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Incompatibilità
Art. 53 D.Lgs. 165/2001
Modulo autorizzazione

Riferimenti normativi:

D.P.R. 3/57
D.P.R. 300/92
Art. 58 D.L.vo 29/93
Art. 508 D.L.vo 297/94
Art. 1 Legge 662/96
C.M. 128/97
Legge 140/97
C.P.C.M. 6/97
Art. 4 O.M. 446/97
Art. 26 D.L.vo 80/98



 

Art. 58 D. L.vo 29/93

Home NormativaIncompatibilitàArt. 58 D. L.vo 29/93

Art. 58 - Incompatibilit, cumulo di impieghi e incarichi

l. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilit dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonch, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117. Restano ferme altres le disposizioni di cui agli articoli da 89 a 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, agli articoli da 68 a 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, all'articolo 9 commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 510.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate norme dirette a determinare gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonch agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

4. Decorso il termine, di cui al comma 3, l'attribuzione degli incarichi consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonch l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da societ o persone fisiche, che svolgano attivit d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalit, tali da escludere casi di incompatibilit, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.

6. Ai fini della compiuta attuazione dell'anagrafe delle prestazioni, disciplinata dall'articolo 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i soggetti pubblici o privati che conferiscono un incarico al dipendente pubblico sono tenuti a farne immediata comunicazione alla amministrazione di appartenenza.

7. Sono, altres, comunicati, in relazione a tali conferimenti d'incarico in ragione d'anno, sia gli emolumenti conferiti e corrisposti, sia i successivi aggiornamenti inerenti l'espletamento dell'incarico.

8. Ciascuna amministrazione tenuta a comunicare immediatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - tutte le notizie relative agli incarichi, sia direttamente conferiti che autorizzati. L'aggiornamento dei dati forniti deve essere effettuato con riferimento al 31 dicembre di ciascun anno.

9. In sede di prima applicazione, gli adempimenti di cui ai commi 6 e 7 sono attuati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei presente decreto, mentre a quelli di cui al comma 8 dovr provvedersi entro nove mesi dalla medesima data di entrata in vigore.

 

 

 

 

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