La questione delle incompatibilita'
e del cumulo di impieghi per i dipendenti della pubblica amministrazione
e' piuttosto complessa e lo e' ancora di piu' per il personale della
scuola.
In questa sezione si e' cercato di mettere a disposizione una raccolta
di riferimenti normativi per quanto possibile completa e aggiornata
(cosa non semplice visto il continuo susseguirsi delle disposizioni
in materia e, spesso, la loro scarsa chiarezza e coerenza).
I punti salienti della normativa vigente sono i
seguenti:
Lo svolgimento di attivita'
non consentite o senza autorizzazione del dirigente scolastico
e' giusta causa di licenziamento.
L'autorizzazione scritta
va chiesta al dirigente scolastico almeno 15 giorni prima
dell'inizio della nuova attivita'.
Non e' consentito esercitare
il commercio, l'industria e qualsiasi altra professione (tranne,
quest'ultima, per gli insegnanti), assumere impieghi alle
dipendenze di privati (rapporti di lavoro di tipo subordinato),
ricoprire cariche in societa' costituite a fine di lucro (tranne
societa' o enti la cui nomina e' riservata allo Stato, previa
autorizzazione del ministro competente).
Non e' consentito svolgere
attivita' in contrasto con i doveri d'ufficio o con l'orario
di lavoro.
Per il personale insegnante
vige un regime speciale che consente di svolgere la libera
professione (professione che prevede l'iscrizione ad albi
professionali).
Per tutto il personale
della scuola (anche il personale non insegnante) e' stato introdotto
da tempo il regime del part-time (non superiore al 50% dell'orario
a tempo pieno). Questo regime consente ai dipendenti dello
Stato di svolgere anche lavoro di tipo subordinato (ma non
alle dipendenze di altre pubbliche amministrazioni) e di svolgere
le attivita' generalmente non ammesse per chi ha un rapporto
di lavoro a tempo pieno (viene cioe' ammessa la libera professione
anche per il personale non insegnante).
Con l'introduzione del
part-time sono rafforzate le sanzioni nei confronti di chi
svolge attivita' non autorizzata.
Viene qui riportata la normativa in materia; si tenga tuttavia
presente che essa e's stata compendiata nel Decreto
legislativo 165/2001 (Testo unico sul rapporto del pubblico
impiego), che ha sostituito tutte le precedenti fonti normative
in materia, dichiarandole inapplicabili (art. 71) o sostituendole
(art. 72).