Direzione generale per la formazione e l'aggiornamento
del personale della scuola
Servizio per l'Automazione Informatica e l'Innovazione Tecnologica
Nota 1 aprile 2003
Prot. n. 1899/E/1/A
Oggetto: Attività di formazione integrata rivolta al personale
della scuola
Da parte di istituzioni scolastiche ed enti affidatari di interventi
di formazione integrata rivolti al personale della scuola pervengono vari
quesiti determinati dalla peculiarità del modello adottato che,
com'è noto, prevede di alternare attività d'aula con attività
di autoformazione veicolata su piattaforme di e-learning.
Data l'estensione nazionale delle iniziative e la loro comune impostazione,
si ritiene opportuno che i criteri e le soluzioni adottate per la parte
concernente la retribuzione dei tutor, le assenze e il rilascio degli
attestati siano il più possibile uniformi.
A tal fine si forniscono le seguenti indicazioni.
Compensi per chi svolge il ruolo di tutor
Il modello di formazione integrata comporta il superamento della formula
usata abitualmente: i contenuti sono fruibili in qualunque momento con
accesso diretto ad una piattaforma on line, mentre l'attività in
presenza è affidata ai tutor d'aula con il compito di favorire
discussioni, confronti, approfondimenti. Di conseguenza a tale figura
sono richieste non solo le competenze necessarie per gestire l'aula e
gli aspetti tecnologici, ma anche per promuovere e svolgere l'analisi,
i dibattiti e le attività laboratoriali sui contenuti oggetto del
corso.
Si tratta in effetti di una figura professionale che al pari del docente
tradizionale svolge, sia pure con funzioni e modalità nuove e diverse,
un ruolo centrale contestualizzando, organizzando e gestendo in prima
persona il processo di formazione fino ad arricchire i materiali on-line
e contribuire a valutare l'efficacia delle azioni formative.
Ciò porta a sostenere che, in queste circostanze, non sia giustificato
un diverso trattamento economico fra docente e tutor così come
previsto dalla normativa vigente (D.M. n. 324 del 12/10/95 e C.M. n. 63
del 9/2/96) per il caso in cui quest'ultimo attenda a compiti più
limitati e si possa corrispondere la stessa retribuzione in quanto trattasi
di persona alla quale, al di là della denominazione usata dagli
estensori dei progetti formativi, è chiesto di svolgere la sostanza
della funzione docente.
Assenze dei corsisti
In analogia con quanto disposto dalla Direttiva Ministeriale n. 202 del
16/9/2000, un corso deve ritenersi validamente seguito se le assenze non
superano il 25% delle ore previste in presenza.
Attestato di partecipazione
La dichiarazione di partecipazione agli interventi formativi in oggetto
assume un carattere di mera attestazione.
Si tratta, infatti, di un servizio messo a disposizione del personale
scolastico per dare strumenti utili alla gestione delle istituzioni scolastiche
o dei processi di apprendimento e non per certificare competenze volte
allo sviluppo della carriera.
Ciò premesso, il Direttore del corso, dopo aver verificato il
rispetto di quanto indicato al punto b), rilascerà l'attestato
comprensivo anche delle ore in autoformazione previste da ciascun tipo
di intervento.