, si applica una sanzione pecuniaria pari al doppio
degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma a dipendenti
pubblici.
2. Dopo il comma 56 dell'articolo 1 della legge
23 dicembre 1996, n. 662, inserito il seguente:
"56-bis. Sono abrogate le disposizioni che
vietano l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attivit professionali
per i soggetti di cui al comma 56. Restano ferme le altre disposizioni
in materia di requisiti per l'iscrizione ad albi professionali e
per l'esercizio delle relative attivit. Ai dipendenti pubblici
iscritti ad albi professionali e che esercitino attivit professionale
non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni
pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio
in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione.".
3. Dopo il comma 58 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, sono inseriti i seguenti:
"58-bis. Ferma restando la valutazione in
concreto dei singoli casi di conflitto di interesse, le amministrazioni
provvedono, con decreto del Ministro competente, di concerto con
il Ministro per la funzione pubblica, ad indicare le attivit che
in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, sono
comunque non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento
di quella a tempo pieno. I dipendenti degli enti locali possono
svolgere prestazioni per conto di altri enti previa autorizzazione
rilasciata dall'amministrazione di appartenenza.
58-ter. Al fine di consentire la trasformazione
del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il limite
percentuale della dotazione organica complessiva di personale a
tempo pieno di ciascuna qualifica funzionale prevista dall'articolo
22, comma 20, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, pu essere arrotondato
per eccesso onde arrivare comunque all'unit".
4. I dipendenti che trasformano il rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di ottenere
il ritorno al tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione,
nonch alle successive scadenze previste dai contratti collettivi.
La trasformazione del rapporto a tempo pieno avviene anche in sovrannumero,
riassorbibile con le successive vacanze.
5. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, adottano, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, regimi di orario articolati su cinque
giorni lavorativi. La giornata di riposo infrasettimanale, di regola
coincidente con il sabato, stabilita da ciascuna amministrazione,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli uffici
ed i servizi delle amministrazioni dello Stato che, in ragione della
necessit di assicurare prestazioni continuative, sono esclusi dall'osservanza
delle disposizioni del presente comma. Le altre amministrazioni
e gli enti provvedono ad individuare tali uffici e servizi sulla
base dei rispettivi ordinamenti.