LEGGE 22 aprile 1941 n. 633 e successive modifiche
(pubblicata nella G. U. n. 166 del 16 luglio
1941)
PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALTRI
DIRITTI CONCESSI AL SUO ESERCIZIO.
Vittorio Emanuele III
Per grazia di Dio e per volontà della nazione
Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia
Il senato e la camera dei fasci e delle corporazioni
a mezzo delle loro commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
TITOLO I
Disposizioni sul diritto di autore
CAPO I
Opere protette.
Art. 1
Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno
di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla
musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla
cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come
opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione
delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva
con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati
che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono
una creazione intellettuale dell'autore.
Art. 2
In particolare sono comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche,
religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le
opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti
di per sé opera originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata
la traccia per iscritto o altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno,
della incisione e delle arti figurative similari, compresa la
scenografia, anche se applicate all'industria, sempreché
il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale
del prodotto al quale sono associate;
5) i disegni e le opere dell'architettura;
6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché
non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle
norme del Capo V del Titolo II;
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo
a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice
fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo
II;
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché
originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore.
Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le
idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di
un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce.
Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio
per la progettazione del programma stesso.
9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1,
intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti
sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili
mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche
di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati
diritti esistenti su tale contenuto.
Art. 3
Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di
parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come
risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine
letterario, scientifico didattico, religioso, politico od artistico,
quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e
i giornali sono protette come opere originali, indipendentemente
e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle
parti di opere di cui sono composte.
Art. 4
Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria,
sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo
dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni
da una in altra forma letteraria od artistica , le modificazioni
ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera
originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni
non costituenti opera originale.
Art. 5
Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli
atti ufficiali dello stato e delle amministrazioni pubbliche,
sia italiane che straniere.
CAPO II
Soggetti del diritto.
Art. 6
Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore é
costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione
del lavoro intellettuale.
Art. 7
E' considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige
la creazione dell'opera stessa.
E' considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti
del suo lavoro.
Art. 8
E' reputato autore dell'opera, salvo prova contraria chi é
in essa indicato come tale, nelle forme d'uso, ovvero é
annunciato come tale, nella recitazione, esecuzione, rappresentazione
e radiodiffusione dell'opera stessa.
Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o il
segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti
al nome vero.
Art. 9
Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato un'opera
anonima o pseudonima é ammesso a far valere i diritti dell'autore,
finché questi non si sia rivelato.
Questa disposizione non si applica allorché si tratti
degli pseudonimi indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.
Art. 10
Se l'opera é stata creata con il contributo indistinguibile
ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene
in comune a tutti i coautori.
Le parti indivise si presumono di valore uguale, salvo la prova
per iscritto di diverso accordo.
Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione. La
difesa del diritto morale può peraltro essere sempre esercitata
individualmente da ciascun coautore e l'opera non può essere
pubblicata, se inedita, né può essere modificata
o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione,
senza l'accordo di tutti i coautori. Tuttavia, in caso di ingiustificato
rifiuto di uno o più coautori, la pubblicazione, la modificazione
o la nuova utilizzazione dell'opera può essere autorizzata
dall'autorità giudiziaria, alle condizioni e con le modalità
da essa stabilite.
Art. 11
Alle amministrazioni dello stato, al partito nazionale fascista,
alle provincie ed ai comuni spetta il diritto di autore sulle
opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e
spese.
Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano
scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere
pubblicate, nonché alle accademie e agli altri enti pubblici
culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni.
CAPO III
Contenuto e durata del diritto di autore.
SEZIONE I
Protezione della utilizzazione economica dell'opera.
Art. 12
L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera.
Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente
l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti
fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei
diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti.
E' considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio
del diritto di utilizzazione.
Art. 12-bis
Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare
del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma
per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente
nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo
stesso datore di lavoro.
Art. 13
Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione
in copie dell'opera con qualsiasi mezzo, come la copiatura a mano,
la stampa, la litografia, la incisione, la fotografia, la fonografia
la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.
Art. 14
Il diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto l'uso dei
mezzi atti a trasformare l'opera orale in opera scritta o riprodotta
con uno dei mezzi indicati nell'articolo precedente.
Art. 15
Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in
pubblico ha per oggetto, la esecuzione, la rappresentazione o
la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento,
dell'opera musicale, dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica,
di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale.
Non é considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione
o recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia,
del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purché
non effettuata a scopo di lucro.
Non è altresì considerata pubblica l'esecuzione,
rappresentazione o recitazione dell'opera nell'ambito normale
dei centri sociali o degli istituti di assistenza, formalmente
istituiti, nonché delle associazioni di volontariato, purché
destinata ai soli soci ed invitati e sempre che non venga effettuata
a scopo di lucro.
Art. 15-bis
1. Agli autori spetta un compenso ridotto quando l'esecuzione,
rappresentazione o recitazione dell'opera avvengono nella sede
dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti
nonché delle associazioni di volontariato, purché
destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate
a scopo di lucro. In mancanza di accordi fra la società
italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di categoria
interessate, la misura del compenso sarà determinata con
decreto del presidente del consiglio dei ministri, da emanare
sentito il ministro dell'interno.
2. Con decreto del presidente del consiglio dei ministri da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sentite le competenti commissioni parlamentari, sono stabiliti
i criteri e le modalità per l'individuazione delle circostanze
soggettive ed oggettive che devono dar luogo alla applicazione
della disposizione di cui al primo periodo del comma 1.
In particolare occorre prescrivere:
a) l'accertamento dell'iscrizione da almeno due anni dei soggetti
ivi indicati ai registri istituiti dall'articolo 6 della legge
11 agosto 1991, n. 266;
b) le modalità per l'identificazione della sede dei soggetti
e per l'accertamento della quantità dei soci ed invitati,
da contenere in un numero limitato e predeterminato;
c) che la condizione di socio sia conseguita in forma documentabile
e con largo anticipo rispetto alla data della manifestazione di
spettacolo;
d) la verifica che la manifestazione di spettacolo avvenga esclusivamente
a titolo gratuito da parte degli artisti, interpreti o esecutori,
ed a soli fini di solidarietà nell'esplicazione di finalità
di volontariato.
Art. 16
Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l'impiego di
uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il
telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi,
e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione
via cavo, nonché quella codificata con condizioni di accesso
particolari.
Art. 16-bis
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) satellite: qualsiasi satellite operante su bande di frequenza
che, a norma della legislazione sulle telecomunicazioni, sono
riservate alla trasmissione di segnali destinati alla ricezione
diretta del pubblico o riservati alla comunicazione individuale
privata purché la ricezione di questa avvenga in condizioni
comparabili a quelle applicabili alla ricezione da parte del pubblico;
b) comunicazione al pubblico via satellite: l'atto di inserire
sotto il controllo e la responsabilità dell'organismo di
radiodiffusione operante sul territorio nazionale i segnali portatori
di programmi destinati ad essere ricevuti dal pubblico in una
sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e
poi a terra. Qualora i segnali portatori di programmi siano diffusi
in forma codificata, vi é comunicazione al pubblico via
satellite a condizione che i mezzi per la decodificazione della
trasmissione siano messi a disposizione del pubblico a cura dell'organismo
di radiodiffusione stesso o di terzi con il suo consenso. Qualora
la comunicazione al pubblico via satellite abbia luogo nel territorio
di uno stato non comunitario nel quale non esista il livello di
protezione che per il detto sistema di comunicazione al pubblico
stabilisce la presente legge:
1) se i segnali ascendenti portatori di programmi sono trasmessi
al satellite da una stazione situata nel territorio nazionale,
la comunicazione al pubblico via satellite si considera avvenuta
in Italia. I diritti riconosciuti dalla presente legge, relativi
alla radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei confronti
del soggetto che gestisce la stazione;
2) se i segnali ascendenti sono trasmessi da una stazione non
situata in uno stato membro dell'unione europea, ma la comunicazione
al pubblico via satellite avviene su incarico di un organismo
di radiodiffusione situato in Italia, la comunicazione al pubblico
si considera avvenuta nel territorio nazionale purché l'organismo
di radiodiffusione vi abbia la sua sede principale. I diritti
stabiliti dalla presente legge, relativi alla radiodiffusione
via satellite, sono esercitati nei confronti del soggetto che
gestisce l'organismo di radiodiffusione;
c) ritrasmissione via cavo: la ritrasmissione simultanea, invariata
ed integrale, per il tramite di un sistema di ridistribuzione
via cavo o su frequenze molto elevate, destinata al pubblico,
di un'emissione primaria radiofonica o televisiva comunque diffusa,
proveniente da un altro stato membro dell'unione europea e destinata
alla ricezione del pubblico.
Art. 17
1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto il diritto
di mettere in commercio, di porre in circolazione o comunque a
disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi
titolo, l'opera o gli esemplari di essa e comprende, altresì,
il diritto esclusivo di introdurre, ai fini di distribuzione,
nel territorio degli stati dell'Unione Europea le riproduzioni
fatte negli stati extracomunitari.
2. Non costituisce esercizio del diritto esclusivo di distribuzione
la consegna gratuita, effettuata o consentita dal titolare di
esemplari delle opere a fini promozionali ovvero a fini di insegnamento
o di ricerca scientifica.
Art. 18
Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione
dell'opera in altra lingua o dialetto.
Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di
modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera
previste nell'art. 4.
L'autore ha altresì il diritto esclusivo di pubblicare
le sue opere in raccolta.
Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi
modificazione.
Art. 18-bis
1. Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione
in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate
dal diritto d'autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed
ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale
diretto o indiretto.
2. Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la
cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere,
tutelate dal diritto d'autore, fatta da istituzioni aperte al
pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da
quelli di cui al comma 1.
3. L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio
o il prestito da parte di terzi.
4. I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la vendita
o con la distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di
copie o di supporti delle opere.
5. L'autore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio
ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive
o sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere
un'equa remunerazione per il noleggio da questi a sua volta concluso
con terzi. Ogni patto contrario é nullo. In difetto di
accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate
dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, detto compenso
è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.
6. I commi da 1 a 4 non si applicano in relazione a progetti
o disegni di edifici e ad opere di arte applicata.
Art. 19
I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra
loro indipendenti. L'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio
esclusivo di ciascuno degli altri diritti.
Essi hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuno
delle sue parti.
SEZIONE II
Protezione dei diritti sull'opera a difesa della personalità
dell'autore. Diritto morale dell'autore.
Art. 20
Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica
della opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente,
ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva
il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di
opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione,
ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di
pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non può
opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso
della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle
altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all'opera
già realizzata. Però se l'opera sia riconosciuta
dalla competente autorità statale importante carattere
artistico spetteranno all'autore lo studio e l'attuazione di tali
modificazioni.
Art. 21
L'autore di un'opera anonima o pseudonima ha sempre il diritto
di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualità
di autore.
Nonostante qualunque precedente patto contrario, gli aventi causa
dell'autore che si sia rivelato ne dovranno indicare il nome nelle
pubblicazioni, riproduzioni, trascrizioni, esecuzioni, rappresentazioni,
recitazioni e diffusioni o in qualsiasi altra forma di manifestazione
o annuncio al pubblico.
Art. 22
I diritti indicati nei precedenti articoli sono inalienabili.
Tuttavia l'autore che abbia conosciute ed accettate le modificazioni
della propria opera non é più ammesso ad agire per
impedirne l'esecuzione o per chiederne la soppressione.
Art. 23
Dopo la morte dell'autore il diritto previsto nell'art. 20 può
essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai
figli e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti
e da discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti,
dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti.
L'azione, qualora finalità pubbliche lo esigano, può
altresì essere esercitata dal ministro per la cultura popolare,
sentita l'associazione sindacale competente.
Art. 24
Il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi dell'autore
o ai legatari delle opere stesse, salvo che l'autore abbia espressamente
vietata la pubblicazione o l'abbia affidata ad altri.
Qualora l'autore abbia fissato un termine per la pubblicazione,
le opere inedite non possono essere pubblicate prima della sua
scadenza.
Quando le persone indicate nel primo comma siano più e
vi sia tra loro dissenso, decide l'autorità giudiziaria,
sentito il pubblico ministero. É rispettata, in ogni caso,
la volontà del defunto, quando risulti da scritto. Sono
applicabili a queste opere le disposizioni contenute nella Sezione
II del Capo II del Titolo III.
SEZIONE III
Durata dei diritti di utilizzazione economica
dell'opera.
Art. 25
I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta
la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare
dopo la sua morte.
Art. 26
Nelle opere indicate nell'art. 10, nonché in quelle drammatico-musicali,
coreografiche e pantomimiche, la durata dei diritti, utilizzazione
economica spettanti a ciascuno dei coadiutori o dei collaboratori
si determina sulla vita del coautore che muore per ultimo.
Nelle opere collettive la durata dei diritti di utilizzazione
economica spettante ad ogni collaboratore si determina sulla vita
di ciascuno. La durata dei diritti di utilizzazione economica
dell'opera come un tutto é di settant'anni dalla prima
pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione
é stata effettuata, salve le disposizioni dell'art. 30
per le riviste, i giornali e le altre opere periodiche.
Art. 27
Nelle opere anonime o pseudonime, fuori del caso previsto nel
capoverso dell'art. 8, la durata dei diritti di utilizzazione
economica é di settant'anni a partire dalla prima pubblicazione,
qualunque sia la forma nella quale essa é stata effettuata.
Se prima della scadenza di detto termine l'autore si é
rivelato o la rivelazione é fatta dalle persone indicate
dall'art. 23 o da persone autorizzate dall'autore, nelle forme
stabilite dall'articolo seguente, si applica il termine di durata
determinato nell'art. 25.
Art. 28
Per acquistare il beneficio della durata normale dei diritti
esclusivi di utilizzazione economica, la rivelazione deve essere
fatta mediante denuncia all'ufficio della proprietà letteraria,
scientifica ed artistica presso il ministero della cultura popolare,
secondo le disposizioni stabilite nel regolamento.
La denuncia di rivelazione é pubblicata nelle forme stabilite
da dette disposizioni ed ha effetto a partire dalla data del deposito
della denuncia di fronte ai terzi che abbiano acquistati diritti
sull'opera come anonima o pseudonima.
Art. 29
La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti,
a termini dell'art. 11, alle amministrazioni dello stato, al partito
nazionale fascista, alle provincie, ai comuni, alle accademie,
agli enti pubblici culturali nonché agli enti privati che
non perseguano scopi di lucro, é di vent'anni a partire
dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale
la pubblicazione é stata effettuata. Per le comunicazioni
e le memorie pubblicate dalle accademie e dagli altri enti pubblici
culturali tale durata é ridotta a due anni; trascorsi i
quali, l'autore riprende integralmente la libera disponibilità
dei suoi scritti.
Art. 30
Quando le parti o i volumi di una stessa opera siano pubblicati
separatamente, in tempi diversi, la durata dei diritti di utilizzazione
economica, che sia fissata ad anni, decorre per ciascuna parte
o per ciascun volume dall'anno della pubblicazione. Le frazioni
di anno giovano all'autore.
Se si tratta di opera collettiva periodica, quale la rivista
o il giornale, la durata dei diritti é calcolata egualmente
a partire dalla fine di ogni anno dalla pubblicazione dei singoli
fascicoli o numeri.
Art. 31
Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore,
che non ricadono nella previsione dell'articolo 85-ter, la durata
dei diritti esclusivi di utilizzazione economica é di settant'anni
a partire dalla morte dell'autore.
