PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
CIRCOLARE 18 luglio 1997, n. 6/1997.
Lavoro a tempo parziale e disciplina delle incompatibilit.
Art. 1, commi 56-65, della legge n. 662/1996
Con la circolare n. 3/97, questo Dipartimento ha dato alcune indicazioni
in tema di rapporto di lavoro a tempo parziale e d'incompatibilit.
La contrattazione collettiva regoler i vari aspetti della disciplina
del lavoro a tempo parziale. L'ARAN attiver prossimamente una specifica
fase negoziale.
Nell'attesa della nuova disciplina contrattuale, le integrazioni
seguenti considerano le numerose richieste di chiarimenti pervenute
a questo Dipartimento e hanno lo scopo di assicurare l'applicazione
uniforme della disciplina legislativa. Esse tengono conto anche
delle modifiche in tema di rapporto di lavoro a tempo parziale,
introdotte dall'art. 6 del decreto-legge n. 79 del 28 marzo scorso,
convertito dalla legge n. 140 del 28 maggio 1997.
il caso di evidenziare che le indicazioni seguenti riguardano
aspetti di carattere generale. Resta ferma l'autonomia decisionale
delle amministrazioni nella gestione dei casi singoli.
1. Ambito dei destinatari.
Alcune richieste di chiarimenti riguardano l'esclusione
dei dirigenti dalla disciplina del tempo parziale. La ragione
principale dell'esclusione risiede nella particolare configurazione
giuridica della qualifica dirigenziale, caratterizzata da poteri
e responsabilit di gestione. Ci esclude la possibilit di una
riduzione o frazionamento della prestazione lavorativa.
Le norme relative al tempo parziale non riguardano i professori
universitari; per questa categoria, infatti, esiste una disciplina
del tutto particolare non solo sulle attivit extraistituzionali
consentite, ma anche sull'articolazione temporale della prestazione.
Per il personale contrattualizzato, appartenente a specifiche
tipologie professionali, compresa la dirigenza dell'area sanitaria,
saranno fornite indicazioni dopo la specifica fase di contrattazione
collettiva.
Per il personale della scuola restano ferme, dato il carattere
di specialit del comparto, le specifiche disposizioni sul tempo
parziale contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro.
2. Decorrenza della trasformazione
del rapporto da tempo pieno a tempo parziale.
La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale avviene automaticamente, una volta trascorso
il termine che la legge riserva all'amministrazione per esprimere
le proprie valutazioni (sessanta giorni dalla ricezione della
domanda, ai sensi dell'art. 1, comma 58, della legge n. 662).
Restano salve, naturalmente, le valutazioni sull'esistenza del
posto nell'ambito dei contingenti relativi a ciascuna qualifica
funzionale. L'art. 6 del decreto-legge n. 79, convertito dalla
legge n. 140, inserisce dopo il comma 58 una nuova disposizione
(comma 58-ter) che prevede la possibilit per l'amministrazione
di arrotondare per eccesso il limite percentuale della dotazione
organica complessiva di ciascuna qualifica funzionale, per arrivare
all'unit. Questa facolt sar esercitata compatibilmente con
le esigenze complessive di servizio (particolarmente rilevanti,
per esempio, nei comuni di minori dimensioni, dove i responsabili
dei servizi non hanno qualifica dirigenziale).
La circolare n. 3 richiama la necessit di procedere a formalizzare
la trasformazione del rapporto con atto scritto. La formalizzazione
ha lo scopo di garantire certezza dei contenuti del contratto
individuale di lavoro. La forma scritta costituisce un adempimento
che non pu ritardare l'avvio effettivo della trasformazione.
L'atto scritto, con le nuove modalit orarie di svolgimento della
prestazione, sar quindi adottato prima del sessantunesimo giorno,
oppure successivamente, sempre con effetto da tale data.
L'eventuale rinvio della trasformazione automatica giustificato
nei casi di grave pregiudizio alla funzionalit del servizio (per
esempio, quando l'interessato ha la responsabilit di un ufficio
o servizio non di rilievo dirigenziale) e deve essere comunicato
all'interessato prima della scadenza del termine dei sessanta
giorni dalla domanda.
