Pretura di Cagliari
Sentenza 26 novembre 1996
PRETURA CIRCONDARIALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II Giudice ha pronunciato la seguente sentenza
nel procedimento penale nei confronti di [....], imputata del
reato di cui all'art. 171 L. 633/41 perché abusivamente
duplicava a fini di lucro i seguenti programmi per elaboratore:
MICROSOFT WORD - MICROSOFT EXCEL - MICROSOFT POWER POINT - MICROSOFT
SCHEDULE - MICROSOFT ACCESS. Accertato in Cagliari in data 16-09-1996
In Fatto e in Diritto
Il 16 settembre 1996 personale del Nucleo Regionale di Polizia
Tributaria della Guardia di Finanza si recò in via [....],
presso [....]. I verbalizzanti trovarono che la società
utilizzava per lo svolgimento della propria attività commerciale
(relativa, come si evince dal verbale, ad accertamenti catastali)
tre personal computer: un Athena pentium 90, un Datastar 486,
uno Staver 386. Essi accertarono altresì, mediante luso
del programma d'intercettazione Spaudit, che su tutti i personal
era stato caricato il programma OFFICE della Microsoft (contenente
i programmi Word, Excel, PowerPoint, Schedule e Access ) nonostante
[....] fosse in possesso di una sola licenza d'uso relativa al
programma OFFICE montato sul computer Athena. Da ciò gli
agenti dedussero che il programma era stato duplicato e caricato,
a loro avviso illecitamente, sui computer Datastar e Staver e
procedettero al sequestro del software contenuto nella memoria
rigida delle ultime due macchine sul presupposto che la duplicazione
del programma da parte del [....] costituisse violazione della
norma di cui all'art. 171 bis della legge 22-4-1941. In data 8
novembre 1996 il P.M. presso questa Pretura, competente per il
reato indicato, chiedeva la fissazione di unudienza camerale
per lapplicazione di pena concordata con l'indagata. Si
ritiene doveroso rilevare che, sulla scorta degli atti allegati
alla richiesta, dev'essere pronunciata immediatamente, ex art.
129c.p.p., sentenza di assoluzione de [....] poichè il
fatto contestatole non costituisce reato per mancanza del fine
di lucro richiesto nella fattispecie in esame per la punibilità
della condotta tenuta dal [....]. L'articolo 171 bis della legge
sul diritto d'autore è stato introdotto con l'art.10 del
decreto legislativo del 29 dicembre 1992, emanato in attuazione
della Direttiva 91/250/CEE. Tale normativa (in particolare larticolo
1 del decreto citato) ha riconosciuto, ai programmi per elaboratore
il valore di opere letterarie ed artistiche e la conseguente meritevolezza
della tutela offerta dalla Legge n. 633 del 1941. Non è
questa la sede appropriata per soffermarsi a riflettere sulla
scelta operata dal Legislatore Italiano (uniforme d'altro canto
a quella di numerosissimi altri Stati), preceduta comunque da
una oramai consolidata giurisprudenza di legittimità e,
in parte, dei giudici di merito univoche nel riconoscere ai programmi
per elaboratore lo status di opera dell'ingegno, e ad apprestarne
la conseguente tutela (per tutte si richiamano: Pretura Pisa 11-04-1984
e Corte di Cassazione, terza sezione, 24-11-1986). Si appalesa
peraltro la necessità di soffermarsi sugli aspetti penalistici
della norma incriminatrice. L'articolo 171 bis citato evidenzia,
al pari delle fattispecie individuate dallarticolo 171,
una chiara finalità sanzionatoria, di ulteriore tutela
dell'opera dell'ingegno già dettagliatamente regolamentata
dalle norme privatistiche. Con la sanzione penale si cristallizzano
e si ribadiscono i valori già attribuiti dall'ordinamento
alle opere dell'ingegno ed ai diritti su di esse spettanti ai
Loro autori. Larticolo in questione ha la marcata finalità
di garantire al titolare del programma i vantaggi economici che
derivano dalla sua commercializzazione in contrasto netto e conflittuale
con il diffuso fenomeno del commercio clandestino di programmi
duplicati e contraffatti (il cosiddetto campo dei computer crimes).
La struttura della norma è composita e volta ad individuare
in modo analitico le diverse condotte punibili. Si tratta con
tutta evidenza di norma a più fattispecie o norma mista
cumulativa, che prevede differenti condotte materiali punibili.
