Quello che segue il parere dell'Avvocatura Generale dello
Stato in risposta al quesito posto dal Ministro della pubblica
istruzione sui risvolti legali relativi all'utilizzo del
software per scopi didattici. La risposta dell'Avvocatura
Generale dello Stato oggetto della circolare ministeriale
n. 351/1994. E' possibile scaricare
il file in formato rtf (zip da 16 kb, 8 pagine).
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
Quesito sulla estensione della protezione del diritto d'autore
ai programmi per elaboratore.
GABINETTO
Ministero della Pubblica Istruzione - Gabinetto
e, per conoscenza:
Autorit per l'informatica nella pubblica amministrazione
- Presidente
Premessa
Con nota indicata a margine codesto Ministero
rappresenta che la ASSINTEL (Associazione nazionale Imprese
Servizi Informatica, Telematica, Robotica, Eidomatica) ha
sollevato la questione dell'applicabilit del decreto legislativo
n. 518/1992 relativo alla tutela giuridica dei programmi
per elaboratore, anche all'ipotesi di duplicazione di programmi
di esclusivo uso didattico effettuata dai docenti delle
scuole al fine di consentire la fruizione su tutte le postazioni
di computer esistenti nelle scuole.
In relazione a tale quesito codesto Ministero
chiede il parere della Scrivente, non trascurando di sottolineare
che, ove detta interpretazione venisse condivisa, sarebbe
necessario dotare i computer esistenti nelle scuole di apposita
licenza d'uso, con notevole aggravio di costi e di attivit
amministrativa.
In via preliminare si ricorda innanzitutto
che il decreto legislativo n. 518/1992 volto a dare attuazione
nell'ordinamento nazionale alla Direttiva 91/250 CEE, la
quale (definitivamente rinunciando alla soluzione della
brevettabilit del software) dispone la tutela giuridica
dei programmi per elaboratore in base alle leggi sul diritto
d'autore.
Il contenuto della direttiva stato recepito
integralmente dalla normativa nazionale predisposta dal
governo (autorizzato con legge delega 19 dicembre 1992 n.
489), che ricalca pedissequamente la formulazione del testo
della normativa comunitaria e a tal fine opera gli opportuni
adattamenti della vigente legge sul diritto d'autore (legge
22 aprile 1941 n. 633).
Ora, in via generale, si osserva che il
legislatore, comunitario prima e nazionale poi, nel riscrivere
le prerogative del titolare del diritto sul software ha
tenuto conto delle imponenti risorse finanziarie impegnate
dalle case produttrici di software per la realizzazione
dei programmi e, d'altro canto, della modestia dei costi
necessari per copiare i programmi stessi, il che' ispirando
una disciplina fortemente garantista per le imprese titolari
del diritto e proporzionalmente subalterna per gli utilizzatori.
Ci comporta che l'ambito delle prerogative
riconosciute all'impresa titolare del diritto notevolmente
pi ampio rispetto al contenuto dei diritti aventi ad oggetto
altre opere dell'ingegno.
In particolare l'art. 64 bis legge 1941/633
lett. a) riserva all'impresa la riproduzione del
programma "anche temporanea", "con qualsiasi
mezzo e in qualsiasi forma".
Inoltre l'attuale testo della legge sul
diritto d'autore, come integrata dal decreto legislativo
518/92, prevede due fattispecie di reato connesse all'abusiva
utilizzazione del software, e precisamente: la nuova fattispecie
di reato introdotta con l'art. 171 bis (art. 10 decreto
legislativo n. 1992/518), che - con pene particolarmente
severe - punisce una serie di abusi nell'uso del software
(tra cui la riproduzione e la detenzione di programmi);
e la preesistente fattispecie di reato gi prevista dall'art.
171 legge n. 1941/633, che in via generale colpisce una
serie di condotte (tra cui la riproduzione) offensive
del diritto d'autore.
La ratio della normativa dunque quella
di prevenire e, comunque, di disincentivare attraverso un
efficace sistema sanzionatorio, anche penale, il fenomeno
(diffuso da tempo anche in Italia) della illecita riproduzione
e contraffazione del software.
In relazione a tali considerazioni non
pu non rilevarsi che le pur apprezzabili esigenze di contenimento
della spesa pubblica manifestate da codesto Ministero, devono
essere ponderatamente comparate con la non meno apprezzabile
esigenza di assicurare il rispetto della normativa di settore
da parte degli organi che operano in seno all'amministrazione
della Pubblica Istruzione.
Anzi proprio in considerazione della gravit
delle sanzioni connesse agli abusi del software, non pu
che suggerirsi - concordando con l'avviso espresso dalle
Autorit per l'informatica nella Pubblica Amministrazione
nella nota del 7 dicembre 1994 - di prestare vigile attenzione
sull'attivit degli operatori scolastici onde prevenire
la commissione di reati.
Tanto premesso in via di principio, opportuno
procedere all'esame analitico della disciplina normativa,
contenuta nel decreto legislativo n. 518/1992, al fine di
richiamare l'attenzione sui divieti ivi posti nell'uso del
software, divieti dei quali codesto Ministero dovr tener
conto nella determinazione della propria attivit direttiva
e programmatica, nonch di segnalare i margini di uso libero
del software consentiti dalla normativa vigente.