La sospensione del termine possibile solo se la richiesta dell'interessato
carente di elementi essenziali per la valutazione. Il termine
riprende a decorrere dalla data di deposito degli elementi richiesti.
Non perci sufficiente a sospendere il termine una semplice
comunicazione interlocutoria dell'amministrazione.
3. Esercizio di attivit professionali.
La precedente circolare ha chiarito che i dipendenti
a tempo parziale, con orario non superiore alla met di quello
ordinario, possono iscriversi agli albi professionali. La relativa
norma (art. 1, comma 56, della legge n. 662/1996) aveva, infatti,
disposto la non applicabilit ai dipendenti a tempo parziale di
tutte le precedenti disposizioni che vietavano l'iscrizione in
albi.
Sono state per sollevate alcune obiezioni circa la permanenza
delle norme di legge che stabiliscono l'incompatibilit dello
status di dipendente pubblico con l'esercizio di attivit professionali.
La questione stata chiarita dal citato decreto-legge n. 79,
convertito dalla legge n. 140/1997. La legge aggiunge, all'art.
1 della legge n. 662, un comma 56-bis, (art. 6, comma 2, del testo
modificato in sede parlamentare), il quale chiarisce inequivocabilmente
che l'iscrizione del personale a tempo parziale negli albi professionali
d titolo all'esercizio della corrispondente attivit professionale.
Qualsiasi disposizione normativa che esclude i dipendenti pubblici
dall'iscrizione ad albi e dall'esercizio della relativa professione,
perci abrogata con riferimento al personale a tempo parziale.
Sono stati, per, posti limiti precisi all'esercizio delle professioni.
Le amministrazioni pubbliche non possono conferire direttamente
incarichi esterni di natura professionale a chi dipendente anche
di un'altra amministrazione e che eserciti, in quanto a tempo
parziale, una libera professione. Inoltre, l'esercizio della professione
legale non pu riguardare controversie nelle quali sia parte una
pubblica amministrazione. Tutto ci non preclude completamente
il conferimento di incarichi di natura professionale a dipendenti
pubblici. Questa possibilit, per esempio, esercitabile quando
l'appartenenza ad una pubblica amministrazione sia elemento necessario
e peculiare per lo svolgimento dell'incarico stesso, oppure quando
l'amministrazione adotti procedure concorsuali di scelta, dalle
quali sarebbe improprio escludere a priori una categoria di partecipanti.
La possibilit di esercizio di una libera professione non preclude,
ovviamente, il potere degli ordini professionali di valutare il
possesso degli ulteriori requisiti per l'iscrizione, quali il
superamento degli esami di abilitazione o il godimento dei diritti
civili.
Chiariti i limiti per l'esercizio delle libere professioni da
parte del personale a tempo parziale, si precisa che restano fermi
gli ordinamenti di settore per determinate categorie professionali
aventi un regime particolare per le attivit extraistituzionali
consentite. Resta ferma, naturalmente, anche la possibilit, per
il personale a tempo pieno, di iscriversi in albi o elenchi quando
questa consentita dagli ordini rispettivi, pur se con il divieto
- sancito dall'art. 1, comma 60, della legge n. 662/1996 - di
esercitare qualsiasi attivit di lavoro subordinato o autonomo
tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione
da parte dell'amministrazione di appartenenza e che l'autorizzazione
stessa sia stata concessa.
4. Conflitto d'interessi.
Il passaggio al tempo parziale pu essere richiesto
per svolgere una seconda attivit, subordinata o autonoma. In
questo caso, la prestazione oraria non deve essere superiore alla
met di quella a tempo pieno. Occorre inoltre accertare se le
attivit esercitabili interferiscono con quella ordinaria, e se
concretizzano occasioni di conflitto d'interessi. Queste ultime
devono essere valutate non solo all'atto della richiesta della
trasformazione del rapporto ma anche in seguito. Il conflitto
, infatti, riscontrabile sia al momento della richiesta, secondo
la comparazione tra l'attivit istituzionale e quella che si vuole
svolgere fuori dell'orario, sia successivamente.
