Art. 53
Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi
(Art.58 del d.lgs n.29 del 1993, come modificato
prima dall'art. 2 del decreto legge n. 358 del 1993, convertito
dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art. 1 del decreto legge n.
361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del
1995, e, infine, dall'art. 26 del d.lgs n. 80 del 1998 nonché
dall'art. 16 del d.lgs n. 387 del 1998)
1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle
incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, nonché, per i rapporti di lavoro a
tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dagli articoli
57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme
altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1,
273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre
1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione relativa
alla disciplina.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti
incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non
siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti
normative, o che non siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998,
n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati
ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché
agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse
magistrature, i rispettivi istituti.
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati,
l'attribuzione degli incarichi è consentita solo nei casi
espressamente previsti dalle legge o da altre fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione,
nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano
da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero
da società o persone fisiche, che svolgano attività
d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti
secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della
specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità,
sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della
pubblica amministrazione.
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
compresi queli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti
con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa
non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei
docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di
dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni
speciali lo svolgimento di attività libero-professionali.
Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli
incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri
di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma,
compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore
di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso
delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è
posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti
presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti
che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione
di appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo
pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri
e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti
dal presente decreto. In caso di inosservanza del presente decreto,
salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità
disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente
svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto,
del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione
di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento
del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi
retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza
la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei
dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento
dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce
in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile
del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto.
In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico,
ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione
conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza
del dipendente ad incremento del fondo di produttività o
di fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono
conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa
autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti
stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo
6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito,
con modificazini, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive
modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni
e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze,
avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni.
Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle
finanze.
10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta
all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti
pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può,
altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione
di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione
entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per
il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni
pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è
comunque subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal
caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di
appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione
presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro
10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione
di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione,
se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche,
si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente
negata.
11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati
che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di
cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione
di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno
precedente.
12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche
che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti
sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto
magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli
incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno
precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso
lordo previsto o presunto. L'elenco è accompagnato da una
relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle
quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni
del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei
dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati
e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione,
nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento
della spesa. Nello stesso termine e con le stesse modalità
le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito
o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati
o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.
13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni
di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione
pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per
ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico
conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente,
da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione
dai soggetti di cui al comma 11.
14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui
all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni
pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione
pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30
giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti
anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono
altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori
esterni e dei soggetti cui sono affidati incarichi di consulenza,
con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei
compensi corrisposti.
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi
da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non
adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni
di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma
9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entri il 31 dicembre
di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti e formula
proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per
la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi
stessi.