1. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento,
per "legge" si intende la legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 2 - Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi
degli articoli 19 e 20 della legge, i casi in cui l'esercizio di
un'attivit privata pu essere intrapreso sulla base della denuncia
di inizio dell'attivit stessa, da parte dell'interessato allamministrazione
competente e quelli in cui la domanda di un atto di consenso, cui
sia subordinato lo svolgimento di un'attivit privata, si considera
accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento
di diniego entro il termine fissato per categorie di atti.
2. Le attivit di cui al comma 1, con l'indicazione della fonte
normativa e dell'amministrazione competente, sono elencate nelle
allegate tabelle A, B e C, che costituiscono parte integrante dei
presente regolamento.
3. Sono elencate nella tabella A le attivit alle quali pu darsi
inizio immediatamente dopo la presentazione della denuncia. Sono
elencate nella tabella B le attivit cui pu darsi inizio una volta
decorso il termine indicato dalla medesima tabella per ciascun tipo
di attivit. Sono elencate nella tabella C le attivit al cui svolgimento
si applica il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, comma 1, della
legge.
Art. 3 - Domanda del richiedente
1. I termini di cui agli articoli 19, comma 2,
e 20, comma 1, della legge decorrono dalla data di ricevimento della
denuncia o della domanda del privato.
2. La denuncia e la domanda devono identificare le generalit del
richiedente e le caratteristiche specifiche dell'attivit da svolgere;
inoltre, alla denuncia o alla domanda deve essere allegata una dichiarazione
del richiedente che indichi la sussistenza dei presupposti, ivi
compreso il versamento di eventuali tasse e contributi, e dei requisiti
prescritti dalla legge per lo svolgimento di quell'attivit. Quando
la legge richieda particolari requisiti soggettivi, la denuncia
e la domanda devono contenere anche i dati necessari per verificare
il possesso e conseguimento dei requisiti stessi.
3. Qualora la denuncia o la domanda del privato non siano regolari
o complete, l'amministrazione ne d comunicazione al richiedente
entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarit o di incompletezza.
In questi casi il termine di cui al comma 1 decorre dal ricevimento
della denuncia o della domanda regolari.
4. Nel caso in cui l'amministrazione non provveda alla comunicazione
di cui al comma 3, il termine del procedimento decorre comunque
dal ricevimento della denuncia o della domanda.
5. All'atto della presentazione della denuncia o della domanda sar
rilasciata al soggetto interessato una ricevuta recante le indicazioni
di cui all'art. 8, comma 2, della legge.
6. Per la denuncia o la domanda inviate a mezzo di plico raccomandato
con avviso di ricevimento, la ricevuta costituita dall'avviso
stesso debitamente firmato. Entro tre giorni dal ricevimento della
denuncia o della domanda, l'amministrazione comunica all'interessato
le indicazioni di cui all'art. 8, comma 2, della legge.
Art. 4 - Silenzio-assenso
1. L'atto di assenso di cui all'art. 20, comma
1, della legge si considera formato quando la domanda conforme
alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo precedente. Restano
ferme le disposizioni legislative che subordinano la formazione
dell'atto di assenso a diverse e/o ulteriori condizioni.
2. Quando sia prescritto il versamento di un contributo o di una
tassa in relazione all'emanazione di un provvedimento, il contributo
o la tassa sono dovuti comunque per il fatto della scadenza del
termine per il silenzio-assenso. L'interessato provvede direttamente
al versamento nella misura che risulti dovuta per legge, fatto salvo
il diritto dell'amministrazione competente di procedere alla riscossione
di eventuali differenze o conguagli, nonch di accessori per interessi,
soprattasse, maggiorazioni, penalit o sanzioni pecuniarie. Fatte
salve diverse disposizioni di legge, il versamento della tassa e
del contributo in misura inesatta non priva di efficacia il silenzio-assenso.
Art. 5 - Termini
1. I termini fissati negli allegati B e C possono
essere interrotti una volta sola dall'amministrazione, fatto salvo
il disposto dell'art. 3, comma 3, esclusivamente per la tempestiva
richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio
che non siano gi nella disponibilit dell'amministrazione e che
essa non possa acquisire autonomamente. La richiesta di elementi
integrativi pu avere per oggetto anche la trasmissione, da parte
dell'interessato, di elementi o allegati della domanda o della denuncia,
che risultino prescritti dalle leggi o dai regolamenti vigenti e
che siano diversi da quelli contemplati dall'art. 3, comma 2.
2. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini fissati
negli allegati B e C iniziano a decorrere nuovamente dalla data
di ricevimento, da parte dell'amministrazione competente, degli
elementi richiesti. I termini fissati negli allegati B e C non sono
interrotti da eventuali richieste di nuovi elementi integrativi,
successive alla prima.