Per comodit espositiva i predetti temi
saranno articolati nei seguenti punti:
-
La tutela penale del software;
-
Il reato di cui all'art. 171 bis legge 1941/633;
-
Il reato di cui all'art. 171 bis legge
1941/633;
-
I
divieti di utilizzazione del software posti
dalla legge n. 1941/633;
-
I divieti di utilizzazione del software posti
dal contratto;
-
Riproducibilit del software nei limiti dell'uso
normale in conformit della destinazione didattica
del programma;
-
Duplicazioni abusive commesse prima dell'entrata
in vigore del decreto legislativo n. 518/92;
-
La tutela contrattuale del software;
-
Conclusioni.
----------------------------------------------------------
-
La tutela penale del software
-
Il reato di cui all'art. 171 bis legge 1941/633
-
Il reato di cui all'art. 171 legge 1941/633
-
I
divieti di utilizzazione del software posti
dalla legge n. 1941/633
-
I divieti di utilizzazione del software posti
dal contratto
-
Riproducibilit del software nei limiti dell'uso
normale in conformit della destinazione didattica
del programma
-
Duplicazioni abusive commesse prima dell'entrata
in vigore del decreto legislativo n. 518/92.
Come sopra ricordato l'attuale testo della
legge sul diritto d'autore, integrata dal decreto legislativo
n. 518/92, prevede due fattispecie di reato connesse alla
abusiva utilizzazione del software, e precisamente: la nuova
fattispecie di reato introdotta con l'art. 171 bis (art.
10 decreto legislativo n. 518/92), che - con pene particolarmente
severe - punisce una serie di abusi nell'uso del software
(tra cui la riproduzione e la detenzione di programmi);
e la preesistente fattispecie di reato gi prevista dall'art.
171 legge 1941/633, che in via generale colpisce una serie
di condotte (tra cui la riproduzione) offensive del diritto
di autore, ed applicabile in via residuale agli abusi
dell'uso del software ove non sussistano i presupposti per
integrare il reato specifico di cui all'art. 171 bis (ci
conseguendo all'aggiunta delle parole "salvo quanto
previsto dall'art. 171 bis" effettuata dall'art. 9
decreto legislativo n. 518/92).
Tanto premesso occorre dunque verificare
se ed entro quali limiti la duplicazione dei programmi di
esclusivo uso didattico finalizzata a consentirne la fruizione
sui computer esistenti in ciascuna scuola, integri l'una
o l'altra ipotesi di reato.
1.1) La fattispecie di reato di cui all'art.
171 bis legge 1941/633
La norma punisce la duplicazione a fine
di lucro e la detenzione a scopo commerciale (dolo specifico).
Si tratta pertanto di verificare se siano
configurabili detti fini con riferimento alla duplicazione
di programmi ad uso didattico finalizzata all'installazione
degli stessi sui computer della classe o della scuola.
Per quanto concerne il fine di lucro va
rilevato che i primi commentatori della legge non hanno
manifestato orientamenti univoci nella interpretazione del
concetto.
Taluni infatti rilevano che la nozione
di scopo di lucro (come configurata dalla giurisprudenza
penale in relazione ad altri reati) va riferita ad un vantaggio
di tipo patrimoniale, ossia suscettibile di valutazione
economica, che pu consistere anche in un risparmio di spesa;
potendo dunque attagliarsi tale ampia nozione anche alle
duplicazioni non realizzate nel contesto di una operazione
economica, come nel caso prospettato da codesto Ministero.
Altri, invece, ritengono che lo scopo di
lucro vada ricavato, in negativo, dalla nozione di "uso
personale", alla quale viene contrapposta; pertanto
poich la duplicazione per uso personale (ammessa ai sensi
dell'art. 68 legge 1941/633) comporta senz'altro un risparmio
di spesa per il duplicatore che intende usare il programma
per s, si deduce che il fine di lucro (vietato dall'art.
171 bis della legge) consista in un quid pluris (arricchimento)
rispetto al mero risparmio di spesa e, comunque, presupponga
un trasferimento a terzi (ossia un uso non personale).
D'altro canto, secondo tale orientamento
interpretativo, lo scopo di lucro pu essere ricavato, in
negativo, anche dalla nozione di scopo di liberalit, non
sussistendo il primo quando la duplicazione - bench effettuata
al fine di trasferire il programma a terzi e dunque non
per uso personale - fosse effettuata a titolo gratuito,
essendovii estraneo il vantaggio patrimoniale.
Seguendo tale orientamento, dunque, dovrebbe
escludersi il reato di cui all'art. 171 bis nel caso di
duplicazione ad esclusivo fine didattico per gli alunni
di una scuola: in primo luogo perch i programmi duplicati
rimarrebbero nella della stessa scuola e quindi non vi sarebbe
un trasferimento a terzi; in secondo luogo perch l'uso
di terzi, seppure come tali si intendessero i singoli docenti
e discenti, sarebbe comunque gratuito.
