Art. 58 - Incompatibilit, cumulo
di impieghi e incarichi
l. Resta ferma per tutti i dipendenti
pubblicila disciplina delle incompatibilit dettata dagli
articoli 60 e seguenti del testounico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonch, per
i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2,
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989,
n. 117. Restano ferme altres le disposizioni di cui agli articoli
da 89 a 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 417, agli articoli da 68 a 70 della legge 11 luglio
1980,n. 312, e successive modificazioni, all'articolo 9
commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo
4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed all'articolo
1, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 510.
2. Le pubbliche amministrazioni
non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei
compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti
o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano
espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2,
con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17,
comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di
centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono emanate norme dirette a determinare gli incarichi
consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi,
contabili e militari, nonch agli avvocati e procuratori dello Stato,
sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.
4. Decorso il termine, di cui al
comma 3, l'attribuzione degli incarichi consentita nei soli casi
espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento
operato direttamente dall'amministrazione, nonch l'autorizzazione
all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica
diversa da quella di appartenenza, ovvero da societ o persone fisiche,
che svolgano attivit d'impresa o commerciale, sono disposti dai
rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati,
che tengano conto della specifica professionalit, tali da escludere
casi di incompatibilit, sia di diritto che di fatto, nell'interesse
del buon andamento della pubblica amministrazione.
6. Ai fini della compiuta attuazione
dell'anagrafe delle prestazioni, disciplinata dall'articolo 24 della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, i soggetti pubblici o privati che
conferiscono un incarico al dipendente pubblico sono tenuti a farne
immediata comunicazione alla amministrazione di appartenenza.
7. Sono, altres, comunicati, in
relazione a tali conferimenti d'incarico in ragione d'anno, sia
gli emolumenti conferiti e corrisposti, sia i successivi aggiornamenti
inerenti l'espletamento dell'incarico.
8. Ciascuna amministrazione tenuta
a comunicare immediatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica - tutte le notizie relative
agli incarichi, sia direttamente conferiti che autorizzati. L'aggiornamento
dei dati forniti deve essere effettuato con riferimento al 31 dicembre
di ciascun anno.
9.In sede di prima applicazione,
gli adempimenti di cui ai commi 6 e 7 sono attuati entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore dei presente decreto, mentre
a quelli di cui al comma 8 dovr provvedersi entro nove mesi dalla
medesima data di entrata in vigore.