Nuove norme di tutela del diritto d'autore
Pubblicata nella G. U. n. 206 del 04/09/2000
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
1. Larticolo 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è
sostituito dal seguente:
«Art. 16. 1. Il diritto esclusivo di diffondere
ha per oggetto limpiego di uno dei mezzi di diffusione a
distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione,
la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione
al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonchè
quella codificata con condizioni di accesso particolari».
Art. 2.
1. Il secondo comma dellarticolo 68 della legge 22 aprile
1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«È libera la fotocopia da opere esistenti nelle
biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti
e con le modalità di cui ai commi quarto e quinto, per
uso personale».
2. Allarticolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
sono aggiunti i seguenti commi:
«È consentita, conformemente alla convenzione di
Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche,
ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978,
n. 399, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o
fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità,
la riproduzione per uso personale di opere dellingegno effettuata
mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili
dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio
ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente,
apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione,
devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle
opere dellingegno pubblicate per le stampe che mediante
tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo
periodo del presente comma. La misura di detto compenso e le modalità
per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo
i criteri posti allarticolo 181-ter della presente legge.
Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie
interessate, tale compenso non può essere inferiore per
ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente
dallISTAT per i libri. Gli articoli 1 e 2 della legge 22
maggio 1993, n. 159, sono abrogati.
Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche,
fatte allinterno delle stesse con i mezzi di cui al quarto
comma, possono essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti
dal medesimo comma, salvo che si tratti di opera rara fuori dai
cataloghi editoriali, con corresponsione di un compenso in forma
forfettaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2 dellarticolo
181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1
del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato
direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti
riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono».
3. Al primo comma dellarticolo 171 della legge 22 aprile
1941, n. 633, dopo le parole: «articolo 171-bis» sono
inserite le seguenti: «e dallarticolo 171-ter».
4. Allarticolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
è aggiunto il seguente comma:
«La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al
quarto comma dellarticolo 68 comporta la sospensione della
attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione
da sei mesi ad un anno nonchè la sanzione amministrativa
pecuniaria da due a dieci milioni di lire».
5. Dopo larticolo 181-bis della legge 22 aprile 1941,
n. 633, introdotto dallarticolo 10 della presente legge,
è inserito il seguente:
«Art. 181-ter. 1. I compensi per le riproduzioni
di cui al quarto e quinto comma dellarticolo 68 sono riscossi
e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Società
italiana degli autori ed editori (SIAE). In mancanza di accordi
tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, la
misura e le modalità di pagamento dei detti compensi, nonchè
la misura della provvigione spettante alla Società, sono
determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentite le parti interessate e il comitato consultivo di cui allarticolo
190. Lefficacia delle disposizioni di cui ai commi quarto
e quinto dellarticolo 68 decorre dalla data di stipulazione
dei detti accordi ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE
non svolga già attività di intermediazione ai sensi
dellarticolo 180, può avvenire anche tramite le principali
associazioni delle categorie interessate, individuate con proprio
decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il
comitato consultivo di cui allarticolo 190, in base ad apposite
convenzioni».
Art. 3.
1. Alla lettera b) del comma 1 dellarticolo 69 della legge
22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero,
non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi
almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere
e sequenze di immagini».
2. Allarticolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
è aggiunto il seguente comma:
«1-bis. Per i servizi delle biblioteche e discoteche dello
Stato e degli enti pubblici è consentita la riproduzione
in unico esemplare dei fonogrammi e videogrammi contenenti opere
cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento,
siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche
e discoteche dello Stato e degli enti pubblici».
Art. 4.
1. Nellarticolo 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
il primo comma è sostituito dal seguente:
«Agli effetti dellesercizio delle azioni previste
negli articoli precedenti, possono essere ordinati dallautorità
giudiziaria la descrizione, laccertamento, la perizia od
il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione
del diritto di utilizzazione».
Art. 5.
1. Larticolo 162 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è
sostituito dal seguente:
«Art. 162. 1. Salvo quanto diversamente disposto
dalla presente legge, i procedimenti di cui allarticolo
161 sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile
concernenti i procedimenti cautelari di sequestro e di istruzione
preventiva per quanto riguarda la descrizione, laccertamento
e la perizia.
2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di
ufficiale giudiziario, con lassistenza, ove occorra, di
uno o più periti ed anche con limpiego di mezzi tecnici
di accertamento, fotografici o di altra natura. Nel caso di pubblici
spettacoli non si applicano le limitazioni di giorni e di ore
previste per atti di questa natura dal codice di procedura civile.
3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle
operazioni anche a mezzo di propri rappresentanti e ad essere
assistiti da tecnici di loro fiducia.
4. Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo
dellarticolo 693 del codice di procedura civile. Ai fini
dellarticolo 697 del codice di procedura civile, il carattere
delleccezionale urgenza deve valutarsi anche alla stregua
dellesigenza di non pregiudicare lattuazione del provvedimento.
Si applica anche alla descrizione il disposto degli articoli 669-octies,
669-undecies e 675 del codice di procedura civile.
5. Decorso il termine di cui allarticolo 675 del codice
di procedura civile, possono essere completate le operazioni di
descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono
esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento; resta
salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre ulteriori
provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento
di merito.
6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti
a soggetti anche non identificati nel ricorso, purchè si
tratti di oggetti prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla
parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti
e purchè tali oggetti non siano adibiti ad uso personale,
ovvero si tratti di opere diffuse con qualunque mezzo. Il verbale
delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso
ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono
gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti
entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse
a pena di inefficacia».
Art. 6.
1. Larticolo 163 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è
sostituito dal seguente:
«Art. 163. 1. Il titolare di un diritto di utilizzazione
economica può chiedere che sia disposta linibitoria
di qualsiasi attività che costituisca violazione del diritto
stesso, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti
i procedimenti cautelari.
2. Pronunciando linibitoria, il giudice può fissare
una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente
constatata o per ogni ritardo nellesecuzione del provvedimento».
Art. 7.
1. Il numero 3) dellarticolo 164 della legge 22 aprile
1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«3) lente di diritto pubblico designa i funzionari
autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto dautore
nonchè ai fini della legge 5 febbraio 1992, n. 93; dette
attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a
norma dellarticolo 474 del codice di procedura civile».
Art. 8.
1. Dopo larticolo 174 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
sono inseriti i seguenti:
«Art. 174-bis. 1. Ferme le sanzioni penali applicabili,
la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione
è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari
al doppio del prezzo di mercato dellopera o del supporto
oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a lire
duecentomila. Se il prezzo non è facilmente determinabile,
la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire duecentomila a lire due milioni. La sanzione amministrativa
si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni
esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.
2. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate
ai sensi del presente articolo, affluiscono allentrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
a) in misura pari al cinquanta per cento ad un fondo iscritto
allo stato di previsione del Ministero della giustizia destinato
al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella
prevenzione e nellaccertamento dei reati previsti dalla
presente legge. Il fondo è istituito con decreto adottato
dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dellinterno,
ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione;
b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per la promozione delle campagne informative di cui
al comma 3-bis dellarticolo 26 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni.
Art. 174-ter. 1. Quando esercita lazione penale
per taluno dei reati non colposi previsti nella presente sezione
commessi nellambito di un esercizio commerciale o di unattività
soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà
comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per ladozione
del provvedimento di cui al comma 2.
2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui
al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre,
con provvedimento motivato, la sospensione dellesercizio
o dellattività per un periodo non inferiore a quindici
giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro
penale eventualmente adottato.
3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma
1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa
accessoria, la cessazione temporanea dellesercizio o dellattività
per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della
sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica larticolo
24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica
è disposta la revoca della licenza di esercizio o dellautorizzazione
allo svolgimento dellattività.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e stampa, di
sincronizzazione o di postproduzione nonchè di masterizzazione,
tipografia e che comunque esercitino attività di produzione
industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti
e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi
televisivi. Le agevolazioni di cui allarticolo 45 della
legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono
sospese in caso di esercizio dellazione penale; se vi è
condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse
per almeno un biennio».
2. Dopo larticolo 75 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
è inserito il seguente:
«Art. 75-bis. 1. Chiunque intenda esercitare, a
fini di lucro, attività di produzione, di duplicazione,
di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi
titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro
supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche
o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda
detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività
anzidette, deve darne preventivo avviso al questore che ne rilascia
ricevuta, attestando leseguita iscrizione in apposito registro.
Liscrizione deve essere rinnovata ogni anno».
3. Al comma 1 dellarticolo 17-bis del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, introdotto dallarticolo 3 del decreto legislativo
13 luglio 1994, n. 480, dopo le parole: «articoli 59, 60,
75,» sono inserite le seguenti: «75-bis,».
Art. 9.
1. Nel testo della legge 22 aprile 1941, n. 633, lespressione
«Ente italiano per il diritto dautore» ovunque
ricorra è sostituita dallespressione: «Società
italiana degli autori ed editori (SIAE)».
Art. 10.
1. Dopo larticolo 181 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
è inserito il seguente:
«Art. 181-bis. - 1. Ai sensi dellarticolo 181 e
agli effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter, la Società
italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno
su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali
nonchè su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini
in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere
tra quelle indicate nellarticolo 1, primo comma, destinati
ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque
titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo
delle riproduzioni di cui allarticolo 68 potrà essere
adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sulla base di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie
interessate.