E' opportuno comunque aggiungere che, seppure
si aderisse alla tesi pi rigorosa che rinviene lo scopo
di lucro anche nel risparmio di spesa, difficilmente sarebbe
prospettabile una responsabilit penale a carico del personale
della scuola che abbia effettuato o autorizzato la duplicazione.
Il risparmio di spesa conseguibile dal
personale della scuola, infatti, sarebbe rivolto non gi
a beneficio dell'autore delle duplicazioni bens, semmai,
del pubblico erario.
Pertanto, mancando nella norma incriminatrice
una locuzione che consenta la riferibilit del fine di lucro
anche ad altri (per il che' sarebbe stata necessaria la
clausola "a s o ad altri" presente in altre figure
di reato), deve ritenersi - in base al principio di stretta
legalit che opera nel campo del diritto penale (con conseguente
divieto dell'analogia ai sensi dell'art. 14 prel.) - che
la fattispecie incriminatrice non sia integrata ove il fine
di lucro (anche consistente in un risparmio di spesa) non
sia volto a vantaggio dell'autore della condotta, com'
nel caso del personale scolastico.
Tanto precisato in ordine al fine di lucro,
resta da aggiungere qualche precisazione sul concetto di
scopo commerciale previsto come fine che rende illecita
la detenzione di copie di programmi non autorizzate.
Si osserva in proposito che si contrappongono,
tra i commentatori della legge, un criterio di interpretazione
soggettivo, che riconosce la presenza del requisito solo
in capo alle imprese commerciali individuate dalla dottrina
commercial-civilistica ai sensi dell'art. 2195 CC, ed un
criterio di interpretazione oggettivo, che collega il requisito
non alla natura dell'agente bens al fine della sua attivit
(scopo di far "commercio").
La duplicazione per fine didattico nella
scuola pubblica, pertanto, sfugge ad entrambe le interpretazioni,
mancando nella specie sia la presenza di una impresa commerciale
e sia lo scopo di fare commercio dei programmi duplicati.
In relazione alle predette considerazioni
sembra dunque potersi concludere che - pur con le riserve
derivanti dalla mancanza di precedenti giurisprudenziali
sul punto - l'attivit prospettata da codesto Ministero
non sia tale da integrare la figura del reato di cui all'art.
171 bis della legge n. 1941/633.
1.2) La fattispecie di reato di cui
all'art. 171 legge 1941/633
Tale fattispecie di reato, che parte della
giurisprudenza ha applicato alla tutela del software anche
prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.
518/1992 (v. Pretura Napoli 7 giugno 1985, Cass. Pen. 24
novembre 1986), costituisce ipotesi di reato "residuale"
integrabile ove non sussistano i presupposti per il reato
speciale di cui all'art. 171 bis legge 1941/633.
Esclusa la depenalizzazione (in tal senso
Corte Cost. sent. 9 luglio 1986 n. 215 e Cass. 18 gennaio
1991 n. 118), occorre sottolineare che si tratta di un reato
a dolo c.d. generico, diretto a punire una serie di condotte
(tra cui la riproduzione di opere altrui) permeate dalla
mera consapevolezza e volont di dare corso alle stesse,
prescindendo da qualsiasi fine di lucro o scopo commerciale.
Consegue, dunque, che l'ambito applicativo
della norma si presenta notevolmente pi vasto rispetto
a quello dell'art. 171 bis.
Tale maggiore ambito applicativo appare
delimitato dalla locuzione esistente nel primo comma del
predetto art. 171, che vieta le attivit elencate (tra cui
la riproduzione dell'opera) ove le stesse siano esercitate
"senza averne diritto" e quindi in modo abusivo;
da ci deriva dunque che l'ambito applicativo della norma
viene a coincidere con l'abusivit della condotta.
Il concetto di abuso va poi individuato
con rinvio a fonti esterne alla norma incriminatrice, infatti
l'abuso riscontrabile qualora l'attivit esercitata dall'utilizzatore
dell'opera esorbiti i limiti di uso imposti per legge ovvero
per contratto dall'impresa titolare del diritto d'autore.
Tanto premesso si pone, dunque, il problema
di verificare se e in quali limiti la riproduzione di programmi
ad esclusivo uso didattico per l'installazione sui computer
appartenenti alle scuole rientri tra i divieti che la legge
o il contratto pongono in capo all'utilizzazione del software.
1.2.1) I divieti di utilizzazione del
software posti dalla legge 1941/633.
Per quanto concerne i limiti di uso del
software posti dalla legge si ricorda che l'art. 64 bis
legge 1991/633 lett. a) riserva all'impresa la riproduzione
del programma "anche temporanea", "con qualsiasi
mezzo e in qualsiasi forma" e che tale prerogativa
intesa in dottrina nel senso che essa includa non solo
la riproduzione in copie del programma (su floppy o su altro
supporto), bens anche il semplice caricamento del programma
nella memoria del calcolatore (c.d. loading, che viene inteso
come riproduzione temporanea), nonch il caricamento temporaneo
del programma, residente su un server, nella memoria di
pi computer connessi in rete (c.d. accesso multiplo ad
un programma da parte di pi utenti di un solo sistema centrale).