Art. 32
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 44, i diritti di
utilizzazione economica dell'opera cinematografica o assimilata
durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'ultima
persona sopravvissuta fra le seguenti persone: il direttore artistico,
gli autori della sceneggiatura, ivi compreso l'autore del dialogo,
e l'autore della musica specificamente creata per essere utilizzata
nell'opera cinematografica o assimilata.
Art. 32-bis
I diritti di utilizzazione economica dell'opera fotografica durano
sino al settantesimo anno dopo la morte dell'autore.
Art. 32-ter
I termini finali di durata dei diritti di utilizzazione economica
previsti dalle disposizioni della presente sezione si computano,
nei rispettivi casi, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo
a quello in cui si verifica la morte dell'autore o altro evento
considerato dalla norma.
CAPO IV
Norme particolari ai diritti di utilizzazione
economica per talune categorie di opere.
SEZIONE I
Opere drammatico-musicali, composizioni musicali
con parole, opere coreografiche e pantomimiche.
Art. 33
In difetto di particolari convenzioni tra i collaboratori, rispetto
alle opere liriche, alle operette, ai melologhi, alle composizioni
musicali con parole, ai balli e balletti musicali, si applicano
le disposizioni dei tre successivi articoli..
Art. 34
L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica spetta all'autore
della parte musicale, salvi tra le parti i diritti derivanti dalla
comunione.
Il profitto della utilizzazione economica é ripartito
in proporzione del valore del rispettivo contributo letterario
o musicale.
Nelle opere liriche si considera che il valore della parte musicale
rappresenti la frazione di tre quarti del valore complessivo dell'opera.
Nelle operette, nei melologhi, nelle composizioni musicali con
parole, nei balli e balletti musicali, il valore dei due contributi
si considera uguale.
Ciascuno dei collaboratori ha diritto di utilizzare separatamente
e indipendentemente la propria opera, salvo il disposto dei casi
seguenti.
Art. 35
L'autore della parte letteraria non può disporne, per
congiungerla ad altro testo musicale, all'infuori dei casi seguenti:
1) allorché, dopo che egli ha consegnato come testo definitivo
il manoscritto della parte letteraria al compositore, questi non
lo ponga in musica nel termine di cinque anni, se si tratta di
libretto per opera lirica o per operetta, e, nel termine di un
anno, se si tratta di ogni altra opera letteraria da emettere
in musica;
2) allorché, dopo che l'opera é stata musicata
e considerata dalle parti come pronta per essere eseguita o rappresentata,
essa non é rappresentata od eseguita nei termini indicati
nel numero precedente, salvo i maggiori termini che possono essere
stati accordati per la esecuzione o rappresentazione ai sensi
degli articoli 139 e 141;
3) allorché, dopo una prima rappresentazione od esecuzione,
l'opera cessi di essere rappresentata od eseguita per il periodo
di dieci anni, se si tratta di opera lirica, oratorio, poema sinfonico
od operetta o per il periodo di dieci anni, se si tratta di altra
composizione.
Il compositore nei casi previsti ai numeri 2 e 3 può altrimenti
utilizzare la musica.
Art. 36
Nel caso previsto dal n. 1 dell'articolo precedente l'autore
della parte letteraria ne riacquista la libera disponibilità,
senza pregiudizio dell'eventuale azione di danni a carico del
compositore.
Nei casi previsti dai numeri 2 e 3, e senza pregiudizio dell'azione
di danni prevista nel comma precedente, il rapporto di comunione
formatosi sull'opera già musicata rimane fermo, ma l'opera
stessa non può essere rappresentata od eseguita che con
il consenso di entrambi i collaboratori.
Art. 37
Nelle opere coreografiche o pantomimiche e nelle altre composte
di musica, di parola e di danze o di mimica, quali le riviste
musicali ed opere simili, in cui la parte musicale non ha funzione
o valore principale, l'esercizio dei diritti di utilizzazione
economica, salvo patto contrario, spetta all'autore della parte
coreografica o pantomimica e, nelle riviste musicali, all'autore
della parte letteraria.
Con le modificazioni richieste dalle norme del comma precedente
sono applicabili a questa opera le disposizioni degli articoli
35 e 36.
SEZIONE II
Opere collettive, riviste e giornali.
Art. 38
Nell'opera collettiva, salvo patto in contrario, il diritto di
utilizzazione economica spetta all'editore dell'opera stessa,
senza pregiudizio derivante dall'applicazione dell'art. 7.
Ai singoli collaboratori dell'opera collettiva é riservato
il diritto di utilizzare la propria opera separatamente, con l'osservanza
dei patti convenuti, e in difetto, delle norme seguenti.
Art. 39
Se un articolo é inviato alla rivista o giornale per essere
riprodotto, da persona estranea alla redazione del giornale o
della rivista e senza precedenti accordi contrattuali, l'autore
riprende il diritto di disporne liberamente quando non abbia ricevuto
notizia dell'accettazione nel termine di un mese dall'invio o
quando la riproduzione non avvenga nel termine di sei mesi dalla
notizia dell'accettazione.
Trattandosi di articolo fornito da un redattore, il direttore
della rivista o giornale ne può differire la riproduzione
anche al di là dei termini indicati nel comma precedente.
Decorso però il termine di sei mesi dalla consegna del
manoscritto, l'autore può utilizzare l'articolo per riprodurlo
in volume o per estratto separato, se si tratta di giornale, ed
anche in altro periodico, se si tratta di rivista.
Art. 40
Il collaboratore di opera collettiva che non sia rivista o giornale
ha diritto, salvo patto contrario, che il suo nome figuri nella
riproduzione della sua opera nelle forme d'uso.
Nei giornali questo diritto non compete, salvo patto contrario,
al personale della redazione.
Art. 41
Senza pregiudizio dell'applicazione della disposizione contenuta
nell'art. 20, il direttore del giornale ha diritto, salvo patto
contrario, di introdurre nell'articolo da riprodurre quelle modificazioni
di forma che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale.
Negli articoli da riprodursi senza indicazione del nome dell'autore,
questa facoltà si estende alla soppressione o riduzione
di parti di detto articolo.
Art. 42
L'autore dell'articolo o altra opera che sia stato riprodotto
in un'opera collettiva ha diritto di riprodurlo in estratti separati
o raccolti in volume, purché indichi l'opera collettiva
dalla quale é tratto e la data di pubblicazione.
Trattandosi di articoli apparsi in riviste o giornali, l'autore,
salvo patto contrario, ha altresì il diritto di riprodurli
in altre riviste o giornali.
Art. 43
L'editore o direttore della rivista o del giornale non ha obbligo
di conservare o di restituire i manoscritti degli articoli non
riprodotti, che gli siano pervenuti senza sua richiesta.
SEZIONE III
Opere cinematografiche.
Art. 44
Si considerano coautori dell'opera cinematografica l'autore del
soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica
ed il direttore artistico.
Art. 45
L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera
cinematografica spetta a che ha organizzato la produzione dell'opera
stessa, nei limiti indicati dai successivi articoli.
Si presume produttore dell'opera cinematografica chi é
indicato come tale sulla pellicola cinematografica. Se l'opera
é registrata ai sensi del secondo comma dell'articolo 103,
prevale la presunzione stabilita dall'articolo medesimo.
Art. 46
L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, spettante
al produttore ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell'opera
prodotta.
Salvo patto contrario, il produttore non può eseguire
o proiettare elaborazioni, trasformazioni o traduzioni dell'opera
prodotta senza il consenso degli autori indicati nell'art. 44.
Gli autori della musica, delle composizioni musicali e delle
parole che accompagnano la musica hanno diritto di percepire direttamente
da coloro che proiettano pubblicamente l'opera un compenso separato
per la proiezione. Il compenso é stabilito, in difetto
di accordo fra le parti, secondo le norme del regolamento.
Gli autori del soggetto e della sceneggiatura e il direttore
artistico, qualora non vengano retribuiti mediante una percentuale
sulle proiezioni pubbliche dell'opera cinematografica, hanno diritto,
salvo patto contrario quando gli incassi abbiano raggiunto una
cifra da stabilirsi contrattualmente col produttore, a ricevere
un ulteriore compenso, le cui forme e la cui entità saranno
stabilite con accordi da concludersi tra le categorie interessate.
Art. 46-bis
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 46, in caso
di cessione del diritto di diffusione al produttore, spetta agli
autori di opere cinematografiche e assimilate un equo compenso
a carico degli organismi di emissione per ciascuna utilizzazione
delle opere stesse a mezzo della comunicazione al pubblico via
etere, via cavo e via satellite.
2. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate
diversa da quella prevista nel comma 1 e nell'articolo 18-bis,
comma 5, agli autori delle opere stesse spetta un equo compenso
a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per
ogni distinta utilizzazione economica.
3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche ed assimilate
espresse originariamente in lingua straniera spetta, altresì,
un equo compenso agli autori delle elaborazioni costituenti traduzione
o adattamento della versione in lingua italiana dei dialoghi.
4. Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 non
é rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi
tra le categorie interessate quali individuate dall'articolo 16,
primo comma, del regolamento, é stabilito con la procedura
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale
20 luglio 1945, n. 440.
Art. 47
Il produttore ha facoltà di apportare alle opere utilizzate
nell'opera cinematografica le modifiche necessarie per il loro
adattamento cinematografico.
L'accertamento delle necessità o meno delle modifiche
apportate o da apportarsi all'opera cinematografica, quando manchi
l'accordo tra il produttore e uno o più degli autori menzionati
nell'articolo 44 della presente legge, é fatta da un collegio
di tecnici nominato dal ministro per la cultura popolare, secondo
le norme fissate dal regolamento.
Gli accertamenti fatti da tale collegio hanno carattere definitivo.
Art. 48
Gli autori dell'opera cinematografica hanno diritto che i loro
nomi, con l'indicazione della loro qualità professionale
e del loro contributo nell'opera siano menzionati nella proiezione
della pellicola cinematografica.
Art. 49
Gli autori delle parti letterarie o musicali dell'opera cinematografica
possono riprodurle o comunque utilizzarle separatamente, purché
non ne risulti pregiudizio ai diritti di utilizzazione il cui
esercizio spetta al produttore.
Art. 50
Se il produttore non porta a compimento l'opera cinematografica
nel termine di tre anni dal giorno della consegna della parte
letteraria o musicale, o non fa proiettare l'opera compiuta entro
tre anni dal compimento, gli autori di dette parti hanno diritto
di disporre liberamente dell'opera stessa.
SEZIONE IV
Opere radiodiffuse.
Art. 51
In ragione della natura e dei fini della radiodiffusione, come
servizio riservato allo stato, che lo esercita direttamente o
per mezzo di concessioni, il diritto esclusivo di radiodiffusione,
direttamente o con qualsiasi mezzo intermediario, é regolato
dalle norme particolari seguenti.
Art. 52
L'ente esercente il servizio della radiodiffusione ha la facoltà
di eseguire la radiodiffusione di opere dell'ingegno dai teatri,
dalle sale di concerto e da ogni altro luogo pubblico, alle condizioni
e nei limiti indicati nel presente articolo e nei seguenti.
I proprietari, gli impresari e quanti concorrono allo spettacolo
sono tenuti a permettere gli impianti e le prove tecniche necessarie
per preparare la radiodiffusione.
É necessario il consenso dell'autore per radiodiffondere
le opere nuove e le prime rappresentazioni stagionali delle opere
non nuove.
Non é considerata nuova l'opera teatrale rappresentata
pubblicamente in tre diversi teatri, o altro luogo pubblico.
Art. 53
Nelle stagioni di rappresentazione o di concerti di durata non
inferiore a due mesi, il diritto dell'ente indicato nel precedente
articolo può essere esercitato per le rappresentazioni
una volta la settimana e per i concerti ogni cinque o frazioni
di cinque concerti.
Per durata della stagione teatrale o di concerto s'intende quella
risultante dai manifesti o dai programmi pubblicati prima dell'inizio
della stagione.
Art. 54
L'accertamento della conformità delle radiodiffusioni
alle buone norme tecniche, é di esclusiva spettanza degli
organi dello stato predisposti alla vigilanza delle radiodiffusioni,
con i poteri stabiliti dall'art. 2, capoverso della legge 14 giugno
1928-vi, n. 1352, e dell'art. 2 del r. Decreto-legge 3 febbraio
1936-XIV, n. 654, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1552.
Il nome dell'autore ed il titolo dell'opera devono essere radiodiffusi
contemporaneamente all'opera.
Art. 55
Senza pregiudizio dei diritti dell'autore sulla radiodiffusione
della sua opera, l'ente esercente é autorizzato a registrare
su disco o su nastro metallico o con procedimento analogo all'opera
stessa, al fine della sua radiodiffusione differita per necessità
orarie o tecniche, purché la registrazione suddetta sia,
dopo l'uso, distrutta o resa inservibile.
Art. 56
L'autore dell'opera radiodiffusa, a termini degli articoli precedenti,
ha il diritto di ottenere dall'ente esercente il servizio della
radiodiffusione il pagamento di un compenso da liquidarsi, nel
caso di disaccordo tra le parti, dall'autorità giudiziaria.
La domanda non può essere promossa dinanzi l'autorità
giudiziaria prima che sia esperito il tentativo di conciliazione
nei modi e nelle forme che saranno stabiliti nel regolamento.
Art. 57
Il compenso é liquidato in base al numero delle trasmissioni.
Il regolamento determina i criteri per stabilire il numero e
le modalità delle trasmissioni differite o ripetute.
Art. 58
Per l'esecuzione in pubblici esercizi a mezzo di apparecchi radioriceventi
sonori, muniti di altoparlante, di opere radiodiffuse, é
dovuto all'autore un equo compenso, che é determinato periodicamente
d'accordo fra la Società italiana degli autori ed editori
(SIAE) e la rappresentanza dell'associazione sindacale competente.
Art. 59
La radiodiffusione delle opere dell'ingegno dai locali dell'ente
esercente il servizio della radiodiffusione é sottoposta
al consenso dell'autore a norma delle disposizioni contenute nel
Capo terzo di questo titolo; ad essa non sono applicabili le disposizioni
degli articoli precedenti, salvo quelle dell'articolo 55.
Art. 60
Qualora il ministero della cultura popolare lo disponga, l'ente
esercente effettua trasmissioni speciali di propaganda culturale
ed artistica destinate all'estero, contro pagamento di un compenso
da liquidarsi a termini del regolamento.
SEZIONE V
Opere registrate su apparecchi meccanici.
Art. 61
L'autore ha diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni contenute
nella Sezione I del Capo III di questo titolo:
1) di adattare e di registrare l'opera sopra il disco fonografico,
la pellicola cinematografica, il nastro metallico o sopra altra
analoga materia o apparecchio meccanico riproduttore di suoni
e di voci;
2) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare, di dare in prestito,
nonché il potere esclusivo di autorizzare il noleggio ed
il prestito degli esemplari dell'opera così adattata o
registrata;
3) di eseguire pubblicamente e di radiodiffondere l'opera mediante
l'impiego del disco o altro istrumento meccanico sopraindicato,
nonché di autorizzarne la comunicazione al pubblico via
satellite e la ritrasmissione via cavo.
La cessione del diritto di riproduzione o del diritto di porre
in commercio non comprende, salvo patto contrario la cessione
del diritto di esecuzione pubblica o di radiodiffusione, nonché
di autorizzarne la comunicazione al pubblico via satellite e la
ritrasmissione via cavo.
Per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto di autore
resta regolato dalle norme contenute nella precedente sezione.
Art. 62
Gli esemplari del disco fonografico o di altro analogo apparecchio
riproduttore di suoni o di voci, nel quale l'opera dell'ingegno
é stata registrata, non possono essere messi in commercio
se non portino stabilmente apposte sul disco o apparecchio le
indicazioni seguenti:
1) titolo dell'opera riprodotta;
2) nome dell'autore;
3) nome dell'artista interprete od esecutore. I complessi orchestrali
o corali sono indicati col nome d'uso;
4) data della fabbricazione.
