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Incompatibilità
Art. 53 D.Lgs. 165/2001
Modulo autorizzazione

Riferimenti normativi:

D.P.R. 3/57
D.P.R. 300/92
Art. 58 D.L.vo 29/93
Art. 508 D.L.vo 297/94
Art. 1 Legge 662/96
C.M. 128/97
Legge 140/97
C.P.C.M. 6/97
Art. 4 O.M. 446/97
Art. 26 D.L.vo 80/98



 

D.P.R. 3/57

Home NormativaIncompatibilitàD.P.R. 3/57

Art. 60 - Casi di incompatibilit

L'impiegato non pu esercitare il commercio, l'industria, n alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in societ costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in societ o enti per le quali la nomina riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione dei ministro competente.

Art. 61 - Limiti dell'incompatibilit

Il divieto di cui all'articolo precedente non si applica nei casi di societ cooperative fra impiegati dello Stato. L'impiegato pu essere prescelto come perito od arbitro previa autorizzazione del ministro o del capo di ufficio da lui delegato.

Art. 62 - Partecipazione all'amministrazione di enti e societ

Nei casi stabiliti dalla legge o quando ne sia autorizzato con deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'impiegato pu partecipare all'amministrazione o far parte di collegi sindacali in societ o enti ai quali lo Stato partecipi o comunque contribuisca, in quelli che siano concessionari dell'amministrazione di cui l'impiegato fa parte o che siano sottoposti alla vigilanza di questa.

Art. 63 - Provvedimenti per casi d'incompatibilit

L'impiegato che contravvenga ai divieti posti dagli artt. 60 e 62 viene diffidato dal ministro o dal direttore generale competente, a cessare dalla situazione di incompatibilit. La circostanza che l'impiegato abbia obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare. Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che la incompatibilit sia cessata, l'impiegato decade dall'impiego. La decadenza dichiarata con decreto del ministro competente, sentito il Consiglio di amministrazione.

Art. 64 - Denuncia dei casi d'incompatibilit

Il capo del servizio tenuto a denunciare al ministro o all'impiegato da questi delegato i casi di incompatibilit dei quali sia venuto comunque a conoscenza.

Art. 65 - Divieto di cumulo di impieghi pubblici

Gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali. I capi di ufficio, di istituti o di aziende e stabilimenti pubblici sono tenuti, sotto la loro personale responsabilit, a riferire al ministro competente, il quale ne d notizia alla Corte dei conti, i casi di cumulo di impieghi riguardanti il dipendente personale. L'assunzione di altro impiego nei casi in cui la legge non consente il cumulo importa di diritto la cessazione dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante, ai sensi dell'art. 125, alla data di assunzione del nuovo impiego.

 

 

 

 

Leggimi - note legali