In relazione a tali considerazioni non
pu dunque negarsi che, in via di principio, l'attivit
di riproduzione prospettata da codesto Ministero rientri
nelle attivit riservate all'impresa titolare del diritto.
Potrebbe essere invero discussa la possibilit
- prospettata da codesto Ministero - di applicare nel caso
di specie, in sostanziale funzione discriminante di reato,
le norme contenute negli artt. 68 e 70 legge 1941/633, le
quali in certa misura consentono la riproduzione libera
dell'opera.
Tuttavia - pur essendo in via di principio
sostenibile che il software, in quanto opera letteraria,
soggetto alle norme di carattere generale (come gli artt.
68 e 70) contenute nella legge sul diritto d'autore - deve
peraltro rilevarsi che, in concreto, tali norme contengono
limiti interpretativi tali da escluderne l'applicazione
generalizzata a tutti i casi prospettati da codesto Ministero.
In particolare difficilmente sembra possa
trovare applicazione l'art. 70 legge 1941/633, che ammette
la riproduzione di "parti" di opera per fini di
insegnamento, essendo difficilmente praticabile il caricamento
parziale dei programmi.
Per quanto concerne l'"art. 68 (che
riconosce come libera la riproduzione ... per uso personale
... fatta ... con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio
o diffusione dell'opera nel pubblico"), la relativa
applicazione al caso prospettato da codesto Ministero
condizionata ai seguenti presupposti interpretativi: a)
che possa essere configurato come "personale"
l'uso che dei programmi riprodotti facciano i discenti e
docenti della scuola; b) che la riproduzione integri
il requisito della non idoneit allo spaccio o alla diffusione.
In relazione a tale secondo punto si osserva
che mentre pu essere esclusa tale idoneit nel caso di
riproduzione c.d. temporanea (eseguita mediante caricamento
del programma di volta in volta sui vari computer ovvero
mediante utilizzazione di un programma residente su server
da pi computer connessi in rete), non altrettanto pu dirsi
il caso di duplicazione su floppy, essendo quest'ultimo
un supporto idoneo alla circolazione.
Occorre anzi precisare in proposito che
in dottrina l'idoneit allo spaccio o diffusione nel pubblico
stata intesa in senso astratto, ossia come potenziale
attitudine a determinare tali evenienze, e non come effettiva
destinazione allo spaccio o alla diffusione, rendendosi
cos pi ristretto l'ambito della utilizzazione libera.
Non si nega che parte della dottrina ha
inteso l'idoneit alla circolazione in senso concreto, ossia
come concreta destinazione delle copie allo scopo della
circolazione, cosicch tale scopo sarebbe escluso nel caso
di specie in quanto i programmi sarebbero duplicati per
l'uso nella scuola e non per la destinazione nel pubblico.
Tuttavia la gravit delle sanzioni connesse
all'abuso del software non pu non indurre ad atteggiamenti
di doverosa cautela scoraggiando di fare affidamento su
soluzioni interpretative che, pur favorevoli alle istanze
manifestate da codesta Amministrazione, non siano univocamente
condivise.
Del resto per l'applicazione dell'art.
68 legge 1941/633 resta comunque da verificare se l'uso
dei programmi riprodotti da parte discenti e docenti della
scuola possa essere considerato come uso "personale",
e quindi giustificare la riproduzione libera.
Innanzitutto deve escludersi che l'uso
personale possa essere inteso con riferimento alla persona
giuridica, nel senso che i docenti che usino i programmi
duplicati per fini di insegnamento agiscano - in forza del
rapporto di immedesimazione organica - per la scuola e,
anzi, siano la scuola, ditalch possa dirsi che siano integrati
i presupposti per l'uso personale, ossia della persona giuridica.
Tale interpretazione invero, oltre ad essere
contestata in dottrina, sarebbe difficilmente accettabile
sul piano logico e giuridico in quanto finirebbe per estendere
in modo abnorme l'ambito dell'uso personale ad ogni persona
giuridica, pubblica e privata, ci svuotando il diritto
dell'autore rispetto a quello dell'utilizzatore.
Deve rilevarsi, peraltro, che secondo diverso
indirizzo interpretativo l'uso personale vada inteso non
nel senso di uso proprio della persona fisica, bens in
senso relativo ed elastico, riferibile anche ad un ambito
ristretto di persone: in via esemplificativa si cita espressamente
l'ipotesi di un docente che utilizzi delle riproduzioni,
nella specie fotocopie, nella cerchia ristretta dei suoi
allievi.
Non senza riconoscere l'indubbio interesse
di tale interpretazione, deve peraltro sottolinearsi che
il requisito dell'ambito ristretto di utilizzatori, certamente
sussistente con riferimento ad una classe scolastica, pu
essere facilmente contestato ove i programmi duplicati vengano
utilizzati da pi classi di una scuola ovvero da pi scuole,
ci riducendo (anche tenendo conto del disposto del 3^ comma
art. 68 legge 1941/633) le possibilit di applicazione della
norma estensivamente interpretata nel senso predetto.
In ogni caso va sottolineato che, in forza
del 3^ comma dell'art. 68 legge 1941/633, sono comunque
vietati gli atti "in concorrenza con i diritti di utilizzazione
economica spettanti all'autore".