Per uniformare i propri indirizzi, le amministrazioni possono,
peraltro, individuare a priori alcune attivit potenzialmente
in grado di realizzare situazioni di conflitto. Questa facolt
ora disciplinata dal gi citato decreto-legge n. 79, convertito
dalla legge n. 140/1997, che prevede la pubblicazione di decreti
interministeriali per individuare le attivit comunque non consentite
(si veda art. 6, comma 3, che aggiunge il comma 58-bis all'art.
1 della legge n. 662). Le proposte di decretazione potranno riguardare
anche gli enti vigilati dalle amministrazioni rispettive. L'individuazione
delle attivit non consentite lasciata all'esame dei singoli
casi concreti di conflitto d'interessi, finch i decreti di cui
si parla non saranno perfezionati.
5. Attivit compatibili.
Numerose richieste di chiarimento riguardano
le attivit che possono essere svolte dal personale a tempo pieno,
con l'autorizzazione dell'amministrazione.
I criteri richiamati nella precedente circolare n. 3 restano confermati
quali linee guida per procedere all'esame delle singole richieste
di autorizzazione. Data la molteplicit e la variet della casistica,
consigliabile informare il personale sui criteri e sulle procedure
che si intendono seguire. Ci consente di uniformare il pi possibile
le decisioni assunte in casi similari.
Vanno evitati appesantimenti della procedura di autorizzazione,
che possono condizionare quelle situazioni in cui l'attivit da
svolgere non programmabile dall'interessato con un congruo anticipo.
Situazioni del genere (riguardanti, per esempio, articoli su quotidiani
o riviste) sono senz'altro superabili rilasciando la relativa
autorizzazione non necessariamente per singoli atti ma sulla base
di una richiesta di breve - medio periodo, sia pure previsionale.
Il dipendente , comunque, sempre tenuto a fornire indicazioni
non generiche sulle condizioni di svolgimento delle attivit ulteriori.
In questo modo l'amministrazione sar in grado di valutare l'esistenza
di elementi idonei a motivare il rilascio dell'autorizzazione,
o il rifiuto della stessa:
a) specifiche situazioni di coinvolgimento attivo del dipendente
in attivit societarie richiedono alcune precisazioni, fermo restando
che la partecipazione a titolo di semplice socio, esime il dipendente
dalla richiesta di autorizzazione.
stato prospettato il caso della partecipazione in societ agricole
a conduzione familiare, situazione diffusa in molte realt territoriali.
A giudizio di questo Dipartimento, l'attivit rientra tra quelle
compatibili solo se l'impegno richiesto modesto e non abituale
o continuato durante l'anno. Spetta all'amministrazione valutare
che le modalit di svolgimento sono tali da non interferire sull'attivit
ordinaria.
L'altra situazione che merita qualche precisazione riguarda le
cariche sociali. Nell'ambito delle societ cooperative questo
caso previsto dal testo unico n. 3/1957 con riguardo, originariamente,
alle sole cooperative tra impiegati pubblici. L'art. 18 della
legge n. 59/1992 ha esteso questa ipotesi a tutte le cooperative.
Questo significa che la partecipazione a cariche sociali ora
consentita qualunque sia la natura e l'attivit della cooperativa.
La questione stata sollevata, in particolare, per la partecipazione
a cooperative del settore bancario (casse rurali), in cui diffusa
la partecipazione di dipendenti pubblici non solo come semplici
soci. Ci non esime il dipendente dal richiedere la relativa autorizzazione,
che sar rilasciata secondo gli usuali criteri della quantit
dell'impegno e delle modalit di svolgimento. Non va per trascurato
l'esame delle specifiche funzioni svolte dal dipendente e delle
competenze dell'amministrazione. Gli atti gestionali posti in
essere come amministratore di casse rurali potrebbero avere, infatti,
un notevole impatto esterno ed entrare in rapporto d'interferenza
con i compiti istituzionali;
b) altra questione che richiede un chiarimento ulteriore riguarda
l'attivit di amministratore di condomini. Si tratta di attivit
che pu essere svolta solo quando l'impegno riguarda la cura dei
propri interessi;
c) le collaborazioni o incarichi di consulenza presso altre amministrazioni
pubbliche richiedono necessariamente l'autorizzazione della propria
amministrazione, che valuter la non interferenza con l'attivit
ordinaria di quella ulteriore. Questi criteri valgono anche per
i cosiddetti scavalchi, cio le attivit, simili a quelle ordinarie,
svolte presso un'altra amministrazione dello stesso comparto (per
esempio, incarichi di collaborazione presso un ente locale diverso
dal proprio).