Art. 63
Il disco o altro apparecchio analogo devono essere fabbricati
od utilizzati in modo che venga rispettato il diritto morale dell'autore,
ai termini degli articoli 20 e 21 di questa legge.
Si considerano lecite le modificazioni dell'opera richieste dalle
necessità tecniche della registrazione.
Art. 64
La concessione in uso a case editrici fonografiche nazionali
delle matrici dei dischi della discoteca di stato, per trarne
dischi da diffondere mediante vendita sia in Italia che all'estero
a termini dell'art. 5 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 467,
contenente norme per il riordinamento della discoteca di stato,
allorché siano registrate opere tutelate, é sottoposta
al pagamento dei diritti di autore, secondo le norme contenute
nel regolamento.
SEZIONE VI
Programmi per elaboratore.
Art. 64-bis
Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-ter e
64-quater, i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge
sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare
o autorizzare:
a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale,
del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi
forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la
visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione
del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche
tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare
dei diritti;
b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra
modificazione del programma per elaboratore, nonché la
riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei
diritti di chi modifica il programma;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la
locazione, del programma per elaboratore originale o di copie
dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella
comunità economica europea da parte del titolare dei diritti,
o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di
detta copia all'interno della comunità, ad eccezione del
diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di
una copia dello stesso.
Art. 64-ter
1. Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione
del titolare dei diritti le attività indicate nell'art.
64-bis, lettere a) e b), allorché tali attività
sono necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente
alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa
la correzione degli errori.
2. Non può essere impedito per contratto, a chi ha il
diritto di usare una copia del programma per elaboratore di effettuare
una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria
per l'uso.
3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore
può, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare,
studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma,
allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui é
basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia
tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione,
esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli
ha il diritto di eseguire. Le cause contrattuali pattuite in violazione
del presente comma 2 sono nulle.
Art. 64-quater
1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non é richiesta
qualora la riproduzione del codice del programma di elaboratore
e la traduzione della sua forma ai sensi dell'art. 64-bis, lettere
a) e b), compiute al fine di modificare la forma del codice, siano
indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire
l'interoperabilità, con altri programmi, di un programma
per elaboratore creato autonomamente purché siano soddisfatte
le seguenti condizioni:
a) le predette attività siano eseguite dal licenziatario
o da altri che abbia il diritto di usare una copia del programma
oppure, per loro conto, da chi é autorizzato a tal fine;
b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità
non siano già facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti
indicati alla lettera a);
c) le predette attività siano limitate alle parti del
programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilità.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni
ottenute in virtù della loro applicazione:
a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilità
del programma creato autonomamente;
b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità
di consentire l'interoperabilità del programma creato autonomamente;
c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione
di un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua
forma espressiva, o per ogni altra attività che violi il
diritto di autore.
3. Le cause contrattuali pattuite in violazione dei commi 1 e
2 sono nulle.
4. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle
opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con
legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni del presente articolo
non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro
applicazione arrechi indebitamente pregiudizio agli interessi
legittimi del titolare dei diritti o sia in conflitto con il normale
sfruttamento del programma.
SEZIONE VII
Banche di dati
Art. 64-quinquies
1. L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire
o autorizzare:
a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale,
con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni
altra modifica;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale
o di copie della banca di dati; la prima vendita di una copia
nel territorio dell'Unione europea da parte del titolare del diritto
o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all'interno
dell'Unione stessa, le vendite successive della copia;
d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in
pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi
mezzo e in qualsiasi forma;
e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione
o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di
cui alla lettera b).
Art. 64-sexies
1. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 64-quinquies
da parte del titolare del diritto:
a) l'accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano
esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica,
non svolta nell'ambito di un'impresa, purché si indichi
la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale
perseguito. Nell'ambito di tali attività di accesso e consultazione,
le eventuali operazioni di riproduzione permanente della totalità
o di parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono comunque
soggette all'autorizzazione del titolare del diritto;
b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica
o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale.
2. Non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le attività
indicate nell'articolo 64-quinquies poste in essere da parte dell'utente
legittimo della banca di dati o di una sua copia, se tali attività
sono necessarie per l'accesso al contenuto della stessa banca
di dati e per il suo normale impiego; se l'utente legittimo è
autorizzato ad utilizzare solo una parte della banca di dati,
il presente comma si applica unicamente a tale parte.
3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma
2 sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.
4. Conformemente alla Convenzione di Berna per la protezione
delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva
con legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni di cui ai commi
1 e 2 non possono essere interpretate in modo da consentire che
la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio al titolare
del diritto o entri in conflitto con il normale impiego della
banca di dati.
CAPO V
Utilizzazioni libere.
Art. 65
Gli articoli di attualità, di carattere economico, politico
religioso, pubblicati nelle riviste o giornali, possono essere
liberamente riprodotti in altre riviste o giornali anche radiofonici,
se la riproduzione non é stata espressamente riservata,
purché si indichino la rivista o il giornale da cui sono
tratti, la data e il numero di detta rivista o giornale e il nome
dell'autore, se l'articolo é firmato.
Art. 66
I discorsi sopra argomenti di interesse politico od amministrativo,
tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, possono
essere liberamente riprodotti nelle riviste o giornali anche radiofonici,
purché si indichino la fonte, il nome dell'autore e la
data e il luogo in cui il discorso fu tenuto.
Art. 67
Opere o brani di opere possono essere riprodotti nelle procedure
giudiziarie od amministrative ai fini del giudizio, purché
si indichino la fonte, o il nome dell'autore.
Art. 68
E' libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per
uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione
non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.
E' libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche,
fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità
di cui ai commi quarto e quinto, per uso personale.
E' vietato lo spaccio di dette copie nel pubblico ed in genere
ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione
spettanti all'autore.
E' consentita, conformemente alla convenzione di Berna per la
protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa
esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, nei limiti
del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico,
escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso
personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia,
xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri
di riproduzione, i quasi utilizzino nel proprio ambito o mettano
a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia,
xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono Corrispondere
un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno
pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi vengono
riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente
comma. La misura di detto compenso e le modalità per la
riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri
posti all'articolo 181-ter della presente legge. Salvo diverso
accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate,
tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina
riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT
per i libri. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n.
159, sono abrogati.
Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche,
fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al quarto comma,
possono essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal
medesimo comma, salvo che si tratti di opera rara fuori dai cataloghi
editoriali, con corresponsione di un compenso in forma forfettaria
a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2 dell'articolo
181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1
del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato
direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti
riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono.
Art. 69
1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello
stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale
e studio personale, non é soggetto ad autorizzazione da
parte del titolare del relativo diritto, al quale non é
dovuta alcuna remunerazione ed ha ad oggetto esclusivamente:
a) gli esemplari a stampa delle opere eccettuati gli spartiti
e le partiture musicali;
b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche
o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore
o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio
del diritto di distribuzione ovvero, non essendo stato esercitato
il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi
dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.
1-bis. Per i servizi delle biblioteche e discoteche dello Stato
e degli enti pubblici è consentita la riproduzione in unico
esemplare dei fonogrammi e videogrammi contenenti opere cinematografiche
o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse
sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche e discoteche
dello Stato e degli enti pubblici.
Art. 70
Il riassunto la citazione o la riproduzione di brani o di parti
di opera, per scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento,
sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e
purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione
economica dell'opera.
Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può
superare la misura determinata dal regolamento il quale fisserà
le modalità per la determinazione dell'equo compenso. Il
riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre
accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore,
dell'editore e, se si tratta di traduzione, del traduttore, qualora
tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.
Art. 71
Le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello stato e
della gioventù italiana del littorio possono eseguire in
pubblico pezzi musicali o parti di opere in musica, senza pagamento
di alcun compenso per diritti di autore, purché l'esecuzione
sia effettuata senza scopo di lucro.
TITOLO II
Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio
del diritto di autore
CAPO I
Diritti relativi alla produzione di dischi
fonografici e di apparecchi analoghi.
Art. 72
1. Salvi i diritti spettanti all'autore a termini del Titolo
I della presente legge, il produttore del disco fonografico o
di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci,
ha il diritto esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite
dagli articoli che seguono, di riprodurre, con qualsiasi processo
di duplicazione, detto disco o apparecchio di sua produzione e
di distribuirlo. Il diritto di distribuzione non si esaurisce
nel territorio dell'unione europea, se non nel caso di prima vendita
del fonogramma effettuata o consentita dal produttore in uno stato
membro.
2. Il produttore di fonogrammi ha altresì il diritto esclusivo
di noleggiare e dare in prestito, nonché di autorizzare
il noleggio ed il prestito dei fonogrammi prodotti. Tale diritto
non si esaurisce con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi
forma dei fonogrammi.
Art. 73
Il produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo
riproduttore di suoni o di voci, nonché gli artisti interpreti
e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione
o l'esecuzione fissata o riprodotta in tali supporti, indipendentemente
dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti,
hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione, a scopo di lucro,
del disco o dell'apparecchio analogo a mezzo della diffusione
radiofonica e televisiva ivi compresa la comunicazione al pubblico
via satellite,della cinematografia, nelle pubbliche feste danzanti,
nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica
utilizzazione degli stessi. L'esercizio di tale diritto spetta
al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti
interpreti o esecutori interessati.
La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonché
le relative modalità, sono determinate secondo le norme
del regolamento.
Nessun compenso é dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento
e della propaganda fatta dall'amministrazione dello stato o da
enti a ciò autorizzati dallo stato.
Art. 73-bis
1. Gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma
utilizzato hanno diritto ad un equo compenso anche quando l'utilizzazione
di cui all'art. 73 è effettuata a scopo non di lucro.
2. Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso è
determinato, riscosso e ripartito secondo le norme del regolamento.
Art. 74
Il produttore ha diritto di opporsi a che l'utilizzazione del
disco o apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, prevista
nell'articolo che precede, sia effettuata in condizioni tali da
arrecare un grave pregiudizio ai suoi interessi industriali.
Su richiesta dell'interessato, il ministero della cultura popolare,
in attesa della decisione dell'autorità giudiziaria, può
nondimeno autorizzare l'utilizzazione del disco o dell'apparecchio
analogo riproduttore di suoni o di voci, previ accertamenti tecnici
e disponendo, se occorra, quanto é necessario per eliminare
le cause che turbano la regolarità della utilizzazione.
Art. 75
La durata dei diritti previsti nel presente capo é di
cinquanta anni dalla fissazione. Se il disco fonografico o altro
apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci é pubblicato
o comunicato al pubblico durante tale termine, la durata dei diritti
é di cinquanta anni dalla data della prima pubblicazione
o, se anteriore, della prima comunicazione al pubblico del disco
o apparecchio analogo.
Art. 76
Gli esemplari del disco fonografico o di altro apparecchio analogo
riproduttore di suoni o di voci non possono essere messi in commercio
se non portino stabilmente apposte sul suddetto disco o apparecchio
le indicazioni stabilite dall'articolo 62, in quanto applicabili.
Art. 77
I diritti previsti da questo capo possono essere esercitati se
sia stato effettuato il deposito presso la presidenza del Consiglio
dei Ministri, secondo le norme del regolamento, di un esemplare
del disco o dell'apparecchio analogo.
Tuttavia le formalità del deposito di cui al primo comma,
quale condizione dell'esercizio dei diritti spettanti al produttore,
si riterrà soddisfatta qualora su tutti gli esemplari del
disco o apparecchio analogo risulti apposto in modo stabile il
simbolo (P), accompagnato dall'indicazione dell'anno di prima
pubblicazione.
Art. 78
E' considerato come produttore chi provvede alla fabbricazione
del disco originale o dell'apparecchio originale analogo riproduttore
di suoni o di voci, mediante la diretta registrazione dei suoni
e delle voci.
É considerato come luogo della produzione quello nel quale
avviene la diretta registrazione originale.
CAPO I-BIS
Diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive
o sequenze di immagini in movimento
Art. 78-bis
1. Il produttore di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze
di immagini in movimento é titolare del potere esclusivo:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta degli originali
e delle copie delle sue realizzazioni;
b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa
la vendita, dell'originale e delle copie di tali realizzazioni;
il diritto di distribuzione non si esaurisce in ambito territoriale
comunitario se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita
dal produttore in uno stato dell'unione europea;
c) di autorizzare il noleggio e il prestito dell'originale e
delle copie delle sue realizzazioni; la vendita o la distribuzione,
sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio
e di prestito.
2. I diritti di cui al comma 1 si esauriscono trascorsi cinquanta
anni dalla fissazione. Se l'opera cinematografica o audiovisiva
o sequenza di immagini in movimento é pubblicata o comunicata
al pubblico durante tale termine, i diritti si esauriscono trascorsi
cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla
prima comunicazione al pubblico dell'opera cinematografica o audiovisiva
o sequenza di immagini in movimento.
CAPO II
Diritti relativi all'emissione radiofonica
e televisiva
Art. 79
1. Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore
degli autori, dei produttori di dischi fonografici ed apparecchi
analoghi, dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive
o sequenze di immagini in movimento, degli artisti interpreti
e degli artisti esecutori, coloro che esercitano l'attività
di emissione radiofonica o televisiva hanno il potere esclusivo:
a) di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate
su filo o via etere: il diritto non spetta al distributore via
cavo qualora ritrasmetta semplicemente via cavo le emissioni di
altri organismi di radiodiffusione;
b) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta delle fissazioni
delle proprie emissioni;
c) di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle
proprie emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico
se questa avviene in luoghi accessibili mediante pagamento di
un diritto di ingresso;
d) di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie
emissioni: questo potere non si esaurisce nell'ambito territoriale
dell'unione europea, se non nel caso di prima vendita effettuata
o consentita dal titolare in uno stato membro.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì il diritto
esclusivo di utilizzare la fissazione delle proprie emissioni:
per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni.
3. L'espressione 'radiodiffusione' ha riguardo all'emissione
radiofonica e televisiva.
4. L'espressione 'su filo o via etere' include le emissioni via
cavo e via satellite.
5. La durata dei diritti di cui al comma 1 é di cinquanta
anni dalla prima diffusione di una emissione.
CAPO III
Diritti degli artisti interpreti e degli artisti
esecutori.
Art. 80
1. Si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli
attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone
che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in
qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio
pubblico.
2. Gli artisti interpreti e esecutori hanno, indipendentemente
dalla eventuale retribuzione loro spettante per le prestazioni
artistiche dal vivo, il potere esclusivo di:
a) autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche;
b) autorizzare la riproduzione diretta o indiretta della fissazione
delle loro prestazioni artistiche;
c) autorizzare la radiodiffusione via etere e la comunicazione
al pubblico, in qualsivoglia forma e modo ivi compresa quella
via satellite, delle loro prestazioni artistiche dal vivo, a meno
che le stesse siano rese in funzione di una loro diffusione radiotelevisiva
o siano già oggetto di una fissazione utilizzata per la
diffusione. Se la fissazione consiste in un disco fonografico
o in un altro apparecchio analogo, qualora sia utilizzata a scopo
di lucro, é riconosciuto a favore degli artisti interpreti
o esecutori il compenso di cui all'art. 73; qualora non sia utilizzata
a scopo di lucro, é riconosciuto agli artisti interpreti
o esecutori interessati l'equo compenso di cui all'art. 73-bis.
d) autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni
artistiche: il diritto non si esaurisce nel territorio dell'unione
europea se non nel caso di prima vendita da parte del titolare
del diritto o con il suo consenso in uno stato membro;
e) autorizzare il noleggio od il prestito delle fissazioni delle
loro prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni: l'artista
interprete o esecutore, anche in caso di cessione del diritto
di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche
o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, conserva il
diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio concluso
dal produttore con terzi. Ogni patto contrario é nullo.