Deve dunque evidenziarsi che, ove il numero
di riproduzioni sia molto elevato, non pu escludersi la
possibile configurabilit di un comportamento violativo
del divieto di concorrenza e pertanto costituente abuso
penalmente rilevante ai sensi dell'art. 171 legge 1941/633.
Sintetizzando le sopra esposte considerazioni
in ordine alle possibilit di applicare il disposto dell'art.
68 legge 1941/633 al caso di riproduzione di software per
fini didattici, si rileva in via generale che la norma non
consente di prospettarne applicazioni generalizzate alle
ipotesi di duplicazione di software di uso didattico indicate
da codesta Amministrazione.
Non si escludono peraltro margini di applicabilit
molto limitati in situazioni circostanziate caratterizzate
dai seguenti presupposti:
- che la riproduzione non avvenga su floppy disc, ma sia
riproduzione solo temporanea (per es. nel caso di caricamento
temporaneo di programma residente su server da parte di
computer connessi in rete);
- che l'uso del software riprodotto sia circoscritto entro
un ambito soggettivamente ristretto (es. la classe) e
comunque tale, per numero di utilizzatori, da non costituire
un comportamento violativo della concorrenza in pregiudizio
dei diritti di utilizzazione economica dell'autore.
Valutazioni pi precise potranno essere
effettuate in relazione a casi concreti che dovessero essere
singolarmente prospettati dalla Scrivente.
1.2.2) I divieti di utilizzazione software
posti dal contratto.
Si detto che il reato di cui all'art.
171 legge 1941/633 risulta integrato ove l'utilizzatore
eserciti attivit "senza averne diritto", ossia
abusivamente, e si pure detto che l'abusivit riscontrabile
qualora l'attivit esorbiti i limiti di uso imposti all'utilizzatore
non solo dalla legge (v. precedente paragrafo 1.2.1) ma
anche dal contratto (di cui si parler nel presente paragrafo).
Si osserva in proposito che ove una disposizione
pattizia, concordata ed accettata da codesta Amministrazione,
contenga divieto espresso di riproduzione temporanea o definitiva
finalizzata al caricamento del prodotto su altri computer,
deve riconoscersi che la predetta attivit esorbiti dal
diritto dell'utilizzatore e che, pertanto, essa integri
la fattispecie di reato di cui all'art. 171 legge 1942/633.
N vi luogo per sostenere che l'abuso
di fonte contrattuale possa ritenersi sottratto alla sanzione
penale di cui al predetto art. 171 legge 1942/633.
Ci escluso, infatti, in primo luogo
dal tenore letterale della predetta norma incriminatrice,
che individua le attivit punibili con la locuzione generale
("senza averne diritto") ci impedendone la riferibilit
ai soli divieti di fonte legale; in secondo luogo dalla
stessa ratio della legge nazionale e della normativa comunitaria
inequivocabilmente dirette ad assicurare una tutela particolarmente
forte in favore della case produttrici.
In relazione a quanto sopra deve ritenersi,
pertanto, che - in presenza di espresse clausole contrattuali
che restringano le facolt riconosciute all'utilizzatore
rispetto a quelle previste nella legge - siano configurabili
come reati le attivit che fossero commesse in violazione
di dette clausole.
1.2.3) Riproducibilit del software
nei limiti dell'uso normale in conformit della destinazione
didattica del programma.
Le considerazioni sopra esposte non valgono
a precludere in capo a codesta Amministrazione un uso del
software che possa considerarsi normale alla stregua della
natura e della destinazione, oggettiva e soggettiva, dei
programmi.
In particolare ove si tratti espressamente
di programmi didattici - ossia di programmi creati dall'autore
come sussidio all'insegnamento e il cui uso presuppone una
necessaria interrelazione tra docenti e discenti ovvero
l'interazione di una classe o di un gruppo di studio - pu
ritenersi che per l'operativit del programma necessaria
la contemporanea utilizzazione dello stesso da parte degli
alunni e del loro docente, e quindi che la riproduzione
del programma sia ammissibile nei limiti necessari per l'utilizzabilit
del software in conformit della sua destinazione didattica.
Pur con ogni riserva derivante dalla assenza
di precedenti giurisprudenziali o normativi sul punto, sembra
possa sostenersi che tale limitata facolt di riproduzione,
necessaria per l'operativit del software didattico, sia
insita nell'uso normale del programma, e come tale sia consentita
al soggetto che ha legittimamente acquistato la licenza
di uso del programma didattico.
Detta facolt presuppone peraltro la concorrenza
di rigorosi presupposti la cui sussistenza va rigorosamente
valutata nei singoli casi concreti e precisamente:
- che si tratti di programma oggettivamente didattico,
ossia di programma che - secondo i principi delle scienze
giuridiche ed extragiuridiche e secondo i criteri della
esperienza comune - sia oggettivamente predisposto per
la funzione didattica (destinazione didattica oggettiva);
- che tale programma sia in concreto utilizzato per fini
di insegnamento (destinazione didattica soggettiva);
- che la riproduzione sia limitata strettamente al numero
di copie necessarie per la utilizzazione del programma
da parte della tipologia di utenza, classe o gruppo di
studio, per la quale stato creato (riproducibilit nei
limiti della necessit funzionale del programma).