2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma
1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dellingegno,
previa attestazione da parte del richiedente dellassolvimento
degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto dautore
e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica,
anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini
dellapposizione.
3. Fermo restando lassolvimento degli obblighi relativi
ai diritti di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo
modalità e nelle ipotesi previste nel regolamento di cui
al comma 4, che tiene conto di apposite convenzioni stipulate
tra la SIAE e le categorie interessate, può non essere
apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati
dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente
mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non
contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali
da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive
intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore,
ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dellopera
intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza allutilizzazione
economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità
dei prodotti, anche ai fini della tutela penale di cui allarticolo
171-bis, è comprovata da apposite dichiarazioni identificative
che produttori e importatori preventivamente rendono alla SIAE.
4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno
sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
sentite la SIAE e le associazioni di categoria interessate, nei
termini più idonei a consentirne la agevole applicabilità,
la facile visibilità e a prevenire lalterazione e
la falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in vigore
del predetto regolamento, resta operativo il sistema di individuazione
dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno
determinatosi sotto la disciplina previgente. Le spese e gli oneri,
anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro
misura, in assenza di accordo tra la SIAE e le categorie interessate,
è determinata con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentito il comitato consultivo permanente per il
diritto di autore.
5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali
da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere
elementi tali da permettere la identificazione del titolo dellopera
per la quale è stato richiesto, del nome dellautore,
del produttore o del titolare del diritto dautore. Deve
contenere altresì lindicazione di un numero progressivo
per ogni singola opera riprodotta o registrata nonchè della
sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra
forma di distribuzione.
6. Lapposizione materiale del contrassegno può
essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da
questi delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilità
a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente
la SIAE circa lattività svolta e lo stadio di utilizzo
del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione
del contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita convenzione
tra il produttore e la SIAE, limportatore ha lobbligo
di dare alla SIAE preventiva notizia dellingresso nel territorio
nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al
comma 4.
7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente possono
concordare che lapposizione del contrassegno sia sostituita
da attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata
dalla presa datto della SIAE.
8. Agli effetti dellapplicazione della legge penale, il
contrassegno è considerato segno distintivo di opera dellingegno».
Art. 11.
1. Dopo larticolo 182 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
sono inseriti i seguenti:
«Art. 182-bis. 1. AllAutorità per
le garanzie nelle comunicazioni ed alla Società italiana
degli autori ed editori (SIAE) è attribuita, nellambito
delle rispettive competenze previste dalla legge, al fine di prevenire
ed accertare le violazioni della presente legge, la vigilanza:
a) sullattività di riproduzione e duplicazione
con qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico
e qualsiasi altro supporto nonchè su impianti di utilizzazione
in pubblico, via etere e via cavo, nonchè sullattività
di diffusione radiotelevisiva con qualsiasi mezzo effettuata;
b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni
tutelate dalla normativa sul diritto dautore e sui diritti
connessi al suo esercizio;
c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, lemissione
e lutilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui
alla lettera a).
d) sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano
nel proprio ambito o mettono a disposizione di terzi, anche gratuitamente,
apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione.
2. La SIAE, nei limiti dei propri compiti istituzionali, si
coordina, a norma del comma 1, con lAutorità per
le garanzie nelle comunicazioni.
3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1, lAutorità
per le garanzie nelle comunicazioni può conferire funzioni
ispettive a propri funzionari ed agire in coordinamento con gli
ispettori della SIAE. Gli ispettori possono accedere ai locali
dove vengono svolte le attività di riproduzione, duplicazione,
vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione cinematografica
nonchè le attività ad esse connesse. Possono richiedere
lesibizione della documentazione relativa allattività
svolta, agli strumenti e al materiale in lavorazione, in distribuzione,
in fase di utilizzazione attraverso lemissione o la ricezione
via etere e via cavo o la proiezione cinematografica. Nel caso
in cui i suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico,
stabilimenti industriali o esercizi commerciali o emittenti radiotelevisive,
laccesso degli ispettori deve essere autorizzato dallautorità
giudiziaria.
Art. 182-ter. 1. Gli ispettori, in caso di accertamento
di violazione delle norme di legge, compilano processo verbale,
da trasmettere immediatamente agli organi di polizia giudiziaria
per il compimento degli atti previsti dagli articoli 347 e seguenti
del codice di procedura penale».
2. Alla lettera b) del comma 6 dellarticolo 1 della legge
31 luglio 1997, n. 249, dopo il numero 4) è inserito il
seguente:
«4-bis) svolge i compiti attribuiti dallarticolo
182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;».