L'articolo 171 bis individua le condotte sanzionabili nel duplicare
programmi a scopo di lucro o (sapendo o avendo motivo di sapere
che si tratta di copie illecitamente riprodotte) nell'importare,
distribuire, detenere a scopo commerciale, nel concedere in locazione
programmi o strumenti atti ad eludere i locks ossia i sistemi
di protezione degli stessi software. Appare utile ad un inquadramento
generale della norma porre in luce che le condotte consistenti
nel duplicare i Programmi a fine di lucro e nel detenere programmi
abusivamente riprodotti a scopo commerciale costituiscono con
certezza, sotto il profilo della condotta, unanticipazione
del momento consumativo del reato rispetto alle altre fattispecie
individuate (importazione, vendita, distribuzione e locazione)
esse sono in realtà inquadrabili come reati di pericolo,
senza danno effettivo per il legittimo proprietario-produttore
dell'opera e presentano dalle condotte di per sé non offensive
in concreto degli interessi tutelati dalla norma. La duplicazione
e la detenzione acquistano rilievo penale in tanto in quanto siano
finalizzate rispettivamente al lucro ed alla commercializzazione.
Tali condotte sono pertanto sanzionate solo se sorrette dal dolo
specifico indicato. In particolare deve ritenersi che, di per
sé, la duplicazione del programma non solo non assurge
in alcun modo a fatto penalmente rilevante, ma è senza
dubbio consentita dalla normativa attuale in tema di diritto d'autore.
Ciò si ricava in primo luogo dallart. 5 D.1.GS. n°518/92
che, nell'introdurre l'art.64 ter della L. n. 633/1941, al secondo
comma dello stesso non consente che si imponga al compratore il
divieto di effettuare una copia di riserva del programma stesso.
Ma ancor meglio si evince dallarticolo 68 della L. 633/1941
che permette, ed anzi indica come libera la riproduzione di singole
opere o loro parti per uso personale dei lettori (rectius fruitori)
con il limite del divieto di spaccio al pubblico di tali beni
onde logicamente evitare la lesione dei diritti di utilizzazione
economica spettanti al titolare del diritto sull'opera. Si può
pertanto escludere che violi la fattispecie citata il soggetto,
pubblico o privato che detenga per utilizzarla una copia abusivamente
duplicata del programma. Lelemento che rende invece penalmente
illecita la duplicazione é dato dal fine di lucro, dalla
volontà diretta specificamente a lucrare dalla riproduzione.
Deve infatti garantirsi al titolare dei diritti sullopera
il vantaggio esclusivo di mettere in commercio il programma, e
quindi di lucrarvi (articolo 17 Legge sul diritto dautore)
senza dover patire e subire danni da illecite concorrenze. Invero
il fine di lucro connota tutte le fattispecie focalizzate dall'art.
171 bis, ma il suo significato dev'essere chiarito. Il termine
lucro indica esclusivamente un guadagno patrimoniale ossia un
accrescimento patrimoniale consistente nell'acquisizione di uno
o più beni; esso non coincide in linea di principio con
il termine profitto, che ha un significato ben più ampio.
Il profitto può implicare sia il lucro, quindi l'accrescimento
effettivo della sfera patrimoniale, che la mancata perdita patrimoniale
ossia il depauperamento dei beni di un soggetto. In altri termini
nel profitto può rientrare anche la mancata spesa che un
soggetto dovrebbe, per ipotesi, affrontare per ottenere un bene.
Il lucro costituisce solo ed esclusivamente laccrescimento
positivo del patrimonio; il profitto anche la sola non diminuzione
dello stesso: alla luce di quanto riportato si può concludere
sostenendo che [....], che svolgeva attività relativa ad
accertamenti catastali su immobili (come si legge dal verbale
che indica che nella sua banca dati v'erano migliaia di visure
catastali) nel duplicare le copie del programma OFFICE della Microsoft
e con lutilizzarle esclusivamente per la sua attività
non era mossa da fini di lucro, ma eventualmente di profitto,
consistente nell'evitare la spesa necessaria ad acquistare le
altre due copie del programma e pertanto non ha violato la fattispecie
contenuta nella norma incriminatrice, perché nella condotta
dalla stessa tenuta non è ravvisabile il fine di lucro.
[....] devessere assolta perchè il fatto non costituisce
reato, ferma restando la sua responsabilità sotto altri
profili diversi da quello penalistico.
P.Q.M.
Visti gli articoli 171 bis L. n. 633/1941 , 129
c. p. p.
assolve
[....] dal reato ascrittole perchè il fatto
non costituisce reato.
Cagliari 26-11-1996
IL GIUDICE MASSIMO DEPLANO
Depositato in Cancelleria oggi Cagliari, lì 03 dic. 1996