Tale ordine di argomentazioni inerenti
ai concetti di uso normale e di destinazione d'uso, non
estranee ai principi generali del diritto civile, pu trovare
conferma testuale nella stessa normativa di settore disciplinante
il regime giuridico del software.
Si osserva, infatti, che lo stesso decreto
legislativo n. 518/92 ha introdotto nella legge sul diritto
d'autore l'art. 64 ter che consente - anche senza
l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore - la
riproduzione del software ove sia "necessaria per l'uso
del programma... conformemente alla sua destinazione da
parte del legittimo acquirente".
Ora tale norma, ispirata in sede comunitaria
all'intento di attenuare la preminenza giuridica del diritto
dell'autore rispetto a quello dell'utilizzatore e riprodotta
pedissequamente nella normativa nazionale, presenta una
portata applicativa potenzialmente elastica in funzione
della natura del programma e della sua destinazione.
A parere della Scrivente pu ritenersi,
dunque, che le necessit di "uso" in funzione
delle quali la riproduzione consentita, autorizzino una
limitata riproduzione di un programma a contenuto didattico,
in base alla considerazione che per l'uso didattico necessaria
la contemporanea utilizzazione del programma da parte degli
alunni e del loro docente, e quindi la riproduzione dello
stesso.
Naturalmente la ratio del decreto legislativo
518/92 impone una interpretazione rigorosa della norma,
a mente della quale pu essere considerata "necessaria"
all'uso del programma didattico solo la riproduzione circoscritta
ad un ambito ristretto di utilizzatori scolastici (individuabile
in una classe o un gruppo di studio) che congiuntamente
adoperi il programma come sussidio di apprendimento.
Ci dunque vale ad escludere che un medesimo
programma, riproducibile per l'uso di una classe in base
a quanto sopra esposto, possa essere duplicato per l'uso
di pi classi o di una intera scuola, perch ci non sarebbe
giustificato dalle necessit operative del programma stesso.
D'altro canto l'individuazione della classe
va fatta impersonalmente, non consumandosi la licenza (e
la relativa facolt di riproduzione) con il mutare delle
persone fisiche che costituiscono la classe.
Infine si precisa che le predette facolt,
insite nell'uso normale del programma didattico, sono prospettabili
anche con riferimento agli istituti di istruzione privati,
essendo dette facolt connesse non alla qualit del soggetto
utilizzatore ma alla destinazione oggettiva del software.
Sintetizzando quanto sopra esposto sembra
che, pur con le riserve determinate dalla novit della legislazione
e dalla inesistenza di delineati orientamenti giurisprudenziali
in materia, si evidenziano ragionevoli margini normativi
per consentire di sostenere che la duplicazione di programmi
didattici possa rientrare tra le facolt riconosciute all'utilizzatore
dall'art. 64 ter della legge 1941/633, purch avvenga
entro i seguenti limiti:
- che concerna programmi aventi destinazione didattica
oggettiva;
- che l'utilizzazione concreta del programma sia effettuata
per fini soggettivi di insegnamento;
- che la riproduzione sia limitata nell'ambito di una
classe o gruppo di studio impersonalmente considerato.
Per completezza si precisa che le facolt
di cui all'art. 64 ter legge 1942/633 vengono intese
come effetto di una integrazione legale del contratto ai
sensi dell'art. 1374 CC, e che pertanto presuppongono un
contratto o idoneo titolo in capo all'utilizzazione.
1.2.4) Duplicazioni abusive commesse
prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.
518/92.
Al di fuori dei ristretti limiti sopra
prospettati la duplicazione del software abusiva e, quindi,
va considerata reato ai sensi dell'art. 171 legge n. 1941/633.
Va pertanto precisato che la configurabilit
come reato concerne le attivit abusive che fossero state
commesse successivamente all'entrata in vigore del decreto
legislativo 518/92.
Occorre, invece, verificare quale sia il
rilievo penale delle riproduzioni o attivit vietate che
fossero state commesse prima dell'entrata in vigore del
predetto decreto legislativo 1992/518.
In via preliminare si osserva che l'art.
11 d.lg. 518/92 (art. 199 bis legge 1941/633) dispone
l'applicabilit della legge anche "ai programmi creati
prima della sua entrata in vigore", ma non si pronuncia
sui "fatti" commessi prima della sua entrata in
vigore.
Affrontando dunque il problema in via interpretativa
si osserva che il d.lg. 518/92 per un verso ha sancito per
la prima volta l'illiceit penale dell'abuso sul software
e, per altro verso, ha incluso detto illecito in una fattispecie
di reato gi esistente e gi in precedenza applicata da
parte della giurisprudenza.
In base alla prima osservazione potrebbe
ritenersi che il predetto decreto 518/92 introduca una nuova
incriminazione, in quanto esso estende la portata originaria
dell'art. 171 legge 1941/633 rendendo punibili le attivit
ivi descritte anche se commesse su un bene immateriale (software)
inizialmente estraneo al diritto d'autore.