In difetto di accordo da concludersi tra l'istituto mutualistico
artisti interpreti esecutori e le associazioni sindacali competenti
della confederazione degli industriali, detto compenso è
stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.
Art. 81
Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno diritto
di opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione della
loro recitazione, rappresentazione od esecuzione che possa essere
di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.
Sono applicabili le disposizioni del comma secondo dell'art.
74.
Per quanto attiene alla radiodiffusione, le controversie nascenti
dall'applicazione del presente articolo sono regolate dalle norme
contenute nel comma 1 dell'art. 54.
Art. 82
Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni che precedono,
si comprendono nella denominazione di artisti interpreti e di
artisti esecutori:
1) coloro che sostengono nell'opera o composizione drammatica,
letteraria o musicale, una parte di notevole importanza artistica,
anche se di artista esecutore comprimario;
2) i direttori dell'orchestra o del coro;
3) i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte
orchestrale o corale abbia valore artistico di per sé stante
e non di semplice accompagnamento.
Art. 83
Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che sostengono
le prime parti nell'opera o composizione drammatica, letteraria
o musicale, hanno diritto che il loro nome sia indicato nella
diffusione o trasmissione della loro recitazione, esecuzione o
rappresentazione e venga stabilmente apposto sul disco fonografico,
sulla pellicola cinematografica o altro apparecchio equivalente.
Art. 84
1. Salva diversa volontà delle parti, si presume che gli
artisti interpreti ed esecutori abbiano ceduto i diritti di fissazione,
riproduzione, radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al
pubblico via satellite, distribuzione, nonché il diritto
di autorizzare il noleggio contestualmente alla stipula del contratto
per la produzione di un'opera cinematografica o audiovisiva o
sequenza di immagini in movimento.
2. Agli artisti interpreti ed esecutori che nell'opera cinematografica
e assimilata sostengono una parte di notevole importanza artistica,
anche se di artista comprimario, spetta, per ciascuna utilizzazione
dell'opera cinematografica e assimilata a mezzo della comunicazione
al pubblico via etere, via cavo e via satellite un equo compenso
a carico degli organismi di emissione.
3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate
diversa da quella prevista nel comma 2 e nell'articolo 80, comma
2, lettera e), agli artisti interpreti ed esecutori, quali individuati
nel comma 2, spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano
i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica.
4. Il compenso previsto dai commi 2 e 3 non é rinunciabile
e, in difetto di accordo da concludersi tra l'istituto mutualistico
artisti interpreti esecutori e le associazioni sindacali competenti
della confederazione degli industriali, é stabilito con
la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale
20 luglio 1945, n. 440.
Art. 85
I diritti di cui al presente capo durano cinquanta anni a partire
dalla esecuzione, rappresentazione o recitazione. Se una fissazione
dell'esecuzione, rappresentazione o recitazione é pubblicata
o comunicata al pubblico durante tale termine, i diritti durano
cinquanta anni a partire dalla prima pubblicazione, o, se anteriore,
dalla prima comunicazione al pubblico della fissazione.
Art. 85-bis
1. In aggiunta ai diritti già disciplinati nel presente
capo e nei capi precedenti, ai detentori dei diritti connessi
é riconosciuto il diritto di autorizzare la ritrasmissione
via cavo secondo le disposizioni di cui all'art. 110-bis.
CAPO III-BIS
Diritti relativi ad opere pubblicate o comunicate
al pubblico per la prima volta successivamente alla estinzione
dei diritti patrimoniali d'autore.
Art. 85-ter
1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a chi, dopo
la scadenza dei termini di protezione del diritto d'autore, lecitamente
pubblica o comunica al pubblico per la prima volta un'opera non
pubblicata anteriormente spettano i diritti di utilizzazione economica
riconosciuti dalle disposizioni contenute nella Sezione I del
Capo III, del Titolo I della presente legge, in quanto applicabili.
2. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica
di cui al comma 1 é di venticinque anni a partire dalla
prima lecita pubblicazione o comunicazione al pubblico.
CAPO III-TER
Diritti relativi ad edizioni critiche e scientifiche
di opere di pubblico dominio.
Art. 85-quater
1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a colui
il quale pubblica, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo, edizioni
critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio spettano
i diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, quale
risulta dall'attività di revisione critica e scientifica.
2. Fermi restando i rapporti contrattuali con il titolare del
diritti di utilizzazione economica di cui al comma 1, spetta al
curatore della edizione critica e scientifica il diritto alla
indicazione del nome.
3. La durata dei diritti esclusivi di cui al comma 1 é
di venti anni a partire dalla prima lecita pubblicazione, in qualunque
modo o con qualsiasi mezzo effettuata.
Art. 85-quinquies
I termini finali di durata del diritti previsti dal Capi I, I-bis,
II, III, III-bis, e dal presente capo del Titolo II si computano,
nei rispettivi casi, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo
a quello in cui si verifica l'evento considerato dalla norma.
CAPO IV
Diritti relativi a bozzetti di scene teatrali.
Art. 86
All'autore di bozzetti di scene teatrali che non costituiscono
opera dell'ingegno coperta dal diritto di autore ai sensi delle
disposizioni del Titolo I, compete un diritto a compenso quando
il bozzetto é usato ulteriormente in altri teatri, oltre
quello per il quale é stato composto.
Questo diritto dura cinque anni a partire dalla prima rappresentazione
nella quale il bozzetto é stato adoperato.
CAPO V
Diritti relativi alle fotografie.
Art. 87
Sono considerate fotografie ai fini dell'applicazione delle disposizioni
di questo capo le immagini di persone o di aspetti, elementi o
fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico
o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere
Dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.
Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte
di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.
Art. 88
Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione
e spaccio della fotografia, salve le disposizioni stabilite dalla
Sezione II del Capo VI di questo titolo, per ciò che riguarda
il ritratto e senza pregiudizio, riguardo alle fotografie riproducenti
opere dell'arte figurativa, dei diritti di autore sull'opera riprodotta.
Tuttavia se l'opera é stata ottenuta nel corso e nell'adempimento
di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto
e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete
al datore di lavoro.
La stessa norma si applica, salvo patto contrario a favore del
committente quando si tratti di fotografia di cose in possesso
del committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo,
da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un
equo corrispettivo.
Il ministro per la coltura popolare con le norme stabilite dal
regolamento, può fissare apposite tariffe per determinare
il compenso dovuto da chi utilizza la fotografia.
Art. 89
La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della
fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti
previsti all'articolo precedente, sempreché tali diritti
spettino al cedente.
Art. 90
Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:
1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso
dell'art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
2) la data dell'anno di produzione della fotografia;
3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.
Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la
loro riproduzione non é considerata abusiva e non sono
dovuti i compensi indicati agli articoli 91 e 98, a meno che il
fotografo non provi la malafede del riproduttore.
Art. 91
La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico
ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche é
lecita, contro pagamento di un equo compenso che é determinato
nelle forme previste dal regolamento.
Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la
data dell'anno della fabbricazione, se risultano dalla fotografia
riprodotta.
La riproduzione di fotografie pubblicate sui giornali od altri
periodici, concernenti persone o fatti di attualità od
aventi comunque pubblico interesse, é lecita contro pagamento
di un equo compenso.
Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo
88.
Art. 92
Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione
della fotografia.
CAPO VI
Diritti relativi alla corrispondenza epistolare
ed al ritratto
SEZIONE I
Diritti relativi alla corrispondenza epistolare.
Art. 93
Le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari
e personali e gli altri scritti della medesima natura, allorché
abbiano carattere confidenziale o si riferiscano alla intimità
della vita privata, non possono essere pubblicati, riprodotti
od in qualunque modo portati alla conoscenza del pubblico senza
il consenso dell'autore, e trattandosi di corrispondenze epistolari
e di epistolari, anche del destinatario.
Dopo la morte dell'autore o del destinatario occorre il consenso
del coniuge e dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori; mancando
il coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle,
e, in loro mancanza, degli ascendenti e dei discendenti diretti
fino al quarto grado.
Quando le persone indicate nel comma precedente siano più
e vi sia tra loro dissenso decide l'autorità giudiziaria,
sentito il pubblico ministero
É rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto
quando risulti da scritto.
Art. 94
Il consenso indicato all'articolo precedente non é necessario
quando la conoscenza dello scritto é richiesta ai fini
di un giudizio civile o penale o per esigenza di difesa dell'onore
o della reputazione personale o familiare.
Art. 95
Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche
alle corrispondenze epistolari che costituiscono opere tutelate
dal diritto di autore ed anche se cadute in dominio pubblico.
Non si applicano agli atti e corrispondenze ufficiali o agli atti
e corrispondenze che presentano interesse di stato.
SEZIONE II
Diritti relativi al ritratto.
Art. 96
Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto
o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni
dell'articolo seguente.
Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni
del 2/a, 3/a e 4/a comma dell'art. 93.
Art. 97
Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione
dell'immagine é giustificata dalla notorietà o dall'ufficio
pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia,
da scopi scientifici, didattici o colturali, o quando la riproduzione
é collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse
pubblico o svoltisi in pubblico.
Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in
commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio
all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.
Art. 98
Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione
può dalla persona fotografata o dai suoi successori o dai
suoi successori o aventi causa essere pubblicato, riprodotto o
fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo pagamento
a favore di quest'ultimo, da parte di chi utilizza commercialmente
la riproduzione, di un equo corrispettivo.
Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia
originaria, deve essere indicato.
Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo
88.
CAPO VII
Diritti relativi ai progetti di lavori dell'ingegneria.
Art. 99
All'autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori
analoghi, che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici,
compete, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani
e disegni dei progetti medesimi, il diritto ad un equo compenso
a carico di coloro che realizzino il progetto tecnico a scopo
di lucro senza il suo consenso.
Per esercitare il diritto al compenso l'autore deve inserire
sopra il piano o disegno una dichiarazione di riserva ed eseguire
il deposito del piano o disegno presso il ministero della cultura
popolare, secondo le norme stabilite dal regolamento.
Il diritto a compenso previsto in questo articolo dura venti
anni dal giorno del deposito prescritto nel secondo comma.
CAPO VIII
Protezione del titolo, delle rubriche, dell'aspetto
esterno dell'opera degli articoli e di notizie
- divieto di taluni atti di concorrenza sleale.
Art. 100
Il titolo dell'opera, quando individui l'opera stessa, non può
essere riprodotto sopra altra opera senza il consenso dell'autore.
Il divieto non si estende ad opere che siano di specie o carattere
così diverso da risultare esclusa ogni possibilità
di confusione.
É vietata egualmente, nelle stesse condizioni, la riproduzione
delle rubriche che siano adoperate nella pubblicazione periodica
in modo cosi costante da individuare l'abituale e caratteristico
contenuto della rubrica.
Il titolo del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni
periodiche non può essere riprodotto in altre opere della
stessa specie o carattere, se non siano decorsi due anni da quando
é cessata la pubblicazione del giornale.
Art. 101
La riproduzione di informazioni e notizie é lecita purché
non sia effettuata con l'impiego di atti contrari agli usi onesti
in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte.
Sono considerati atti illeciti:
a) la riproduzione o la radiodiffusione, senza autorizzazione,
dei bollettini di informazioni distribuiti dalle agenzie giornalistiche
o di informazioni, prima che siano trascorse sedici ore dalla
diramazione del bollettino stesso e comunque, prima della loro
pubblicazione in un giornale o altro periodico che ne abbia ricevuto
la facoltà da parte dell'agenzia. A tale fine, affinché
le agenzie suddette abbiano azione contro coloro che li abbiano
illecitamente utilizzati, occorre che i bollettini siano muniti
dell'esatta indicazione del giornale e dell'ora di diramazione;
b) la riproduzione sistematica di informazioni o notizie, pubblicate
o radiodiffuse, a fine di lucro, sia da parte di giornali o altri
periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione.
Art. 102
E' vietata come atto di concorrenza sleale, la riproduzione o
imitazione sopra altre opere della medesima specie, delle testate,
degli emblemi, dei fregi, delle disposizioni di segni o caratteri
di stampa e di ogni altra particolarità di forma o di colore
nell'aspetto esterno dell'opera dell'ingegno, quando detta riproduzione
o imitazione sia atta a creare confusione di opera o di autore.
TITOLO II-bis
Disposizioni sui diritti del costitutore di una banca dati
CAPO I
Diritti del costitutore di una banca di dati
Art. 102-bis
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) costitutore di una banca di dati: chi effettua investimenti
rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua
verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi
finanziari, tempo o lavoro;
b) estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo della
totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una
banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia
forma. L'attività di prestito dei soggetti di cui all'articolo
69, comma 1, non costituisce atto di estrazione;
c) reimpiego: qualsivoglia forma di messa a disposizione del
pubblico della totalità o di una parte sostanziale del
contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie,
noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi
forma. L'attività di prestito dei soggetti di cui all'articolo
69, comma 1, non costituisce atto di reimpiego.
2. La prima vendita di una copia della banca di dati effettuata
o consentita dal titolare in uno Stato membro dell'Unione europea
esaurisce il diritto di controllare la rivendita della copia nel
territorio dell'Unione europea.
3. Indipendentemente dalla tutelabilità della banca di
dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio
dei diritti sul contenuto o parti di esso, il costitutore di una
banca di dati ha il diritto, per la durata e alle condizioni stabilite
dal presente Capo, di vietare le operazioni di estrazione ovvero
reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della
stessa.
4. Il diritto di cui al comma 3 si applica alle banche di dati
i cui costitutori o titolari di diritti sono cittadini di uno
Stato membro dell'Unione europea o residenti abituali nel territorio
dell'Unione europea.
5. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresì
alle imprese e società costituite secondo la normativa
di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale,
l'amministrazione centrale o il centro d'attività principale
all'interno della Unione europea; tuttavia, qualora la società
o l'impresa abbia all'interno della Unione europea soltanto la
propria sede sociale, deve sussistere un legame effettivo e continuo
tra l'attività della medesima e l'economia di uno degli
Stati membri dell'Unione europea.
6. Il diritto esclusivo del costitutore sorge al momento del
completamento della banca di dati e si estingue trascorsi quindici
anni dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data del completamento
stesso.
7. Per le banche di dati in qualunque modo messe a disposizione
del pubblico prima dello scadere del periodo di cui al comma 6,
il diritto di cui allo stesso comma 6 si estingue trascorsi quindici
anni dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data della prima
messa a disposizione del pubblico.
8. Se vengono apportate al contenuto della banca di dati modifiche
o integrazioni sostanziali comportanti nuovi investimenti rilevanti
ai sensi del comma 1, lettera a), dal momento del completamento
o della prima messa a disposizione del pubblico della banca di
dati così modificata o integrata, e come tale espressamente
identificata, decorre un autonomo termine di durata della protezione,
pari a quello di cui ai commi 6 e 7.
9. Non sono consentiti l'estrazione o il reimpiego ripetuti e
sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca
di dati, qualora presuppongano operazioni contrarie alla normale
gestione della banca di dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato
al costitutore della banca di dati.
10. Il diritto di cui al comma 3 può essere acquistato
o trasmesso in tutti i modi e forme consentiti dalla legge.
