Art. 1
Rapporto di lavoro a tempo parziale
(Commi 56 - 65)
56. Le disposizioni di cui all'articolo
58, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni, nonch le disposizioni di legge e
di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non
si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto
di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore
al 50 per cento di quella a tempo pieno.
57. Il rapporto di lavoro a tempo
parziale pu essere costituito relativamente a tutti i profili professionali
appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale militare,
di quello delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.
58. La trasformazione del rapporto
di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente
entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale indicata l'eventuale
attivit di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende
svolgere. L'amministrazione, entro il predetto termine, nega la
trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attivit lavorativa
di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi
con la specifica attivit di servizio svolta dal dipendente ovvero,
nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni
e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio
alla funzionalit dell'amministrazione stessa, pu con provvedimento
motivato differire la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
parziale per un periodo non superiore a sei mesi. La trasformazione
non pu essere comunque concessa qualora l'attivit lavorativa di
lavoro subordinato debba intercorrere con un'amministrazione pubblica.
Il dipendente tenuto, inoltre, a comunicare, entro quindici giorni
all'amministrazione nella quale presta servizio, l'eventuale successivo
inizio o la variazione dell'attivit lavorativa. Fatte salve le
esclusioni di cui al comma 57, per il restante personale che esercita
competenze istituzionali in materia di giustizia, di difesa e di
sicurezza dello Stato, di ordine e di sicurezza pubblica, con esclusione
del personale di polizia municipale e provinciale, le modalit di
costruzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale ed i contingenti
massimi del personale che pu accedervi sono stabiliti con decreto
del ministro competente, di concerto con il ministro per la Funzione
pubblica e con il ministro del Tesoro.
59. I risparmi di spesa derivanti
dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni da tempo pieno a tempo parziale costituiscono
per il 30 per cento economie di bilancio. Una quota pari al 50 per
cento dei predetti risparmi pu essere utilizzata per incentivare
la mobilit del personale delle pubbliche amministrazioni, ovvero,
esperite inutilmente le procedure per la mobilit, per nuove assunzioni,
anche in deroga alle disposizioni dei commi da 45 a 55. L'ulteriore
quota del 20 per cento destinata, secondo le modalit ed i criteri
stabiliti dalla contrattazione decentrata, al miglioramento della
produttivit individuale e collettiva. I risparmi eventualmente
non utilizzati per le predette finalit costituiscono ulteriori
economie di bilancio.
60. Al di fuori dei casi previsti
al comma 56, al personale fatto divieto di svolgere qualsiasi
altra attivit di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge
o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata
dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata
concessa. La richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente
si intende accolta ove entro trenta giorni dalla presentazione non
venga adottato un motivato provvedimento di diniego.
61. La violazione del divieto di
cui al comma 60, la mancata comunicazione di cui al comma 58 nonch
le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti
ispettivi dell'amministrazione costituiscono giusta causa di recesso
per i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali
di lavoro e costituiscono causa di decadenza dall'impiego per il
restante personale, semprech le prestazioni per le attivit di
lavoro subordinato o autonomo, svolte al di fuori del rapporto di
impiego con l'amministrazione di appartenenza non siano rese a titolo
gratuito, presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere
socio-assistenziale senza scopo di lucro. Le procedure per l'accertamento
delle cause di recesso o di decadenza devono svolgersi in contradditorio
fra le parti.
62. Per effettuare verifiche a campione
sui dipendenti delle pubbliche amministrazioni, finalizzate all'accertamento
dell'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65, le
amministrazioni si avvalgono dei rispettivi servizi ispettivi, che,
comunque, devono essere costituiti entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Analoghe verifiche sono svolte dal Dipartimento della funzione pubblica
che pu avvalersi, d'intesa con le amministrazioni interessate,
dei predetti servizi ispettivi, nonch, d'intesa con il ministero
delle Finanze e anche ai fini dell'accertamento delle violazioni
tributarie, della Guardia di finanza.
63. Le disposizioni di cui ai commi
61 e 62 entrano in vigore il 1^ marzo 1997. Entro tale termine devono
cessare tutte le attivit incompatibili con il divieto di cui al
comma 60 e a tal fine gli atti di rinuncia all'incarico, comunque
denominati, producono effetto dalla data della relativa comunicazione.
64. Per quanto disposto dai precedenti
commi, viene data precedenza ai familiari che assistono persone
portatrici di handicap non inferiori al 70 per cento, malati di
mente, anziani non autosufficienti, nonch ai genitori con figli
minori in relazione al loro numero.
65. I commi da 56 a 65 non trovano
applicazione negli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente
deficitarie e la cui pianta organica preveda un numero di dipendenti
inferiore alle cinque unit.