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Incompatibilità
Art. 53 D.Lgs. 165/2001
Modulo autorizzazione

Riferimenti normativi:

D.P.R. 3/57
D.P.R. 300/92
Art. 58 D.L.vo 29/93
Art. 508 D.L.vo 297/94
Art. 1 Legge 662/96
C.M. 128/97
Legge 140/97
C.P.C.M. 6/97
Art. 4 O.M. 446/97
Art. 26 D.L.vo 80/98



 

D. L.vo 297/94

Home NormativaIncompatibilitàArt. 508 D. L.vo 297/94

Art. 508 - Incompatibilit

1. Al personale docente non consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.

2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altres comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.

3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il preside possono vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto.

4. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale.

5. Nessun alunno pu essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.

6. Al personale ispettivo e direttivo fatto divieto di impartire lezioni private.

7. L'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico.

8. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione.

9. L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.

10. Il personale di cui al presente titolo non pu esercitare attivit commerciale, industriale e professionale, n pu assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in societ costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in societ od enti per i quali la nomina riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

11. Il divieto, di cui al comma 10, non si applica nei casi di societ cooperative.

12. Il personale che contravvenga ai divieti posti nel comma 10 viene diffidato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilit.

13. L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare.

14. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilit sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale docente della scuola materna, elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.

15. Al personale docente consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attivit inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.

16. Avverso il diniego di autorizzazione ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva.

 

 

 

 

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