CAPO II
Diritti e obblighi dell'utente
Art. 102-ter
1. L'utente legittimo della banca di dati messa a disposizione
del pubblico non può arrecare pregiudizio al titolare del
diritto d'autore o di un altro diritto connesso relativo ad opere
o prestazioni contenute in tale banca.
2. L'utente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi
modo a disposizione del pubblico non può eseguire operazioni
che siano in contrasto con la normale gestione della banca di
dati o che arrechino un ingiustificato pregiudizio al costitutore
della banca di dati.
3. Non sono soggette all'autorizzazione del costitutore della
banca di dati messa per qualsiasi motivo a disposizione del pubblico
le attività di estrazione o reimpiego di parti non sostanziali,
valutate in termini qualitativi e quantitativi, del contenuto
della banca di dati per qualsivoglia fine effettuate dall'utente
legittimo. Se l'utente legittimo è autorizzato ad effettuare
l'estrazione o il reimpiego solo di una parte della banca di dati,
il presente comma si applica unicamente a tale parte.
4. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi
1, 2 e 3 sono nulle
TITOLO III
Disposizioni comuni
CAPO I
Registri di pubblicità e deposito delle opere.
Art. 103
E' istituito presso il ministero della cultura popolare un registro
pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge.
La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) cura
la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche.
In detti registri sono registrate le opere soggette all'obbligo
del deposito con la indicazione del nome dell'autore, del produttore,
della data della pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite
dal regolamento.
Alla società italiana degli autori ed editori è
affidata, altresì, la tenuta di un registro pubblico speciale
per i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato
il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica
e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione
il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi.
La registrazione fa fede, sino a prova contraria della esistenza
dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i
produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria,
autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. Per
le opere cinematografiche la presunzione si applica alle annotazioni
del registro indicato nel secondo comma.
La tenuta dei registri di pubblicità é disciplinata
nel regolamento.
Art. 104
Possono, altresì, essere registrati nel registro, sull'istanza
della parte interessata, con le norme stabilite dal regolamento,
gli atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte i diritti
riconosciuti da questa legge, o costituiscono sopra di essi diritti
di godimento o di garanzia, come pure gli atti di divisione o
di società relativi ai diritti medesimi.
Le registrazioni hanno anche altri effetti di carattere giuridico
od amministrativo in base alle disposizioni contenute in questa
legge o in altre leggi speciali.
Art. 105
Gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti protetti
ai sensi di questa legge o i loro aventi causa devono depositare
presso il ministero della cultura popolare un esemplare o copia
dell'opera o del prodotto, nei termini e nelle forme stabilite
dal regolamento.
Qualora si tratti di opera drammatico-musicale o sinfonica di
cui non sia stata stampata la partitura d'orchestra, basterà
una copia o un esemplare della riduzione per canto e pianoforte
o per pianoforte solo.
Per i programmi per elaboratore la registrazione è facoltativa
ed onerosa.
Per le fotografie é escluso l'obbligo del deposito, salvo
il disposto del secondo comma dell'art. 92.
Art. 106
L'omissione del deposito non pregiudica l'acquisto e l'esercizio
del diritto di autore sulle opere protette a termini delle disposizioni
del Titolo I di questa legge e delle disposizioni delle convenzioni
internazionali , salva, per le opere straniere, l'applicazione
dell'art. 188 di questa legge.
L'omissione del deposito impedisce l'acquisto o l'esercizio di
diritti sulle opere contemplate nel Titolo II di questa legge,
a termini delle disposizioni contenute nel titolo medesimo.
Il ministro per la coltura popolare può far procedere
al sequestro di un esemplare o di una copia dell'opera di cui
fu omesso il deposito, nelle forme stabilite dal regolamento.
CAPO II
Trasmissione dei diritti di utilizzazione.
SEZIONE I
Norme generali.
Art. 107
I diritti di utilizzazioni spettanti agli autori delle opere
dell'ingegno, nonché i diritti connessi aventi carattere
patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi
in tutti i modi e forme consentiti dalla legge, salva l'applicazione
delle norme contenute in questo capo.
Art. 108
L'autore che abbia compiuto sedici anni di età ha capacità
di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui
create e di esercitare le azioni che ne derivano.
Art. 109
La cessione di uno o più esemplari dell'opera non importa,
salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione,
regolati da questa legge.
Tuttavia la cessione di uno stampo, di un rame inciso o di altro
simile mezzo usato per riprodurre un'opera d'arte, comprende,
salvo patto contrario, la facoltà di riprodurre l'opera
stessa, sempreché tale facoltà setti al cedente.
Art. 110
La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata
per iscritto.
Art. 110-bis
1. L'autorizzazione alla ritrasmissione via cavo delle missioni
di radiodiffusione é concessa mediante contratto tra i
titolari dei diritti d'autore, i detentori di diritti connessi
ed i cablodistributori.
2. In caso di mancata autorizzazione per la ritrasmissione via
cavo di un'emissione di radiodiffusione, le parti interessate
possono far ricorso ad un terzo, scelto di comune accordo, per
la formulazione di una proposta di contratto. In caso di mancato
accordo la scelta viene effettuata dal presidente del tribunale
ove ha la residenza o la sede una delle parti interessate.
3. La proposta del terzo si ritiene accettata se nessuna delle
parti interessate vi si oppone entro novanta giorni dalla notifica.
Art. 111
I diritti di pubblicazione dell'opera dell'ingegno e di utilizzazione
dell'opera pubblicata non possono formare oggetto di pegno, pignoramento
e sequestro, né per atto contrattuale, né per via
di esecuzione forzata, finché spettano personalmente all'autore.
Possono invece essere dati in pegno o essere pignorati o sequestrati
i proventi dell'utilizzazione e gli esemplari dell'opera, secondo
le norme del codice di procedura civile.
Art. 112
I diritti spettanti all'autore, ad eccezione di quelli di pubblicare
un'opera durante la vita di lui, possono essere espropriati per
ragioni di interesse dello stato.
Art. 113
L'espropriazione é disposta per decreto reale, su proposta
del ministro per la coltura popolare, di concerto con il ministro
per l'educazione nazionale, sentito il consiglio di stato.
Nel decreto di espropriazione od in altro successivo é
stabilità l'indennità spettante all'espropriato.
Il decreto ha forza di titolo esecutivo nei riguardi sia degli
aventi diritto, che dei terzi detentori delle cose materiali necessarie
per l'esercizio dei diritti espropriati.
Art. 114
Contro il decreto di espropriazione, per ragioni di interesse
dello stato é ammesso ricorso in sede giurisdizionale al
consiglio di stato, tranne per le controversie riguardanti l'ammontare
delle indennità le quali rimangono di competenza dell'autorità
giudiziaria.
SEZIONE II
Trasmissione a causa di morte.
Art. 115
Dopo la morte dell'autore, il diritto di utilizzazione dell'opera,
quando l'autore stesso non abbia altrimenti disposto, deve rimanere
indiviso fra gli eredi per il periodo di tre anni dalla morte
medesima, salvo che l'autorità giudiziaria, sopra istanza
di uno o più coeredi, consenta, per gravi ragioni, che
la divisione si effettui senza indugio.
Decorso il detto periodo, gli eredi possono stabilire, per comune
accordo, che il diritto rimanga ancora in comunione per la durata
che sarà da essi fissata, entro i limiti indicati nelle
disposizioni contenute nei codici.
La comunione é regolata dalle disposizioni del codice
civile e da quelle che seguono.
Art. 116
L'amministrazione e la rappresentanza degli interessi della comunione
é conferita a uno dei coeredi od a persona estranea alla
successione.
Se i coeredi trascurano la nomina dell'amministrazione o se non
si accordano sulla nomina medesima, entro l'anno dall'apertura
della successione, l'amministrazione é conferita alla Società
italiana degli autori ed editori (SIAE), con decreto del tribunale
del luogo dell'aperta successione, emanato su ricorso di uno dei
coeredi o dell'ente medesimo.
La stessa procedura é seguita quando si tratti di provvedere
alla nomina di un nuovo amministratore.
Art. 117
L'amministrazione cura la gestione dei diritti di utilizzazione
dell'opera.
Non può però autorizzare nuove edizioni, traduzioni
o altre elaborazioni, nonché l'adattamento dell'opera alla
cinematografia, alla radiodiffusione ed alla incisione su apparecchi
meccanici, senza il consenso degli eredi rappresentanti la maggioranza
per valore delle quote ereditarie, salvi i provvedimenti dell'autorità
giudiziaria a tutela della minoranza, secondo le norme del codice
civile in materia di comunione.
SEZIONE III
Contratto di edizione.
Art. 118
Il contratto con il quale l'autore concede ad un editore l'esercizio
del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell'editore
stesso, l'opera dell'ingegno, é regolato, oltreché
dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali
di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono.
Art. 119
Il contratto può avere per oggetto tutti i diritti di
utilizzazione che spettano all'autore nel capo dell'edizione,
o taluni di essi, con il contenuto e per la durata che sono determinati
dalla legge vigente al momento del contratto.
Salvo patto contrario, si presume che siano stati trasferiti
i diritti esclusivi.
Non possono essere compresi i futuri diritti eventualmente attribuiti
da leggi posteriori, che comportino una protezione del diritti
di autore più larga nel suo contenuto o di maggiore durata.
Salvo pattuizione espressa, l'alienazione non si estende ai diritti
di utilizzazione dipendenti dalle eventuali elaborazioni e trasformazioni
di cui l'opera é suscettibile, compresi gli adattamenti
alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla registrazione
su apparecchi meccanici.
L'alienazione di uno o più diritti di utilizzazione non
implica, salvo patto contrario, il trasferimento di altri diritti
di che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito,
anche se compresi, secondo le disposizioni del Titolo I, nella
stessa categoria di facoltà esclusive.
Art. 120
Se il contratto ha per oggetto opere che non sono state ancora
create si devono osservare le norme seguenti:
1) é nullo il contratto che abbia per oggetto tutte le
opere o categorie di opere che l'autore possa creare, senza limite
di tempo;
2) senza pregiudizio delle norme regolanti i contratti di lavoro
o di impiego, i contratti concernenti l'alienazione dei diritti
esclusivi di autore per opere da crearsi non possono avere una
durata superiore ai dieci anni;
3) se fu determinata l'opera da creare, ma non fu fissato il
termine nel quale l'opera deve essere consegnata, l'editore ha
sempre il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria
per la fissazione di un termine. Se il termine fu fissato, l'autorità
giudiziaria ha facoltà di prorogarlo.
Art. 121
Se l'autore muore o si trova nella impossibilità di condurre
l'opera a termine, dopo che una parte notevole ed a sé
stante é stata compiuta e consegnata, l'editore ha la scelta
di considerare risoluto il contratto, oppure di considerarlo compiuto
per la parte consegnata, pagando un compenso proporzionato, salvo
che l'autore abbia manifestato o manifesti la volontà che
l'opera non sia pubblicata se non compiuta interamente, o uguale
volontà sia manifestata dalle persone indicate nell'art.
23.
Se la risoluzione ha luogo a richiesta dell'autore o dei suoi
eredi l'opera incompiuta non può essere ceduta ad altri,
sotto pena del risarcimento del danno.
Art. 122
Il contratto di edizione può essere per edizione o a termine.
Il contratto per edizione conferisce all'editore il diritto di
eseguire una o più edizioni entro vent'anni dalla consegna
del manoscritto completo.
Nel contratto devono essere indicati il numero delle edizioni
e il numero degli esemplari di ogni edizione. Possono tuttavia
essere previste più ipotesi, sia nei riguardi del numero
delle edizioni e del numero degli esemplari, sia nei riguardi
del compenso relativo.
Se mancano tali indicazioni si intende che il contratto ha per
oggetto una sola edizione per il numero massimo di duemila esemplari.
Il contratto di edizione a termine conferisce all'editore il
diritto di eseguire quel numero di edizioni che stima necessario
durante il termine, che non può eccedere venti anni, e
per il numero minimo di esemplari per edizione, che deve essere
indicato nel contratto, a pena di nullità del contratto
medesimo. Tale termine di venti anni non si applica ai contratti
di edizione riguardanti:
enciclopedie, dizionari;
schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie e simili
ad uso industriale;
lavori di cartografia;
opere drammatico-musicali e sinfoniche.
In entrambe le forme di contratto l'editore é libero di
distribuire le edizioni nel numero di ristampe che stimi conveniente.
Art. 123
Gli esemplari dell'opera sono contrassegnati in conformità
delle norme stabilite dal regolamento.
Art. 124
Se più edizioni sono prevedute nel contratto, l'editore
é obbligato ad avvisare l'autore dell'epoca presumibile
dell'esaurimento dell'edizione in corso, entro un congruo termine,
prima dell'epoca stessa.
Egli deve contemporaneamente dichiarare all'autore se intende
o no procedere ad una nuova edizione.
Se l'editore ha dichiarato di rinunciare ad una nuova edizione
o se, avendo dichiarato di volere procedere ad una nuova edizione,
non vi procede nel termine di due anni dalla notifica di detta
dichiarazione, il contratto si intende risoluto.
L'autore ha diritto al risarcimento dei danni per la mancata
nuova edizione se non sussistano giusti motivi da parte dell'editore.
Art. 125
L'autore é obbligato:
1. a consegnare l'opera nelle condizioni stabilite dal contratto
e in forma che non ne renda troppo difficile o costosa la stampa;
2. a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta
la durata del contratto.
L'autore ha altresì l'obbligo e il diritto di correggere
le bozze di stampa secondo le modalità fissate dall'uso.
Art. 126
L'editore é obbligato:
1. a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore,
ovvero anonima o pseudonima se ciò é previsto nel
contratto in conformità dell'originale e secondo le buone
norme della tecnica editoriale;
2. a pagare all'autore i compensi pattuiti.
Art. 127
La pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver luogo
entro il termine fissato dal contratto; tale termine non può
essere superiore a due anni, decorrenti dal giorno della effettiva
consegna all'editore dell'esemplare completo e definitivo dell'opera.
In mancanza di termini contrattuali la pubblicazione o la riproduzione
dell'opera deve aver luogo non oltre due anni dalla richiesta
scritta fattane all'editore. L'autorità giudiziaria può
peraltro fissare un termine più breve quando sia giustificato
dalla natura dell'opera e da ogni altra circostanza del caso.
É nullo ogni patto che contenga rinuncia alla fissazione
di un termine o che contenga fissazione di un termine superiore
al termine massimo sopra stabilito.
Il termine di due anni non si applica alle opere collettive.
Art. 128
Se l'acquirente del diritto di pubblicazione o riproduzione non
fa pubblicare o riprodurre l'opera nel termine concordato o in
quello stabilito dal giudice, l'autore ha diritto di domandare
la risoluzione del contratto.
L'autorità giudiziaria può accordare all'acquirente
una dilazione, non superiore alla metà del termine predetto,
subordinandola, ove occorra, alla prestazione di idonea garanzia.
Può altresì limitare la pronunzia di risoluzione
soltanto ad una parte del contenuto del contratto.
Nel caso di risoluzione totale l'acquirente deve restituire l'originale
dell'opera ed é obbligato al risarcimento dei danni a meno
che provi che la pubblicazione o riproduzione é mancata
malgrado la dovuta diligenza.
Art. 129
L'autore può introdurre nell'opera tutte le modificazioni
che crede, purché non ne alterino il carattere e la destinazione,
fino a che l'opera non sia stata pubblicata per la stampa, salvo
a sopportare le maggiori spese derivanti dalla modificazione.
L'autore ha il medesimo diritto nei riguardi delle nuove edizioni.
