1. Nell'art. 58 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, i commi 6, 7, 8 e 9 sono sostituiti dai
seguenti:
"6. I commi da 7 a 16 del presente
art. si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche
di cui all'art. 1, co. 2, compresi quelli di cui all'art. 2, commi
4 e 5, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per
cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo
definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali
consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attivit
libero professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi
seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi
nei compiti e doveri di ufficio, per i quali previsto, sotto qualsiasi
forma un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti: a) dalla collaborazione
a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) dalla utilizzazione
economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno
e di invenzioni industriali; c) dalla partecipazione a convegni
e seminari; d) da incarichi per i quali corrisposto solo il rimborso
delle spese documentate; e) da incarichi per lo svolgimento dei
quali il dipendente posto in posizione di aspettativa, di comando
o di fuori ruolo; f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni
sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati, o in aspettativa
non retribuita.
7. I dipendenti pubblici non possono
svolgere incarichi retribuiti, che non siano stati conferiti o previamente
autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento
ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti
degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio
dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso
di inosservanza del divieto, salve le pi gravi sanzioni e ferma
restando la responsabilit disciplinare, il compenso dovuto per
le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura
dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata
del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente
per essere destinato ad incremento del fondo di produttivit o di
fondi equivalenti.
8. Le pubbliche amministrazioni
non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre
amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione
di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le pi gravi sanzioni,
il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione,
costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario
responsabile del procedimento; il relativo provvedimento nullo
di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico,
ove gravi su fondi in disponibilit dell'amministrazione conferente,
trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente
ad incremento del fondo di produttivit o di fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e
i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a
dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione
di appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di inosservanza si
applica la disposizione dell'art. 6, comma 1, del D.L. 28.3.97,
n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28.5.97 n. 140.
All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni
prevede il Ministero delle Finanze, avvalendosi della Guardia di
Finanza, secondo le disposizioni della legge 24.11.81, n. 689. Le
somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle Finanze.
10. L'autorizzazione, di cui ai
commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza
del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire
l'incarico; pu, altres, essere richiesta dal dipendente interessato.
L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta
di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta
stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni
pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione
subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il
termine per provvedere per l'amministrazione di appartenenza di
45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso
la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10
giorni dalla data di ricezione della richiesta di intesa da parte
dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere,
l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni
pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende
definitivamente negata.
11. Entro il 30 aprile di ciascun
anno i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti
pubblici per incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione
all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi
erogati nell'anno precedente.
12. Entro il 30 giugno di ciascun
anno le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano
incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare,
in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento
della Funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati
ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto
dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco
accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme
in applicazione delle quali gli incarichi sono conferiti o autorizzati,
le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di
scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati
e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione,
nonch le misure che si intendono adottare per il contenimento della
spesa. Nello stesso termine e con le stesse modalit le amministrazioni
che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi
ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano
di non aver conferito o autorizzato incarichi.
13. Entro lo stesso termine di cui
al comma 12 le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare
al Dipartimento della Funzione pubblica, in via telematica o su
apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti
e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi,
relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione
abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.
14. Al fine della verifica dell'applicazione
delle norme di cui all'art. 1, commi 123 e 127, della legge 23.12.96,
n. 662, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al
Dipartimento della Funzione pubblica, in via telematica o su supporto
magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti
dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri
d'ufficio; sono altres tenute a comunicare semestralmente l'elenco
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati
incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico
e dell'ammontare dei compensi corrisposti.
15. Le amministrazioni che omettono
gli adempimenti di cui ai commi 11, 12, 13 e 14 non possono conferire
nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al
comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono
nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
16. Il Dipartimento della Funzione
pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento
sui dati raccolti e formula proposte per il contenimento della spesa
per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione
degli incarichi stessi."