In tale ordine logico dovrebbe dunque escludersi
la rilevanza penale dei fatti commessi anteriormente al
d.lg. 518/92 in base al principio della irretroattivit
della legge penale incriminatrice (art. 25 Cost. e art.
CP).
Sembra, peraltro, prevedibile che la tesi
destinata ad imporsi sia quella che considera il predetto
d.lg. 518/92 non gi costitutivo di una nuova incriminazione,
bens accertativo della rilevanza penale di un fatto gi
penalmente rilevante in base alle norme preesistenti.
Tale interpretazione sembra, infatti, difficilmente
evitabile ove si consideri che la Cassazione (Cass. 24 dicembre
1986), unitamente a parte della giurisprudenza di merito,
aveva gi applicato agli abusi sul software il reato di
cui all'art. 171 legge 1941/633, cosicch - stante il principio
di legalit e di divieto dell'analogia nel diritto penale
- non potrebbe non riconoscersi l'illiceit penale degli
abusi sul software gi in base alla normativa precedente,
rispetto alla quale pertanto il decreto legislativo n. 518/92
avrebbe solo portata dichiarativa.
In tale ordine logico, dunque, non riscontrandosi
una nuova incriminazione, atteso che il fatto era gi ritenuto
punibile in base al diritto previgente, non vi sarebbe luogo
per applicare le norme sulla successione delle leggi penali
nel tempo e, dunque, dovrebbe concludersi per la rilevanza
penale dei fatti commessi anche prima della entrata in vigore
del d.lg. 518/92.
Ci posto, non si esclude peraltro che
possa pervenirsi ad un opportuno temperamento di tali conclusioni,
invocando, per i fatti commessi anteriormente al decreto
legislativo n. 518/92, l'errore come causa soggettiva di
esclusione della colpevolezza.
In particolare, esclusa la rilevanza dell'errore
sulla preesistente illiceit penale degli abusi sul software
(ci risolvendosi in un errore sulla legge penale, non esimente
ai sensi dell'art. 5 CP), sembra sostenibile che per i fatti
commessi anteriormente al decreto legislativo n. 518/92
possa configurarsi l'errore sulla stessa qualificazione
del software come opera dell'ingegno ai sensi del diritto
d'autore, ossia l'errore su legge extrapenale esimente ai
sensi dell'art. 47 3^ comma CP.
Si osserva infatti nella fattispecie di
reato di cui all'art. 171 legge 1941/633 il concetto di
"opera" rientra nella categoria dei c.d. elementi
normativi della fattispecie, essendo precisamente un elemento
la cui qualificazione ed interpretazione dipende da una
legge extrapenale implicitamente richiamata da quella penale.
Ora, tenuto conto che il d.lg. 518/92 ha
integrato gli artt. 1 e ss della legge 1941/633 includendovi
espressamente anche il software, pu ritenersi che anteriormente
alla predetta integrazione normativa vi fosse quantomeno
incertezza in ordine alla qualificazione del software come
opera dell'ingegno, incertezza confermata dalle precedenti
oscillazioni giurisprudenziali in materia (nel senso della
non inquadrabilit tra le opere dell'ingegno v: Pretura
Milano 1 giugno 1982, Tribunale Monza 12 dicembre 1984,
Pretura Bologna 24 aprile 1986) e risolta dal citato d.lg.
518/92).
In ragione di tale incertezza, pertanto,
in capo al riproduttore di software potrebbe configurarsi
l'errore sulla legge extrapenale richiamata da quella penale,
ritenendosi altres che detto errore - attenendo alla stessa
qualificazione giuridica dell'oggetto della condotta - si
traduca in un errore sul fatto costituente reato (fatto
che l'agente non avrebbe inteso realizzare se avesse correttamente
interpretato la legge extra penale).
In relazione a quanto sopra, pertanto,
pu pervenirsi alla non punibilit del fato per mancanza
di dolo ai sensi dell'art. 47 3^ comma CP, non residuando
neppure punibilit a titolo di colpa atteso che il reato
di cui all'art. 171 legge 1941/633 non punibile nella
forma colposa.
2) Tutela contrattuale del software.
Ai sensi dell'art. 8 decreto legislativo
n. 528/92 le speciali azioni civilistiche previste dagli
artt. 156-170 legge 1941/633 sono estese anche a "chi
mette in circolazione in qualsiasi modo o detiene per scopi
commerciali copie non autorizzate di programma".
Richiamando quanto sopra esposto (paragrafo
1.1) sembra che, nel caso di duplicazione di programmi ad
esclusivo uso didattico per l'installazione sui computer
di una scuola, possa essere esclusa sia la circolazione
e sia lo scopo commerciale, con conseguente inapplicabilit
delle speciali azioni previste nella legge sul diritto d'autore.
Ci detto, peraltro, non pu escludersi
che la ditta titolare del diritto possa invocare l'ordinaria
tutela contrattuale per inadempimento, ove la duplicazione
del software (ancorch attuata per fine didattico) costituisca
attivit riservata alla stessa ditta e pertanto preclusa
all'utilizzatore del programma.
Si ricorda al proposito che l'art. 64 ter
legge 1941/633 consente alle parti di disporre (quindi anche
in modo restrittivo) delle facolt ivi riconosciute all'utilizzatore,
essendo tali facolt espressamente riconosciute derogabili
con patto contrario.