L'editore deve interpellarlo in proposito prima di procedere alle
nuove edizioni. In difetto di accordo tra le parti il termine
per eseguire le modificazioni é fissato dall'autorità
giudiziaria.
Se la natura dell'opera esige che essa sia aggiornata prima di
una nuova edizione e l'autore rifiuti di aggiornarla, l'editore
può farla aggiornare da altri, avendo cura, nella nuova
edizione di segnalare e distinguere l'opera dell'aggiornatore.
Art. 130
Il compenso spettante all'autore é costituito da una partecipazione,
calcolata, salvo patto in contrario, in base ad una percentuale
sul prezzo di copertina degli esemplari venduti. Tuttavia il compenso
può essere rappresentato da una somma a stralcio per le
edizioni di:
dizionari, enciclopedie, antologie, ed altre opere in collaborazione;
traduzioni, articoli di giornali o di riviste;
discorsi o conferenze;
opere scientifiche;
lavori di cartografia;
opere musicali o drammatico-musicali;
opere delle arti figurative.
Nei contratti a partecipazione l'editore é obbligato a
rendere conto annualmente delle copie vendute.
Art. 131
Nel contratto di edizione il prezzo di copertina é fissato
dall'editore, previo tempestivo avviso all'autore. Questi può
opporsi al prezzo fissato o modificato dall'editore se sia tale
da pregiudicare gravemente i suoi interessi e la diffusione dell'opera.
Art. 132
L'editore non può trasferire ad altri, senza il consenso
dell'autore, i diritti acquistati, salvo pattuizione contraria
oppure nel caso di cessione dell'azienda. Tuttavia, in questo
ultimo caso i diritti dell'editore cedente non possono essere
trasferiti se vi sia pregiudizio alla reputazione o alla diffusione
dell'opera.
Art. 133
Se l'opera non trova smercio sul mercato al prezzo fissato, l'editore
prima di svendere gli esemplari stessi a sottoprezzo o di mandarli
al macero, deve interpellare l'autore se intende acquistarli per
un prezzo calcolato su quello ricavabile dalla vendita a sottoprezzo
o ad uso di macero.
Art. 134
I contratti di edizione si estinguono:
1) per il decorso del termine contrattuale;
2) per l'impossibilità di portarli a compimento a cagione
dell'insuccesso dell'opera;
3) per la morte dell'autore, prima che l'opera sia compiuta,
salva l'applicazione delle norme dell'art. 121;
4) perché l'opera non può essere pubblicata, riprodotta
o messa in commercio per effetto di una decisione giudiziaria
o di una disposizione di legge;
5) nei casi di risoluzione contemplati dall'art. 128 o nel caso
previsto dall'art. 133;
6) nel caso di ritiro dell'opera dal commercio, a sensi delle
disposizioni della Sezione V di questo capo.
Art. 135
Il fallimento dell'editore non determina la risoluzione del contratto
di edizione.
Il contratto di edizione é tuttavia risolto se il curatore,
entro un anno dalla dichiarazione del fallimento, non continua
l'esercizio dell'azienda editoriale o non la cede ad un altro
editore nelle condizioni indicate nell'art. 132.
SEZIONE IV
Contratti di rappresentazione e di esecuzione.
Art. 136
Il contratto con il quale l'autore concede la facoltà
di rappresentare in pubblico un'opera drammatica, drammatico-musicale,
coreografica, pantomimica o qualunque altra opera destinata alla
rappresentazione, é regolato, oltreché dalle disposizioni
contenute nei codici, dalle disposizioni generali di questo capo
e dalle disposizioni particolari che seguono.
Salvo patto contrario, la concessione di detta facoltà
non é esclusiva e non é trasferibile ad altri.
Art. 137
L'autore é obbligato:
1) a consegnare il testo dell'opera qualora questa non sia stata
pubblicata per le stampe;
2) a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta
la durata del contratto.
Art. 138
Il concessionario é obbligato:
1) a rappresentare l'opera senza apportarvi aggiunte, tagli o
variazioni non consentite dall'autore, e previo annuncio al pubblico,
nelle forme d'uso, del titolo dell'opera, del nome dell'autore
e del nome dell'eventuale traduttore o riduttore;
2) a lasciare invigilare la rappresentazione dall'autore;
3) a non mutare, senza gravi motivi, i principali interpreti
dell'opera e i direttori dell'orchestra e dei cori, se furono
designati d'accordo con l'autore.
Art. 139
Per la rappresentazione dell'opera si applicano le norme degli
articoli 127 e 128, meno per quanto riguarda il termine fissato
al secondo comma dell'art. 127 che viene elevato a cinque anni,
quando si tratti di opere drammatico-musicali.
Art. 140
Se il cessionario del diritto di rappresentazione trascura, nonostante
la richiesta dell'autore, di ulteriormente rappresentare l'opera
dopo una prima rappresentazione, od un primo ciclo di rappresentazioni,
l'autore della parte musicale o letteraria che dimostri la colpa
del cessionario, ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto,
con le conseguenze stabilite nel terzo comma dell'art. 128.
Art. 141
Il contratto che ha per oggetto l'esecuzione di una composizione
musicale é regolato dalle disposizioni di questa sezione
in quanto siano applicabili alla natura ed all'oggetto del contratto
medesimo.
SEZIONE V
Ritiro dell'opera dal commercio.
Art. 142
L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto
di ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo di indennizzare
coloro che hanno acquistati i diritti di riprodurre, diffondere,
eseguire, rappresentare o spacciare l'opera medesima.
Questo diritto é personale e non é trasmissibile.
Agli effetti dell'esercizio di questo diritto l'autore deve notificare
il suo intendimento alle persone alle quali ha ceduto i diritti
ed al ministero della cultura popolare, il quale dà pubblica
notizia dell'intendimento medesimo nelle forme stabilite dal regolamento.
Entro il termine di un anno a decorrere dall'ultima data delle
notifiche e pubblicazioni, gli interessati possono ricorrere all'autorità
giudiziaria per opporsi all'esercizio della pretesa dell'autore
o per ottenere la liquidazione ed il risarcimento del danno.
Art. 143
L'autorità giudiziaria, se riconosce che sussistino gravi
ragioni morali invocate dall'autore, ordina il divieto della riproduzione,
diffusione, esecuzione, rappresentazione o spaccio dell'opera,
a condizione del pagamento di una indennità a favore degli
interessati, fissando la somma dell'indennizzo e il termine per
il pagamento.
L'autorità giudiziaria può anche pronunciare provvisoriamente
il divieto con decreto su ricorso, se sussistono ragioni di urgenza,
prima della scadenza del termine indicato nell'ultimo comma dell'articolo
precedente, previo, occorrendo, il pagamento di una idonea cauzione.
Se l'indennità non é pagata nel termine fissato
dall'autorità giudiziaria cessa di pieno diritto l'efficacia
della sentenza.
La continuazione della riproduzione, diffusione, esecuzione,
rappresentazione o spaccio dell'opera, dopo trascorso il termine
per ricorrere all'autorità giudiziaria, previsto nell'ultimo
comma dell'articolo precedente, dopo dichiarato sospeso il commercio
dell'opera, é soggetto alle sanzioni civili e penali comminate
da questa legge per le violazioni del diritto di autore.
SEZIONE VI
Diritti dell'autore sull'aumento di valore delle opere delle
arti figurative.
Art. 144
Gli autori delle opere delle arti figurative, realizzate a mezzo
della pittura, della scultura, del disegno e della stampa, e gli
autori dei manoscritti originali, hanno diritto ad una percentuale
sul prezzo della prima vendita pubblica degli esemplari originali
delle opere e dei manoscritti, quale presunto maggior valore conseguito
dall'esemplare in confronto del suo prezzo originario di alienazione.
L'organizzatore della vendita, il venditore e l'acquirente sono,
tuttavia, ammessi a provare che tale vendita pubblica non fu preceduta
da alcun altro atto di alienazione a titolo oneroso, ovvero che
il prezzo originario di alienazione non fu inferiore a quello
conseguito nella vendita pubblica.
Art. 145
Gli autori delle opere indicate nell'articolo precedente hanno
altresì diritto ad una percentuale sul maggior valore che
gli esemplari originali delle proprie opere abbiano ulteriormente
conseguito nelle successive vendite pubbliche, ragguagliata alla
differenza tra i prezzi dell'ultima vendita pubblica e di quella
immediatamente precedente.
Art. 146
Le percentuali previste dai precedenti articoli sono dovute soltanto
se il prezzo di vendita sia superiore a lire mille per i disegni
e le stampe, a lire cinquemila per le pitture e a lire diecimila
per le sculture. Esse sono a carico del proprietario venditore.
Art. 147
Se il prezzo dell'esemplare originale delle opere previste in
questa sezione, conseguito in qualsiasi vendita, non considerata
pubblica da questa legge, raggiunga lire 4000 per i disegni e
le stampe, lire 30.000 per le pitture, lire 40.000 per le sculture
e superi il quintuplo del prezzo originario di alienazione, comunque
effettuata, tale maggior valore é attribuito in misura
del dieci per cento agli autori delle opere ed é a carico
del proprietario venditore.
Agli autori medesimi incombe la prova del prezzo raggiunto dall'esemplare
e del concorso delle condizioni previste da questo articolo.
La percentuale é ridotta al cinque per cento se il venditore
provi a sua volta di avere acquistato l'esemplare ad un prezzo
non inferiore alla metà di quello da lui realizzato.
Per la determinazione del maggior valore si applicano le disposizioni
dell'art. 145.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle opere
anonime o pseudonime, salvo per queste ultime, quanto é
disposto dall'art. 8 della presente legge.
Art. 148
Agli effetti della protezione prevista nei precedenti articoli
si considerano opere originali anche quelle replicate dall'autore,
ma non le riproduzioni comunque eseguite. Per quanto riguarda
in particolare le stampe, si considerano originali quelle tratte
dall'incisione originaria e firmate dall'autore.
Art. 149
Agli effetti di questa legge sono considerate vendite pubbliche:
a) le vendite effettuate nelle mostre ed esposizioni autorizzate
ai sensi del R. Decreto-legge 21 gennaio 1934-XII, n. 454, convertito
nella legge 5 luglio 1934-XII, n. 1607;
b) le vendite giudiziarie;
c) le vendite effettuate con il sistema dei pubblici incanti;
d) le vendite delle opere, comprese nelle offerte al pubblico
per l'incanto, ma sottratte alla gara mediante preventiva trattativa
privata;
e) le vendite effettuate in occasione di mostre personali, organizzate
od eseguite da terzi.
Art. 150
I diritti previsti dagli articoli 144, 145, 146 e 147 spettano
all'autore, e, dopo la sua morte, in mancanza di disposizioni
testamentarie, al coniuge ed agli eredi legittimi, limitatamente
ai primi tre gradi, secondo le norme del codice civile; in difetto
dei successori sopra indicati, essi sono devoluti alla cassa di
previdenza e di assistenza del sindacato nazionale fascista delle
belle arti.
Tali diritti durano per tutta la vita dell'autore e per cinquant'anni
dopo la sua morte e non possono formare oggetto di alienazione
o di preventiva rinuncia.
Art. 151
La percentuale dovuta sul prezzo della prima vendita pubblica
a termini dell'art. 144 é fissata nella misura dell'uno
per cento sino alla somma di lire 50.000, del due per cento per
la somma eccedente tale prezzo e sino alla lire 100.000, e del
cinque per cento per l'eccedenza ulteriore di prezzo.
Art. 152
Le percentuali sul maggior valore dovute a termini dell'art.
145 sono così determinate:
2% per aumenti di valore non eccedenti l. 10.000
3% per aumenti di valore superiori a l. 10.000
4% per aumenti di valore superiori a l. 30.000
5% per aumenti di valore superiori a l. 50.000
6% per aumenti di valore superiori a l. 75.000
7% per aumenti di valore superiori a l. 100.000
8% per aumenti di valore superiori a l. 125.000
9% per aumenti di valore superiori a l. 150.000
10% per aumenti di valore superiori a l. 175.000.
Art. 153
Chi legalmente presiede alla vendita pubblica delle opere delle
arti figurative contemplate in questa sezione ha l'obbligo di
prelevare dal prezzo di vendita degli esemplari originali le percentuali
dovute ai sensi degli articoli 144 e 145 e di versarne il relativo
importo alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE),
nel termine stabilito dal regolamento.
Sino al momento in cui il versamento non sia stato effettuato,
chi presiede la vendita é costituito depositario, ad ogni
effetto di legge, delle somme prelevate.
Art. 154
Le opere d'arte che in una vendita pubblica abbiano raggiunto
almeno il prezzo indicato dall'art. 146 debbono essere denunciate,
a cura di chi legalmente presiede alla vendita, alla Società
italiana degli autori ed editori (SIAE), questo provvede alla
relativa registrazione nelle forme stabilite dal regolamento.
L'eseguita registrazione fa prova del prezzo raggiunto dall'opera
salvo impugnativa di falso.
Art. 155
I valori indicati negli articoli di questa sezione possono essere
modificati con regio decreto da emanarsi a norma dell'art. 3,
n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.
CAPO III
Difese e sanzioni giudiziarie.
SEZIONE I
Difese e sanzioni civili.
1. - Norme relative ai diritti di utilizzazione economica.
Art. 156
Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione
economica a lui spettante in virtù di questa legge, oppure
intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione
già avvenuta, può agire in giudizio per ottenere
che il suo diritto sia accertato e sia interdetta la violazione.
L'azione é regolata dalle norme di questa sezione e dalle
disposizioni del codice di procedura civile.
Art. 157
Chi si trova nell'esercizio dei diritti di rappresentazione o
di esecuzione di un'opera adatta a pubblico spettacolo, compresa
l'opera cinematografica, o di un'opera o composizione musicale,
può richiedere al prefetto della provincia, secondo le
norme stabilite dal regolamento, la proibizione della rappresentazione
o della esecuzione, ogni qualvolta manchi la prova scritta del
consenso da esso prestato.
Il prefetto provvede sulla richiesta, in base alle notizie e
ai documenti a lui sottoposti, permettendo o vietando la rappresentazione
o l'esecuzione, salvo alla parte interessata di adire l'autorità
giudiziaria, per i definitivi provvedimenti di sua competenza.
Art. 158
Chi venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione
economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere
che sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la
violazione o per ottenere il risarcimento del danno.
Art. 159
La rimozione o la distruzione prevista nell'articolo precedente
non può avere per oggetto che gli esemplari o copie illecitamente
riprodotte o diffuse, nonché gli apparecchi impiegati per
la riproduzione o diffusione, che, per loro natura, non possono
essere adoperati per diversa riproduzione o diffusione.
Se una parte dell'esemplare, della copia o dell'apparecchio di
cui si tratta può essere impiegata per una diversa riproduzione
o diffusione, l'interessato può chiedere a sue spese la
separazione di questa parte nel proprio interesse.
Se l'esemplare o la copia dell'opera o l'apparecchio, di cui
si chiede la rimozione o la distruzione, hanno singolare pregio
artistico o scientifico, il giudice ne può ordinare d'ufficio
il deposito in un pubblico museo.
Il danneggiato può sempre chiedere che gli esemplari,
le copie e gli apparecchi soggetti alla distruzione gli siano
aggiudicati per un determinato prezzo in conto del risarcimento
dovutogli.
I provvedimenti della distruzione e della aggiudicazione non
colpiscono gli esemplari o le copie contraffatte acquistati in
buona fede per uso personale.
Art. 160
La rimozione o la distruzione non può essere domandata
nell'ultimo anno della durata del diritto. In tal caso, deve essere
ordinato il sequestro dell'opera o del prodotto sino alla scadenza
della durata medesima. Qualora siano stati risarciti i danni derivati
dalla violazione del diritto, il sequestro può essere autorizzato
anche ad una data anteriore a quella sopraindicata.
