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Incompatibilità
Art. 53 D.Lgs. 165/2001
Modulo autorizzazione

Riferimenti normativi:

D.P.R. 3/57
D.P.R. 300/92
Art. 58 D.L.vo 29/93
Art. 508 D.L.vo 297/94
Art. 1 Legge 662/96
C.M. 128/97
Legge 140/97
C.P.C.M. 6/97
Art. 4 O.M. 446/97
Art. 26 D.L.vo 80/98



 

D.P.R. 300/92

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Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento, per "legge" si intende la legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge, i casi in cui l'esercizio di un'attivit privata pu essere intrapreso sulla base della denuncia di inizio dell'attivit stessa, da parte dell'interessato all’amministrazione competente e quelli in cui la domanda di un atto di consenso, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attivit privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti.
2. Le attivit di cui al comma 1, con l'indicazione della fonte normativa e dell'amministrazione competente, sono elencate nelle allegate tabelle A, B e C, che costituiscono parte integrante dei presente regolamento.
3. Sono elencate nella tabella A le attivit alle quali pu darsi inizio immediatamente dopo la presentazione della denuncia. Sono elencate nella tabella B le attivit cui pu darsi inizio una volta decorso il termine indicato dalla medesima tabella per ciascun tipo di attivit. Sono elencate nella tabella C le attivit al cui svolgimento si applica il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge.

Art. 3 - Domanda del richiedente

1. I termini di cui agli articoli 19, comma 2, e 20, comma 1, della legge decorrono dalla data di ricevimento della denuncia o della domanda del privato.
2. La denuncia e la domanda devono identificare le generalit del richiedente e le caratteristiche specifiche dell'attivit da svolgere; inoltre, alla denuncia o alla domanda deve essere allegata una dichiarazione del richiedente che indichi la sussistenza dei presupposti, ivi compreso il versamento di eventuali tasse e contributi, e dei requisiti prescritti dalla legge per lo svolgimento di quell'attivit. Quando la legge richieda particolari requisiti soggettivi, la denuncia e la domanda devono contenere anche i dati necessari per verificare il possesso e conseguimento dei requisiti stessi.
3. Qualora la denuncia o la domanda del privato non siano regolari o complete, l'amministrazione ne d comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarit o di incompletezza. In questi casi il termine di cui al comma 1 decorre dal ricevimento della denuncia o della domanda regolari.
4. Nel caso in cui l'amministrazione non provveda alla comunicazione di cui al comma 3, il termine del procedimento decorre comunque dal ricevimento della denuncia o della domanda.
5. All'atto della presentazione della denuncia o della domanda sar rilasciata al soggetto interessato una ricevuta recante le indicazioni di cui all'art. 8, comma 2, della legge.
6. Per la denuncia o la domanda inviate a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento, la ricevuta costituita dall'avviso stesso debitamente firmato. Entro tre giorni dal ricevimento della denuncia o della domanda, l'amministrazione comunica all'interessato le indicazioni di cui all'art. 8, comma 2, della legge.

Art. 4 - Silenzio-assenso

1. L'atto di assenso di cui all'art. 20, comma 1, della legge si considera formato quando la domanda conforme alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo precedente. Restano ferme le disposizioni legislative che subordinano la formazione dell'atto di assenso a diverse e/o ulteriori condizioni.
2. Quando sia prescritto il versamento di un contributo o di una tassa in relazione all'emanazione di un provvedimento, il contributo o la tassa sono dovuti comunque per il fatto della scadenza del termine per il silenzio-assenso. L'interessato provvede direttamente al versamento nella misura che risulti dovuta per legge, fatto salvo il diritto dell'amministrazione competente di procedere alla riscossione di eventuali differenze o conguagli, nonch di accessori per interessi, soprattasse, maggiorazioni, penalit o sanzioni pecuniarie. Fatte salve diverse disposizioni di legge, il versamento della tassa e del contributo in misura inesatta non priva di efficacia il silenzio-assenso.

Art. 5 - Termini

1. I termini fissati negli allegati B e C possono essere interrotti una volta sola dall'amministrazione, fatto salvo il disposto dell'art. 3, comma 3, esclusivamente per la tempestiva richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano gi nella disponibilit dell'amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente. La richiesta di elementi integrativi pu avere per oggetto anche la trasmissione, da parte dell'interessato, di elementi o allegati della domanda o della denuncia, che risultino prescritti dalle leggi o dai regolamenti vigenti e che siano diversi da quelli contemplati dall'art. 3, comma 2.
2. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini fissati negli allegati B e C iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte dell'amministrazione competente, degli elementi richiesti. I termini fissati negli allegati B e C non sono interrotti da eventuali richieste di nuovi elementi integrativi, successive alla prima.

 

 

 

 

Leggimi - note legali