1. Al personale docente non consentito
impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.
2. Il personale docente, ove assuma
lezioni private, tenuto ad informare il direttore didattico o
il preside, al quale deve altres comunicare il nome degli alunni
e la loro provenienza.
3. Ove le esigenze di funzionamento
della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il preside
possono vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la
continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto.
4. Avverso il provvedimento del
direttore didattico o del preside ammesso ricorso al provveditore
agli studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del
consiglio scolastico provinciale.
5. Nessun alunno pu essere giudicato dal docente dal quale abbia
ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di
esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.
6. Al personale ispettivo e direttivo fatto divieto
di impartire lezioni private.
7. L'ufficio di docente, di direttore
didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria
di personale prevista dal presente titolo non cumulabile con altro
rapporto di impiego pubblico.
8. Il predetto personale che assuma
altro impiego pubblico tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione.
9. L'assunzione del nuovo impiego
importa la cessazione di diritto dall'impiego precedente, salva
la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante
ai sensi delle disposizioni in vigore.
10. Il personale di cui al presente
titolo non pu esercitare attivit commerciale, industriale e professionale,
n pu assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati
o accettare cariche in societ costituite a fine di lucro, tranne
che si tratti di cariche in societ od enti per i quali la nomina
riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero
della pubblica istruzione.
11. Il divieto, di cui al comma 10, non si applica
nei casi di societ cooperative.
12. Il personale che contravvenga
ai divieti posti nel comma 10 viene diffidato dal direttore generale
o capo del servizio centrale competente ovvero dal provveditore
agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilit.
13. L'ottemperanza alla diffida
non preclude l'azione disciplinare.
14. Decorsi quindici giorni dalla
diffida senza che l'incompatibilit sia cessata, viene disposta
la decadenza con provvedimento del direttore generale o capo del
servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali;
con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio
scolastico provinciale, per il personale docente della scuola materna,
elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, per il personale docente degli istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore.
15. Al personale docente consentito,
previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio
di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento
di tutte le attivit inerenti alla funzione docente e siano compatibili
con l'orario di insegnamento e di servizio.
16. Avverso il diniego di autorizzazione
ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via
definitiva.