Art. 161
Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli
precedenti, possono essere ordinati dall'autorità giudiziaria
la descrizione, l'accertamento, la perizia od il sequestro di
ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di
utilizzazione.
Il sequestro non può essere concesso nelle opere che risultano
dal contributo di più persone, salvo i casi di particolare
gravità o quando la violazione del diritto di autore é
imputabile a tutti i coautori.
L'autorità giudiziaria può anche ordinare, in casi
particolarmente gravi, il sequestro dei proventi dovuti all'autore
dell'opera o del prodotto contestato.
Le disposizioni di questa sezione si applicano anche a chi mette
in circolazione in qualsiasi modo, o detiene per scopi commerciali
copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente
a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione
funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma
per elaboratore.
Art. 162
1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, i
procedimenti di cui all'articolo 161 sono disciplinati dalle norme
dei codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari
di sequestro e di istruzione preventiva per. quanto riguarda la
descrizione, l'accertamento e la perizia.
2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo .di
ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o
più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento,
fotografici o di altra natura. Nel caso di pubblici spettacoli
non si applicano le limitazioni di giorni e di ore previste per
atti di questa natura dal codice di procedura civile.
3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle
operazioni anche a mezzo di propri rappresentanti e ad essere
assistiti da tecnici di loro fiducia.
4. Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo
dell'articolo 693 del codice di procedura civile. Ai fini dell'articolo
697 del codice di procedura civile, il carattere dell'eccezionale
urgenza deve valutarsi anche alla stregua. dell'esigenza di non
pregiudicare l'attuazione del provvedimento. Si applica anche
alla descrizione il disposto degli articoli 669-octies, 669-undecies
e 675 del codice di procedura civile.
5. Decorso il termine di cui all'articolo 675 del codice di procedura
civile, possono essere completate le operazioni di descrizione
e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate
altre fondate sullo stesso provvedimento; resta salva la facoltà
di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di
descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.
6. Descrizione e sequestro possono: concernere oggetti appartenenti
a soggetti anche non identificati nel ricorso, purché si
tratti di oggetti prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla
parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti
e purché tali oggetti non siano adibiti ad uso personale,
ovvero si tratti di opere diffuse con qualunque mezzo. Il verbale
delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso
ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono
gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti
entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse
a pena di inefficacia.
Art. 163
1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economia può
chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività
che costituisca violazione del diritto stesso, secondo le norme
del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.
2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una
somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente
constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
Art. 164
Se le azioni previste in questa sezione e nella seguente sono
promosse da uno degli enti di diritto pubblico indicati negli
articoli 180 e 184 si osservano le regole seguenti:
1) i funzionari appartenenti agli enti sopramenzionati possono
esercitare le azioni di cui sopra nell'interesse degli aventi
diritto senza bisogno di mandato, bastando che consti della loro
qualità;
2) l'ente di diritto pubblico é dispensato dall'obbligo
di prestare cauzione per la esecuzione degli atti per i quali
questa cautela é prescritta o autorizzata;
3) l'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati
a compiere attestazioni di credito per diritto d'autore nonché
ai fini della legge 5 febbraio 1992, n. 93; dette attestazioni
sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell'articolo
474 del codice di procedura civile.
Art. 165
L'autore dell'opera oggetto del diritto di utilizzazione, anche
dopo la cessione di tale diritto, ha sempre la facoltà
di intervenire nei giudizi promossi dal cessionario, a tutela
dei suoi interessi.
Art. 166
Sull'istanza della parte interessata, o di ufficio, il giudice
può ordinare che la sentenza venga pubblicata per la sola
parte dispositiva in uno o più giornali ed anche ripetutamente
a spese della parte soccombente.
Art. 167
I diritti di utilizzazione economica riconosciuti da questa legge
possono anche essere fatti valere giudizialmente da chi si trovi
nel possesso legittimo dei diritti stessi.
SEZIONE I
Difese e sanzioni civili.
2. - Norme particolari ai giudizi concernenti l'esercizio del
diritto morale.
Art. 168
Nei giudizi concernenti l'esercizio del diritto morale sono applicabili,
in quanto lo consente la natura di questo diritto, le norme contenute
nella sezione precedente, salva la applicazione delle disposizioni
dei seguenti articoli.
Art. 169
L'azione a difesa dell'esercizio dei diritti che si riferiscono
alla paternità dell'opera può dar luogo alla sanzione
della rimozione e distruzione solo quando la violazione non possa
essere convenientemente riparata mediante aggiunte o soppressione
sull'opera delle indicazioni che si riferiscono alla paternità
dell'opera stessa o con altri mezzi di pubblicità.
Art. 170
L'azione a difesa dei diritti che si riferiscono all'integrità
dell'opera può condurre alla rimozione o distruzione dell'esemplare
deformato, mutilato o comunque modificato dell'opera, solo quando
non sia possibile ripristinare detto esemplare nella forme primitiva
a spese della parte interessata ad evitare la rimozione o la distruzione.
SEZIONE II
Difese e sanzioni penali.
Art. 171
Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter
è punito con la multa da l. 500 a l. 20.000 chiunque, senza
averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:
a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende
o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui
o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce
e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all'estero
contrariamente alla legge italiana;
b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o
senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico
spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o
esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica,
l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite
nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante
azionato in pubblico;
c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante
una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un
numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello
che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;
e) (soppresso)
f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio
o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le
trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi
fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.
La pena é della reclusione fino ad un anno o della multa
non inferiore a lire cinquemila se i reati di cui sopra sono commessi
sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero
con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con
deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima,
qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.
La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto
comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività
di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei
mesi ad un areno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria
da due a dieci milioni di lire
Art. 171- bis
1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi
per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende,
detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione
programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società
italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla
pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da
lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica
se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire
o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di
dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.
La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione
e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante
gravità.
2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati
SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica,
presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati
in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies
e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca
di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli
102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce. vende o concede in locazione
una banca di dati, è soggetto- alla pena della reclusione
da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a
lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo
a due anni di reclusione e la multa a lite trenta milioni se il
fatto è di rilevante gravità.
Art. 171-ter
1. È punito, se il fatto è commesso per uso non
personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa
da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico
con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno
destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita
o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali,
cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini
in movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico,
con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie,
drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali,
ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite
o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione,
introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o
la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in
noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico,
trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento,
trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni
o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio,
vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico,
trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi
procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto
contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche
o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto
per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge,
l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana
degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo
o dotati di contrassegno contraffatto o alterato ovvero produce,
utilizza, importa, detiene per la vendita, pone in commercio,
vende, noleggia o cede a qualsiasi titolo sistemi atti ad eludere,
a decodificare o a rimuovere le misure di protezione del diritto
d'autore o dei diritti connessi;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette
o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per
mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione
di trasmissioni ad accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita
o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio,
cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi
o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso
ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e
con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende
o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa
abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate
dal diritto d'autore e da diritti connessi;
b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione,
distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di
opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si
rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al
comma 1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare
tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli
30 e 32-bis del codice penale;
b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani,
di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più
periodici specializzati;
c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione
o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio
dell'attività produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie
previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale
di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti,
scrittori ed autori drammatici.
Art. 171-quater
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è
punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire un
milione a lire dieci milioni chiunque, abusivamente ed a fini
di lucro:
a) concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque
titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere
tutelate dal diritto di autore;
b) esegue la fissazione su supporto audio, video o audiovideo
delle prestazioni artistiche di cui all'art. 80.
Art. 171-quinquies
1. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge è
equiparata alla concessione in noleggio la vendita .con patto
di riscatto ovvero sotto condizione risolutiva quando sia previsto
che nel caso di riscatto o di avveramento della` condizione il
venditore restituisca una somma comunque inferiore a quella pagata
oppure quando sia previsto da parte dell'acquirente, al momento
della consegna, il pagamento di una somma a titolo di acconto
o ad altro titolo comunque inferiore al prezzo di vendita.
Art. 171-sexies
1. Quando il materiale sequestrato è, per entità,
di difficile custodia, l'autorità giudiziaria può
ordinarne la distruzione, osservate le disposizioni di cui all'articolo
83 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo
28 luglio 1989 n. 271.
2. È sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei
materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui agli
artico!. 171-bis, 171-ter e 171-quater nonché dello videocassette,
degli altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o
multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati,
detenuti o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti
di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno
SIAE contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa. La
confisca è ordinata anche nel caso di applicazione della
pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice
di procedura penale.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche
se i beni appartengono ad un soggetto giuridico diverso, nel cui
interesse abbia agito uno dei partecipanti al reato.
Art. 171-septies
1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:
a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno
di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE
entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul
territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca
identificazione dei supporti medesimi;
b) salvo che il fatto non costituisca più grave- reato,
a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi
di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.
Art. 171-octies
1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa
da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini
fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa,
modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti
di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive
ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via
cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso
condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti
italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili
esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto
che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla
imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e
la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante
gravità.
Art. 171-nonies
1. La pena principale per i reati di cui agli articoli 171-bis,
171-ter e 171-quater è diminuita da un terzo alla metà
e non si applicano le pene accessorie a colui che, prima che la
violazione gli sia stata specificatamente contestata in un atto
dell'autorità giudiziaria, la denuncia spontaneamente o,
fornendo tutte le informazioni in suo possesso, consente l'individuazione
del promotore o organizzatore dell'attività illecita di
cui agli articoli 171-ter e 171-quater, di altro duplicatore o
di altro distributore, ovvero il sequestro di notevoli quantità
di supporti audiovisivi e fonografici o di strumenti o materiali
serviti o destinati alla commissione dei reati.
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al
promotore o organizzatore delle attività illecite previste
dall'articolo 171-bis, comma 1, e dall'articolo 171-ter, comma
1.
Art. 172
Se i fatti preveduti nell'articolo 171 sono commessi per colpo
la pena é dell'ammenda sino a lire diecimila.
Con la stessa pena é punito chiunque:
a) esercita l'attività di intermediario in violazione
del disposto degli articoli 180 e 183;
b) non ottempera agli obblighi previsti negli articoli 153 e
154;
c) viola le norme degli articoli 175 e 176.
Art. 173
Le sanzioni previste negli articoli precedenti si applicano quando
il fatto non costituisce reato più grave previsto dal codice
penale o da altre leggi.
Art. 174
Nei giudizi penali regolati da questa sezione la persona offesa,
costituitasi parte civile, può sempre chiedere al giudice
penale l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni previsti
dagli articoli 159 e 160.
Art. 174-bis
1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle
disposizioni previste nella presente sezione è punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo
di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione,
in misura comunque non inferiore a lire duecentomila. Se il prezzo
non è facilmente determinabile, la violazione è
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila
a lire due milioni. La sanzione amministrativa si applica nella
misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente
duplicato o riprodotto.
2. 1 proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate
ai sensi del presente articolo, affluiscono all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
a) in misura pari al cinquanta per cento ad un fondo iscritto
allo stato di previsione del Ministero della giustizia destinato
al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella
prevenzione e nell'accertamento dei reati previsti dalla presente
legge. Il fondo è istituito con decreto adottato dal Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro novanta giorni dalla data di. entrata in vigore della
presente disposizione;
b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero. del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per la promozione delle campagne informative di cui
al comma 3-bis dell'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni.
Art. 174-ter
1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi
previsti nella presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio'
commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione,
il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore,
indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento
di cui al comma 2.
2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui
al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre,
con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività
per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore
a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente
adottato.
3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1,
è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa
accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività
per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della
sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo
24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica
è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione
allo svolgimento dell'attività.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione
o di postproduzione nonché di masterizzazione, tipografia
e che comunque esercitino attività di produzione industriale
connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti
dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le
agevolazioni di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965,
n. 1213, e successiva modificazioni, sono sospese in caso di esercizio
dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non
possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.
TITOLO IV
Diritto demaniale
Art. 175 (Abrogato)
Art. 176 (Abrogato)
Art. 177 (Abrogato)
Art. 178 (Abrogato)
Art. 179 (Abrogato)
TITOLO V
Enti di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio dei
diritti di autore
Art. 180
L'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni
forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato,
rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti
di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione
ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione
meccanica e cinematografica di opere tutelate, é riservata
in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed
editori (SIAE).
Tale attività é esercitata per effettuare:
1) la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto,
di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere
tutelate;
2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;
3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.
L'attività dell'ente si esercita altresì secondo
le norme stabilite dal regolamento in quei paesi stranieri nei
quali esso ha una rappresentanza organizzata.
La suddetta esclusività di poteri non pregiudica la facoltà
spettante all'autore, ai suoi successori o agli aventi causa,
di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa
legge.
Nella ripartizione dei proventi prevista al n. 3 del secondo
comma una quota parte deve essere in ogni caso riservata all'autore.
I limiti e le modalità della ripartizione sono determinati
dal regolamento.
Quando, però, i diritti di utilizzazione economica dell'opera
possono dar luogo a percezione di proventi in paesi stranieri
in favore di cittadini italiani domiciliati o residenti nel regno,
nell'Africa italiana e nei possedimenti italiani, ed i titolari
di tali diritti non provvedono per qualsiasi motivo alla percezione
dei proventi, trascorso un anno dalla loro esigibilità
é conferito alla Società italiana degli autori ed
editori (SIAE) il potere di esercitare i diritti medesimi per
conto e nell'interesse dell'autore o dei suo successori od aventi
causa.
I proventi di cui al precedente comma, riscossi dall'E.I.D.A.,
detratte le spese di riscossione, saranno tenuti a disposizione
degli aventi diritto, per un periodo di tre anni; trascorso questo
termine senza che siano stati reclamati dagli aventi diritto,
saranno versati alla confederazione nazionale fascista professionisti
ed artisti, per scopi di assistenza alle categorie degli autori,
scrittori e musicisti.
Art. 180-bis
1. Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via
cavo é esercitato dai titolari dei diritti d'autore e dai
detentori dei diritti connessi esclusivamente attraverso la società
italiana degli autori ed editori. Per i detentori dei diritti
connessi la società italiana degli autori ed editori agisce
sulla base di apposite convenzioni da stipulare con l'istituto
mutualistico artisti interpreti esecutori per i diritti degli
artisti interpreti esecutori ed eventualmente con altre società
di gestione collettiva appositamente costituite per amministrare,
quale loro unica o principale attività, gli altri diritti
connessi.
2. Dette società operano anche nei confronti dei titolari
non associati della stessa categoria di diritti con gli stessi
criteri impiegati nei confronti dei propri associati.
3. I titolari non associati possono far valere i propri diritti
entro il termine di tre anni dalla data della ritrasmissione via
cavo che comprende la loro opera o altro elemento protetto.
4. Gli organismi di radiodiffusione sono esentati dall'obbligo
di cui al comma 1 per la gestione dei diritti delle proprie emissioni
sia che si tratti di diritti propri sia che si tratti di titolarità
acquisita.
Art. 181
Oltre alle funzioni indicate nell'articolo precedente ed a quelle
demandategli da questa legge o altre disposizioni, la Società
italiana degli autori ed editori (SIAE) può esercitare
altri compiti connessi con la protezione delle opere dell'ingegno,
in base al suo statuto.
L'ente può assumere per conto dello stato o di enti pubblici
o privati servizi di accertamento e di percezione di tasse, contributi,
diritti.