Art. 12.
1. Allarticolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono aggiunti i seguenti commi:
«3-bis. Il dipartimento, nei limiti delle disponibilità
derivanti dallapplicazione del comma 3-ter, realizza e promuove
campagne informative attraverso la televisione, la radio, il cinema
e la stampa quotidiana e periodica, volte a sensibilizzare lopinione
pubblica sulla illiceità dellacquisto di prodotti
delle opere dellingegno abusivi o contraffatti.
3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis sono utilizzate
le somme affluite nel capitolo di cui allarticolo 174-bis,
comma 2, lettera b), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni».
Capo II
DISPOSIZIONI PENALI
Art. 13.
1. Larticolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633,
è sostituito dal seguente:
«Art. 171-bis. - 1. Chiunque abusivamente duplica, per
trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini
importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale
o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati
dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE),
è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre
anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo
inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria
o lelusione funzionale di dispositivi applicati a protezione
di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore
nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni
se il fatto è di rilevante gravità.
2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati
SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica,
presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati
in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies
e 64-sexies, ovvero esegue lestrazione o il reimpiego della
banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli
102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione
una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione
da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a
lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo
a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il
fatto è di rilevante gravità».
Art. 14.
1. Larticolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633,
è sostituito dal seguente:
«Art. 171-ter. - 1. È punito, se il fatto è
commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi
a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque
a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in
pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, unopera
dellingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico,
della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi
ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi
di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o
sequenze di immagini in movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico,
con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie,
drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali,
ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite
o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione,
introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o
la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in
noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico,
trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento,
trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni
o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio,
vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico,
trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi
procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto
contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche
o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto
per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge,
lapposizione di contrassegno da parte della Società
italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno
medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato ovvero
produce, utilizza, importa, detiene per la vendita, pone in commercio,
vende, noleggia o cede a qualsiasi titolo sistemi atti ad eludere,
a decodificare o a rimuovere le misure di protezione del diritto
dautore o dei diritti connessi;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette
o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per
mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione
di trasmissioni ad accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita
o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio,
cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi
o elementi di decodificazione speciale che consentono laccesso
ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e
con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende
o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa
abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate
dal diritto dautore e da diritti connessi;
b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione,
distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di
opere tutelate dal diritto dautore e da diritti connessi,
si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al
comma 1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare
tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a) lapplicazione delle pene accessorie di cui agli articoli
30 e 32-bis del codice penale;
b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani,
di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più
periodici specializzati;
c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione
o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per lesercizio
dellattività produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dallapplicazione delle sanzioni
pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati allEnte
nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori,
musicisti, scrittori ed autori drammatici».
Art. 15.
1. Dopo larticolo 171-quater della legge 22 aprile 1941,
n. 633, è inserito il seguente:
«Art. 171-quinquies. 1. Ai fini delle disposizioni
di cui alla presente legge è equiparata alla concessione
in noleggio la vendita con patto di riscatto ovvero sotto condizione
risolutiva quando sia previsto che nel caso di riscatto o di avveramento
della condizione il venditore restituisca una somma comunque inferiore
a quella pagata oppure quando sia previsto da parte dellacquirente,
al momento della consegna, il pagamento di una somma a titolo
di acconto o ad altro titolo comunque inferiore al prezzo di vendita».
Art. 16.
1. Chiunque abusivamente utilizza con qualsiasi procedimento,
anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in
parte, unopera dellingegno tutelata dalla normativa
sul diritto dautore e sui diritti connessi al suo esercizio,
oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi fonografici o
informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della
presente legge è punito, purchè il fatto non costituisca
concorso nei reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter,
171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies della legge
22 aprile 1941, n. 633, come modificati o introdotti dalla presente
legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire trecentomila
e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della
pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione
nazionale.
2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità
delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione
amministrativa è aumentata sino a lire due milioni e il
fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale,
con la pubblicazione della sentenza su due o più giornali
quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici
specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di
attività imprenditoriale, con la revoca della concessione
o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per lesercizio
dellattività produttiva o commerciale.
Art. 17.
1. Dopo larticolo 171-quinquies della legge 22 aprile
1941, n. 633, introdotto dallarticolo 15 della presente
legge, sono inseriti i seguenti:
«Art. 171-sexies. 1. Quando il materiale sequestrato
è, per entità, di difficile custodia, lautorità
giudiziaria può ordinarne la distruzione, osservate le
disposizioni di cui allarticolo 83 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
2. È sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei
materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui agli
articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater nonchè delle videocassette,
degli altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o
multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati,
detenuti o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti
di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno
SIAE contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa. La
confisca è ordinata anche nel caso di applicazione della
pena su richiesta delle parti a norma dellarticolo 444 del
codice di procedura penale.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche
se i beni appartengono ad un soggetto giuridico diverso, nel cui
interesse abbia agito uno dei partecipanti al reato.