Presso gli enti locali questa attivit di collaborazione assume
rilievo particolare, con carattere, spesso, di continuit. La
legge ha previsto un'apposita disciplina consentendo ai dipendenti
a tempo parziale degli enti locali di prestare attivit lavorativa
(anche subordinata) con altro ente locale, con autorizzazione
della propria amministrazione (si veda l'art. 17, comma 18, della
legge n. 127/1997);
d) la partecipazione a convegni e la pubblicazione di propri scritti
non necessitano di autorizzazione quando sono gratuite.
6. Personale comandato.
La trasformazione del rapporto di lavoro richiesta
da un dipendente comandato coinvolge sia l'amministrazione in
cui il dipendente presta temporaneamente servizio, sia quella
di appartenenza. Spetta alla prima la valutazione delle situazioni
che possono motivare il differimento, mentre la seconda che
deve formalizzare la trasformazione stessa, poich il dipendente
fa parte dei propri organici. D'altra parte, le condizioni che
hanno determinato l'interesse ad attivare il comando potrebbero
subire variazioni se la prestazione lavorativa diventa ad orario
ridotto.
7. Rientro al tempo pieno.
La circolare n. 3 ha fornito indicazioni anche sulle modalit del
rientro dal tempo parziale al tempo pieno. Sulla materia intervenuto
il decreto-legge n. 79 (art. 6, comma 4), convertito nella legge
n. 140/1997, il quale riduce da tre a due anni l'arco di tempo dopo
il quale possibile chiedere il rientro. Il rientro un vero e
proprio diritto, esercitabile anche quando il posto in organico
non immediatamente disponibile.
8. Servizi ispettivi.
La circolare n. 3 ha richiamato la necessit
di rendere immediatamente operante il servizio ispettivo previsto
dall'art. 1, comma 62, della legge n. 662.
L'operativit dei servizi ispettivi condizione indispensabile
per dare la massima effettivit al dettato normativo e far emergere
le situazioni non conformi. Tali servizi dovranno curare la determinazione
del campione da sottoporre a verifica, e darne comunicazione all'Ispettorato
per la funzione pubblica, specificando nello stesso tempo le attivit
finora prodotte.
La determinazione del campione potr, ad esempio, tener conto
principalmente dei seguenti elementi e/o circostanze (oppure di
quelle altre che siano ritenute pi rispondenti alle singole specificit):
1) la prestazione di lavoro basata su turni, che possono favorire
lo svolgimento di altre attivit;
2) mansioni connotate da spiccata professionalit o da elevato
grado di specializzazione o dal possesso di particolari attitudini
e conoscenze;
3) titolarit di specifiche abilitazioni professionali.
Una volta deciso il campione saranno estratti, secondo metodi
casuali, un certo numero di nomi tra le categorie individuate
nello stesso campione.
Se i servizi ispettivi individuano, dopo le prime indagini, situazioni
di dubbio per le quali si renda necessario un approfondimento
di natura diversa, ne informano il Dipartimento della funzione
pubblica perch attivi la Guardia di finanza, ai sensi del citato
comma 62.
L'Ispettorato per la funzione pubblica sta procedendo alla ricognizione
dei diversi servizi e dei relativi referenti. L'obiettivo quello
di assicurare il raccordo sistematico con i vari servizi, in vista
dello sviluppo degli accertamenti sull'osservanza delle disposizioni
di legge sul tempo parziale e sulle incompatibilit. Quindi, ciascuna
amministrazione deve comunicare al Dipartimento della funzione
pubblica l'istituzione del servizio ispettivo, la sua composizione
o di aver affidato tale funzione ad altro servizio ispettivo esistente
indicandone i recapiti (indirizzi, telefono, fax).