Art. 181-bis
1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli
171-bis e 171-ter, la Società italiana degli autori ed
editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente
programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni
supporto contenente suoni, voci p immagini in movimento, che reca
la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate
nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque
in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro.
Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di
cui all'articolo 68 potrà essere adottato con decreto de
Presidente del Consiglio dei ministri, sulle base di accordi tra
la SIAE e le associazioni delle categorie interessate.
2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma
1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno,
previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento
degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore
e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica,
anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini
dell'apposizione.
3. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti
di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo modalità
e nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4, che
tiene conto di apposite convenzioni stipulate tra la SIAE e le
categorie interessate, può non essere apposto sui supporti
contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto
legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente
mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non
contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali
da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive
intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore,
ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera
intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione
economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità
dei prodotti, anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo
171-bis, è comprovata da apposite dichiarazioni identificative
che produttori e importatori preventivamente rendono alla SIAE.
4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno
sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta
giorni ,dalla. data di entrata in vigore della presente disposizione,
sentite la SIAE e le associazioni di categoria interessate, nei
termini più -idonei a consenti ne la agevole applicabilità,
la facile visibilità e a prevenire l'alterazione e la falsificazione
delle opere. Fino alla data di entrata in vigore del predetto
regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei
tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno
determinatosi sotto la disciplina previgente. Le spese e gli oneri,
anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro
misura, in assenza di accordo tra la SIAE e le categorie interessate,
è determinata con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentito il comitato consultivo permanente per il
diritto di autore.
5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali
da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere
elementi tali da permettere la identificazione del titolo dell'opera
per la quale è stato richiesto, del nome dell'autore, del
produttore o del titolare del diritto d'autore. Deve contenere
altresì l'indicazione di un numero progressivo per ogni
singola opera riprodotta o registrata nonché .della sua
destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma
di distribuzione.
6. L'apposizione materiale del contrassegno può essere
affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi
delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilità
a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente
la SIAE circa l'attività svolta e lo stadio di utilizzo
del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione
del contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita convenzione
tra il produttore e la SIAE, l'importatore ha l'obbligo di dare
alla SIAE preventiva notizia dell'ingresso nel territorio nazionale
dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma 4.
7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente possono
concordare che l'apposizione del contrassegno sia sostituita da
attestazione temporanea resa ai sensi del- comma 2, corredata
dalla presa d'atto della SIAE.
8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno
è considerato segno distintivo di opera dell'ingegno
Art. 181-ter
1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto comma
dell'articolo 68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione,
dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).
In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie
interessate, la misura e le modalità di pagamento dei detti
compensi, nonché la misura della provvigione spettante
alla Società, sono determinate con decreto del Presidente
del Consiglia dei ministri, sentite le parti interessate e il
comitato consultivo di cui all'articolo 190. L'efficacia delle
disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 68
decorre dalla data di stipulazione dei detti accordi ovvero dalla
data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri.
2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE
non svolga già attività di intermediazione ai sensi
dell'articolo 180, può avvenire anche tramite le principali
associazioni delle categorie interessate, individuate con proprio
decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il
comitato consultivo di cui all'articolo 190, in base ad apposite
convenzioni.
Art. 182
La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) é
sottoposto alla vigilanza del ministero della cultura popolare,
secondo le norme del regolamento.
Il suo statuto é approvato con decreto reale, su proposta
del ministro per la cultura popolare, di concerto con quelli per
gli affari esteri, per l'Africa italiana, per la grazia e giustizia,
per le finanze e per l'educazione nazionale.
Art. 182-bis
1. All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed
alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è
attribuita, nell'ambito delle rispettive competenze previste dalla
legge, al fine di prevenire ed accertare le violazioni del:a presente
legge, la vigilanza:
a) sull'attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi
procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi
altro supporto nonché su impianti di utilizzazione in pubblico,
via etere e via cavo, nonché sull'attività di diffusione
radiotelevisiva con qualsiasi mezzo effettuata;
b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni
tutelate dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi
al suo esercizio;
c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l'emissione
e l'utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla
lettera a);
d) sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano
nel proprio ambito o mettono a disposizione di terzi, anche gratuitamente,
apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione.
2. La SIAE, nei limiti dei propri compiti istituzionali, si coordina,
a norma del comma 1, con l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni.
3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1, l'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni può conferire funzioni
ispettive a propri funzionari ed agire in coordinamento con gli
ispettori della SIAE.
Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte
le attività di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione
via etere e via cavo o proiezione cinematografica nonché
le attività ad esse connesse. Possono richiedere l'esibizione
della documentazione relativa all'attività svolta, agli
strumenti e al materiale in lavorazione, in distribuzione, in
fase di utilizzazione attraverso l'emissione o la ricezione via
etere e via cavo o la proiezione cinematografica. Nel caso in
cui i suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico, stabilimenti
industriali o esercizi commerciali o emittenti radiotelevisive,
l'accesso degli ispettori deve essere autorizzato dall'autorità
giudiziaria.
Art. 182-ter
1. Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione delle
norme di legge, compilano processo verbale, da trasmettere immediatamente
agli organi di polizia giudiziaria per il compimento degli atti
previsti dagli articoli 347 e seguenti del codice di procedura
penale n. 2.
Art. 183
L'esercizio della attività per il collocamento presso
le compagnie e le imprese teatrali di opere drammatiche, non musicali,
italiane, é sottoposto alla preventiva autorizzazione del
ministero della cultura popolare, secondo le norme del regolamento.
A tale autorizzazione non é sottoposto l'autore ed i suoi
successori per causa di morte.
Vi sono peraltro soggetti i traduttori di opere straniere.
L'esercizio della attività di collocamento é soggetto
alla vigilanza del ministero della coltura popolare, secondo le
norme del regolamento.
Art. 184
Chiunque collochi in paesi stranieri opere drammatiche, non musicali,
deve farne denunzia entro tre giorni all'ente italiano per gli
scambi teatrali, il quale trasmette mensilmente l'elenco delle
denuncie ricevute al ministero della cultura popolare con le sue
eventuali osservazioni e proposte.
L'ente italiano per gli scambi teatrali esercita inoltre altre
funzioni che gli sono demandate dal suo statuto.
All'ente italiano per gli scambi teatrali si applicano le disposizioni
dell'articolo 182.
Art. 185
Questa legge si applica a tutte le opere di autori italiani,
dovunque pubblicate per la prima volta, salve le disposizioni
dell'art. 189.
Si applica egualmente alle opere di autori stranieri domiciliati
in Italia, che siano state pubblicate per la prima volta in Italia.
Può essere applicata ad opere di autori stranieri, fuori
delle condizioni di protezione indicate nel comma precedente,
quando sussistano le condizioni previste negli articoli seguenti.
TITOLO VI
Sfera di applicazione della legge
Art. 186
Le convenzioni internazionali per la protezione delle opere dell'ingegno
regolano la sfera di applicazione di questa legge alle opere di
autori stranieri.
Se le convenzioni contengono un patto generico di reciprocità
o di parità di trattamento, detto patto é interpretato
secondo le norme di equivalenza di fatto delle due protezioni
stabilite negli articoli seguenti.
Art. 187
In difetto di convenzioni internazionali, le opere di autori
stranieri che non rientrano nelle condizioni previste nel secondo
comma dell'art. 185 godono della protezione sancita da questa
legge, a condizione che lo stato di cui é cittadino l'autore
straniero conceda alle opere di autori italiani una protezione
effettivamente equivalente e nei limiti di detta equivalenza.
Se lo straniero é apolide o di nazionalità controversa,
la norma del comma precedente é riferita allo stato nel
quale l'opera é stata pubblicata per la prima volta.
Art. 188
L'equivalenza di fatto, osservate le norme che seguono é
accertata e regolata con decreto reale da emanarsi a norma dell'art.
3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.
La durata della protezione dell'opera straniera non può
in nessun caso eccedere quella di cui l'opera gode nello stato
di cui é cittadino l'autore straniero.
Se la legge di detto stato abbraccia nella durata della protezione
un periodo di licenza obbligatoria, l'opera straniera é
sottoposta in Italia ad una norma equivalente.
Se la legge di detto stato sottopone la protezione alla condizione
dell'adempimento di formalità, di dichiarazioni di riserva
o di depositi di copie dell'opera, o ad altre formalità
qualsiasi, l'opera straniera é sottoposta in Italia a formalità
equivalenti determinate col decreto reale.
Il decreto reale può altresì sottoporre la protezione
dell'opera straniera all'adempimento di altre particolari formalità
o condizioni.
Art. 189
Le disposizioni dell'art. 185 si applicano all'opera cinematografica,
al disco fonografico o apparecchio analogo, ai diritti degli interpreti
, attori o artisti esecutori, alla fotografia ed alle opere dell'ingegneria,
in quanto si tratti di opere o prodotti realizzati in Italia o
che possono considerarsi nazionali a termini di questa legge o
di altra legge speciale.
In difetto della condizione sopraindicata sono applicabili a
dette opere, diritti o prodotti le disposizioni degli articoli
186, 187 e 188.
TITOLO VII
Comitato consultivo permanente per il diritto di autore
Art. 190
E' istituito presso il ministero della cultura popolare un comitato
consultivo permanente per il diritto di autore.
Il comitato provvede allo studio delle materie attinenti al diritto
di autore o ad esso connesse e da pareri sulle questioni relative
quando ne sia richiesto dal ministro per la cultura popolare o
quando sia prescritto da speciali disposizioni.
Art. 191
Il comitato é composto:
a) di un presidente designato dal ministro per la cultura popolare;
b) dei vice presidenti delle corporazioni delle professioni e
delle arti, dello spettacolo e della carta e stampa;
c) di un rappresentante del P.N.F.;
d) di un rappresentante dei ministeri degli affari esteri, dell'Africa
italiana, di grazia e giustizia, delle finanze, delle corporazioni
e di due rappresentanti del ministero dell'educazione nazionale;
e) dei direttori generali per il teatro, per la cinematografia,
per la stampa italiana, dell'ispettore per la radiodiffusione
e la televisione del ministero della cultura popolare, e del capo
dell'ufficio della proprietà letteraria, scientifica ed
artistica;
f) dei presidenti delle confederazioni dei professionisti ed
artisti e degli industriali, e di tre rappresentanti per ciascuna
delle confederazioni suddette particolarmente competenti in materia
di diritto di autore, nonché di un rappresentante della
confederazione dei lavoratori dell'industria, designato dalla
confederazione nazionale fascista dei lavoratori dello spettacolo;
g) del presidente della Società italiana degli autori
ed editori (SIAE);
h) di tre esperti in materia di diritto di autore designati dal
ministro per la cultura popolare.
I membri del comitato sono nominati con decreto del ministro
per la cultura popolare e durano in carica un quadriennio.
Art. 192
Il comitato si riunisce in sessione ordinaria ogni anno alla
data stabilita dal ministro per la cultura popolare ed in via
straordinaria tutte le volte che ne sarà richiesto dal
ministro stesso.
Art. 193
Il comitato può essere convocato: a) in adunanza generale;
b) in commissioni speciali.
Partecipano all'adunanza generale tutti i membri del comitato.
Le commissioni speciali sono costituite per lo studio di determinate
questioni, di volta in volta, con provvedimento del presidente.
Il ministro per la cultura popolare, su proposta del presidente
del comitato, può invitare alle riunioni anche persone
estranee al comitato, particolarmente competenti nelle questioni
da esaminare senza diritto a voto.
Art. 194
La segreteria é affidata al capo dell'ufficio della proprietà
letteraria scientifica ed artistica presso il ministero della
cultura popolare.
Art. 195
Ai membri del comitato sono corrisposti gettoni di presenza per
ogni giornata di adunanze ai sensi delle disposizioni in vigore.
TITOLO VIII
Disposizioni generali, transitorie e finali
Art. 196
E' considerato come luogo di prima pubblicazione, il luogo dove
sono esercitati per la prima volta i diritti di utilizzazione
previsti negli articoli 12 e seguenti di questa legge.
Nei riguardi delle opere dell'arte. Figurativa, del cinema, del
disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore
di suoni o di voci, della fotografia e di ogni altra opera identificata
dalla sua forma materiale, si considera come equivalente al luogo
della prima pubblicazione il luogo della fabbricazione.
Art. 197
I contratti di edizione, di rappresentazione e di esecuzione
sono sottoposti alla tassa graduale di registro del 0,50 per cento.
Art. 198
Nel bilancio di previsione del ministero della cultura popolare,
é stanziata, in apposito capitolo della parte ordinaria,
a cominciare dall'esercizio in cui questa legge andrà in
vigore, una somma di lire un milione, su proventi del diritto
previsto dagli articoli 175 e 176, da erogarsi con le modalità
stabilite dal regolamento, in favore delle casse di assistenza
e di previdenza delle associazioni sindacali degli autori e scrittori
e dei musicisti.
Art. 199
La presente legge si applica anche alle opere comunque pubblicate
prima e dopo l'entrata in vigore della legge medesima.
Rimangono pienamente salvi e impregiudicati gli effetti legali
degli atti e contratti fatti o stipulati prima di detta entrata
in vigore, in conformità delle disposizioni vigenti.
Art. 199-bis
1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai
programmi creati prima della sua entrata in vigore, fatti salvi
gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente
a tale data.
Art. 200
Sino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura civile,
le funzioni attribuite dall'art. 162 al giudice istruttore sono
esercitate dal presidente del collegio davanti al quale pende
la lite.
Art. 201
Riguardo alle opere pubblicate ed ai prodotti già fabbricati
prima della entrata in vigore di questa legge, che vengono sottoposti
per la prima volta all'obbligo del deposito o di altre formalità,
detto deposito e dette formalità devono essere adempiute
nei termini e secondo le norme stabilite dal regolamento.
Art. 202
Agli effetti dell'art. 147 non sono presi in considerazione i
prezzi conseguiti nelle vendite effettuate anteriormente alla
entrata in vigore di questa legge.
Art. 203
Con regio decreto potranno essere emanate norme particolari per
regolare il diritto esclusivo di televisione.
Finché non saranno emanate le disposizioni previste nel
precedente comma, la televisione é regolata dai principi
generali di questa legge in quanto applicabili.
Art. 204
A decorrere dall'entrata in vigore di questa legge, la società
italiana autori ed editori assume la denominazione di S.I.A.E.
(Società italiana degli autori ed editori).
Art. 205
Sono abrogate la legge 18 marzo 1926-IV, n. 256, di conversione
in legge del R. Decreto-legge 7 novembre 1925-IV, n. 1950, contenente
disposizioni sul diritto di autore e le successive leggi di modificazione
della suddetta legge.
Sono altresì abrogate la legge 17 giugno 1937-XV, n. 1251,
di conversione in legge del R. Decreto-legge 18 febbraio 1937,
contenente norme relative alla protezione dei prodotti dell'industria
fonografica e la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, di conversione
del R. Decreto-legge 5 dicembre 1938-XVII, n. 2115, contenente
provvedimenti per la radiodiffusione differita di esecuzioni artistiche,
nonché ogni altra legge o disposizione di legge contraria
ed incompatibile con le disposizioni di questa legge.
Art. 206
Il regolamento per la esecuzione della presente legge determina
le sanzioni per la violazione delle norme del regolamento stesso.
Dette sanzioni potranno comportare l'ammenda non superiore alle
lire duecento.
La presente legge entra in vigore contemporaneamente al regolamento,
il quale dovrà essere emanato entro sei mesi dalla pubblicazione
di essa.
Entro lo stesso termine sarà altresì emanato un
nuovo statuto della Società italiana degli autori ed editori
(SIAE).