Art. 171-septies. 1. La pena di cui allarticolo
171-ter, comma 1, si applica anche:
a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al
contrassegno di cui allarticolo 181-bis, i quali non comunicano
alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio
sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla
univoca identificazione dei supporti medesimi;
b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato,
a chiunque dichiari falsamente lavvenuto assolvimento degli
obblighi di cui allarticolo 181-bis, comma 2, della presente
legge.
Art. 171-octies. 1. Qualora il fatto non costituisca
più grave reato, è punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta
milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita,
importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico
e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione
di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate
via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia
digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali
audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma
tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi
di utenti selezionati dal soggetto che effettua lemissione
del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone
per la fruizione di tale servizio.
2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e
la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante
gravità.
Art. 171-novies. 1. La pena principale per i reati di
cui agli articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater è diminuita
da un terzo alla metà e non si applicano le pene accessorie
a colui che, prima che la violazione gli sia stata specificatamente
contestata in un atto dellautorità giudiziaria, la
denuncia spontaneamente o, fornendo tutte le informazioni in suo
possesso, consente lindividuazione del promotore o organizzatore
dellattività illecita di cui agli articoli 171-ter
e 171-quater, di altro duplicatore o di altro distributore, ovvero
il sequestro di notevoli quantità di supporti audiovisivi
e fonografici o di strumenti o materiali serviti o destinati alla
commissione dei reati.
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al
promotore o organizzatore delle attività illecite previste
dallarticolo 171-bis, comma 1, e dallarticolo 171-ter,
comma 1».
Art. 18.
1. Allarticolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, dopo
il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. I soggetti indicati nel comma 3 devono presentare
alla SIAE, ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino
le vendite effettuate ai sensi del comma 1 ed il compenso conseguentemente
dovuto ai sensi del medesimo comma 1 e, contestualmente, devono
corrispondere il compenso dovuto a norma dei commi 1 e 3.
6-ter. Nel caso di inadempimento dellobbligo di cui al
comma 6-bis, ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione
presentata non corrisponda alla realtà, la SIAE può
ottenere che il giudice disponga lesibizione delle scritture
contabili del soggetto obbligato oppure che acquisisca da questi
le necessarie informazioni».
Art. 19.
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è
istituito il Comitato per la tutela della proprietà intellettuale,
di seguito denominato «Comitato».
2. Il Comitato è composto dal Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri avente delega, che
lo presiede, e da quattro esperti di riconosciuta competenza di
cui uno indicato dallAutorità per le garanzie nelle
comunicazioni e uno dalla Società italiana degli autori
ed editori (SIAE), nominati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri. Gli esperti, il cui mandato è a titolo gratuito,
restano in carica per due anni e possono essere confermati una
sola volta.
3. Il Comitato è organo di consulenza tecnica e documentale
della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in tale veste,
può elaborare proposte per rendere più efficace
lattività di contrasto delle attività illecite
lesive della proprietà intellettuale.
4. Ai fini dellesercizio dei propri compiti, il Comitato
può richiedere copie di atti e informazioni utili alle
pubbliche amministrazioni, alle imprese e alle associazioni di
categoria, che le forniscono, salvo che siano coperti dal segreto
industriale ed aziendale; può richiedere, altresì,
allautorità giudiziaria il rilascio di copie, estratti
o certificati, che sono rilasciati, senza spese, ai sensi e nei
limiti dellarticolo 116 del codice di procedura penale.
5. Gli atti e le informazioni acquisiti ai sensi del comma 4
sono coperti dal segreto dufficio. I dati possono essere
elaborati in forma anonima per mezzo di un apposito sistema informatico
e telematico.
6. Fermo restando lobbligo di denuncia di reato, il Comitato
segnala allautorità giudiziaria e agli organi che
svolgono funzioni di vigilanza in materia i fatti e le circostanze
comunque utili ai fini dellattività di prevenzione
e di repressione degli illeciti.
7. LUfficio per il diritto dautore e la promozione
delle attività culturali provvede alle funzioni di assistenza
tecnico-amministrativa e di segreteria del Comitato, avvalendosi
del servizio per lantipirateria. Listituzione e il
funzionamento del Comitato non comportano oneri finanziari aggiuntivi
a carico del bilancio dello Stato.