OGGETTO: TEMPO PARZIALE: DISCIPLINA INCOMPATIBILITA' PERSONALE
DELLA SCUOLA - L. 23.12.1996, N. 662 - ART. 1, C. 56/65; CIRCOLARE
PRES. CONS. MINISTRI - DIP. FUNZIONE PUBBLICA 18.2.97 N. 3 (G.U.
SERIE GENERALE 22.2.97 N. 44.)
RIFERIMENTO QUESITI PERVENUTI VIE BREVI, PRECISASI
CHE NORMATIVA IN OGGETTO CONCERNENTE NUOVA DISCIPLINA INCOMPATIBILITA'
ET PART-TIME, TROVA APPLICAZIONE ANCHE NEI CONFRONTI PERSONALE SCUOLA,
IVI COMPRESI CONSERVATORI ET ACCADEMIE.
PER PERSONALE DOCENTE, TUTTAVIA, RESTA SALVO ART. 508, COMMI 15
ET 16, D.L.VO N. 297/94 CHE CONSENTE ESERCIZIO LIBERE PROFESSIONI
PREVIA AUTORIZZAZIONE CAPO DI ISTITUTO AUT DIRETTORE.
PERSONALE CHE INTENDE SVOLGERE ATTIVITA' DIVERSA DA QUELLA CONSENTITA
DEBET CHIEDERE PASSAGGIO AT REGIME PART-TIME. PER DISCIPLINARE MODALITA'
ET TERMINE PRESENTAZIONE RELATIVE DOMANDE, NONCHE' CRITERI LORO
ACCOGLIMENTO SI FA, COMUNQUE, RISERVA SUCCESSIVA ORDINANZA, PREVISTA
DA ART. 46 C.C.N.L. SOTTOSCRITTO 4.8.1995. RICHIESTE POTRANNO EVENTUALMENTE
AVERE EFFETTO CON DECORRENZA DA PROSSIMO PRIMO SETTEMBRE 1997.
NEI CONFRONTI PERSONALE SCOLASTICO CHE TROVASI IN ATTO IN SITUAZIONE
PART-TIME TROVANO IMMEDIATA APPLICAZIONE DISPOSIZIONI CIRCA ATTIVITA'
CONSENTITE DA LEGGE ET CIRCOLARE SOPRA RICHIAMATE.