Sotto tale profilo non pu non rilevarsi
che nella pratica dei rapporti commerciali la regolamentazione
delle facolt nascenti dalla convenzione dipende dalla forza
contrattuale delle parti e che, tra le due, normalmente
l'impresa a prevalere sull'utilizzatore.
Quindi, prendendo atto di tale preminenza
contrattuale, non pu che auspicarsi la ragionevole attenuazione
delle relative conseguenze giuridiche attraverso l'applicazione
appropriata di opportuni strumenti giuridici.
Ove, ad esempio, il contratto consti di
condizioni generali predisposte unilateralmente dall'impresa,
pu esservi luogo per applicare in via interpretativa il
disposto dell'art. 1370 CC (interpretazione contro l'autore
della clausola), ovvero le tutele previste dall'art. 1341
CC.
3) Conclusioni.
Esposte le linee essenziali della tutela
penale e civile del software in base alla nuova normativa,
si ritiene opportuno sintetizzare le conclusioni raggiunte
prospettando le linee cui dovrebbe conformarsi l'attivit
amministrativa onde risultare aderente al disposto legislativo:
- In base all'attuale normativa sulla tutela del software,
la duplicazione di software didattico da parte degli operatori
scolastici integra, in via di principio, gli estremi del
reato di cui all'art. 171 legge n. 1941/633 (non della
pi grave fattispecie di reato di cui all'art. 171 bis
legge 1941/633).
- Peraltro in base a quanto sopra esposto (punto 1.2.2)
pu ritenersi che la riproduzione del software per fini
didattici possa rientrare nella facolt di utilizzazione
libera prevista dall'art. 68 legge 1941/633 in situazioni
circostanziate caratterizzate dai seguenti presupposti:
- Che la riproduzione non avvenga su floppy disc,
ma sia riproduzione solo temporanea (per es. nel caso
di caricamento temporaneo di programma residente su
server da parte di computer connessi in rete);
- Che l'uso del software riprodotto sia circoscritto
entro un ambito soggettivamente ristretto (es. la
classe) e comunque tale, per numero di utilizzatori,
da non costituire un comportamento violativo della
concorrenza in pregiudizio dei diritti di utilizzazione
economica dell'autore.
- Inoltre in base a quanto esposto al punto 1.2.3 pu
ritenersi ammessa - in quanto insita nell'uso normale
del programma in conformit della sua destinazione didattica
oggettiva e soggettiva - quella riproduzione che sia necessaria
per la contemporanea utilizzazione del programma da parte
degli alunni di una classe o gruppo di studio e del loro
docente.
Tale facolt di riproduzione presuppone, come si pi
volte ricordato, tre presupposti la cui sussistenza va
rigorosamente valutata nei singoli casi concreti e precisamente:
- Che si tratti di programma oggettivamente didattico,
ossia di programma che - secondo i principi delle scienze
giuridiche ed extragiuridiche e secondo i criteri della
esperienza comune - sia oggettivamente predisposto per
la funzione didattica (destinazione didattica oggettiva);
- Che tale programma sia in concreto utilizzato per
fini di insegnamento (destinazione didattica soggettiva);
- Che la riproduzione sia limitata strettamente al numero
di copie necessarie per la utilizzazione del programma
da parte della tipologia di utenza, classe o gruppo
di studio, per la quale creato (riproducibilit nei
limiti della necessit funzionale del programma), essendo
esclusa la riproduzione per l'uso di pi classi in quanto
non funzionale alla operativit del programma.
- Al di fuori di tali limiti la duplicazione del software
va considerata abusiva e, quindi, reato ai sensi dell'art.
171 legge 1941/633 ove compiuta successivamente all'entrata
in vigore del d.lg. 518/1992.
Ove, invece, si tratti di duplicazioni effettuate anteriormente
alla entrata in vigore del predetto d.lg. 518/92 pu sostenersi
la non punibilit del fatto per mancanza di dolo invocandosi
l'errore su legge extra penale ai sensi dell'art. 47 3^
comma CP (v. punto 1.2.4).
- In ordine alle nuove esigenze da stipulare.
Nell'evidenziare la rilevanza dello strumento
contrattuale nella disciplina delle facolt e dei diritti
delle parti, non pu che suggerirsi di effettuare in sede
di convenzione una calibrata e, possibilmente, dettagliata
regolamentazione delle facolt spettanti all'utilizzatore,
ci consentendo di prevenire il sorgere di possibili contestazioni
in sede di esecuzione del rapporto contrattuale.
In particolare, in attesa di un auspicabile
intervento legislativo chiarificatore, sarebbe opportuno
sancire espressamente nella nuova convenzione la libera
riproducibilit del programma didattico in conformit della
sua destinazione oggettiva e soggettiva all'insegnamento
entro i limiti sopra riportati.
Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento
anche con riferimento a specifiche problematiche dipendenti
dall'applicazione della convenzione gi in corso ovvero
da stipulare.
Sul predetto parere stato sentito il
Comitato Consultivo che si espresso in conformit.
L'avvocato generale: G: AZZARITI