Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza
relativi alle iniziative di formazione
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, approvativo
del T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado;
visto il D.M. 23 luglio 1994, n. 231, recante la disciplina dei
corsi di riconversione professionale;
visto il D.I. 10 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti
il 23 marzo 1962, reg. 18 fg. 356, contenente le norme per l'organizzazione
dei corsi di aggiornamento culturali e didattici per il personale
direttivo ed insegnante degli istituti e scuole di istruzione secondaria
ed artistica;
visti i DD.II. 18 novembre 1978 (registrato alla Corte dei conti
il 30 novembre 1979, reg. 9 fg. 272), 28 dicembre 1979 (registrato
alla Corte dei conti il 6 giugno 1980, reg. 53 fg. 371) e 6 agosto
1982 (registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1983, reg. 3
fg. 160) e 13 giugno 1986 (registrato alla Corte dei conti il 30
ottobre 1986, reg. 73 fg. 318) con i quali si e' provveduto a rivalutare
e a definire i compensi spettanti per attivita' di direzione e di
docenza relativi alle iniziative di formazione;
visto il Contratto nazionale del comparto scuola, sottoscritto
in data 4 agosto 1995; considerato che il predetto contratto prevede
che la progressione di carriera ordinaria e l'eventuale anticipazione
del tempo di passaggio tra una posizione stipendiale e quella successiva
siano tra l'altro subordinati per tutti gli operatori della scuola
all'avvenuta partecipazione ad attivita' di formazione;
considerata pertanto la necessita' di promuovere organiche azioni
di formazione, anche a distanza, idonee ad assicurare una adeguata
offerta formativa a tutto il personale della scuola;
considerato che a tal fine appare opportuno privilegiare l' impegno
delle risorse finanziarie in relazione ad organici progetti di elevata
qualita' scientifica, capitalizzabili e disseminabili anche a distanza,
coerenti con le finalita' fissate nelle annuali direttive del Ministero
della P.I. e corredati di idonei strumenti di valutazione;
considerata la necessita' di rivalutare l'importo del compenso
fissato dal decreto interministeriale 13 giugno 1986 per le prestazioni
effettuate dal personale impiegato nelle predette iniziative, con
riferimento all'attivita' organizzativa, direttiva, di controllo,
di docenza, di esercitazione e di coordinamento di lavori di gruppo,
anche con riferimento a quanto previsto dalle CC.MM. nn. 98 e 99
del 4 agosto 1995, emanate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza
sociale, che disciplinano la natura e l'ammontare delle spese ammissibili
per le attivita' formative confinanziate dal Fondo sociale europeo;
considerata altresi' la necessita' di definire il compenso per
nuove funzioni, previste dal contratto nazionale per il comparto
scuola, della progettazione e valutazione degli interventi formativi,
della produzione dei relativi materiali e dell' assistenza tutoriale:
Decreta
Art. 1 - Il compenso per l'attivita' di direzione, organizzazione
e controllo delle singole iniziative formative destinate al personale
della scuola, ivi comprese quelle per la riconversione professionale,
e' quantificabile fino ad un massimo di lire 80.000 (ottantamila)
per ogni giornata di attivita' in cui si articola l' iniziativa
medesima.
Art. 2 - Il compenso per le attivita' di coordinamento scientifico,
di progettazione, di produzione e validazione dei materiali, di
monitoraggio e di valutazione degli interventi stessi, rese nell'ambito
di iniziative di formazione capitalizzabili e disseminabili, anche
a distanza, e' quantificabile fino ad un massimo di lire 80.000
(ottantamila) per ogni ora di attivita', elevabile a lire 100.000
(centomila) per i professori universitari.
Art. 3 - Il compenso per le attivita' di docenza prestata nelle
predette iniziative e' quantificabile fino ad un massimo di lire
80.000 (ottantamila) per ogni ora di insegnamento, misura elevabile
a lire 100.000 (centomila) per i professori universitari.
Art. 4 - Il compenso per l'assistenza tutoriale, per il coordinamento
dei lavori di gruppo o delle esercitazioni previsti dal progetto
formativo e' quantificabile fino ad un massimo di lire 50.000 (cinquantamila)
orarie.
Art. 5 - Il compenso orario per le attivita' svolte dal personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario per la collaborazione alla
realizzazione dei predetti interventi formativi e' fissato nella
misura oraria stabilita per le attivita' aggiuntive disciplinate
dall' art. 54 del vigente contratto per il comparto scuola.
Art. 6 - L'ammontare effettivo dei predetti compensi, da erogarsi
solo per le attivita' effettivamente svolte, e' definito in relazione
ai contenuti ed alle modalita' di realizzazione del progetto della
singola iniziativa formativa e deve essere contenuto nei limiti
di quanto previsto dai provvedimenti autorizzativi e dai correlati
impegni di spesa.
Gli oneri derivanti dalle predette iniziative sono posti a carico
dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
della Pubblica Istruzione.
Art. 7 - Il presente decreto entra in vigore con i provvedimenti
attuativi del Piano nazionale di aggiornamento relativo all' anno
1996.
Esso sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione.